Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 12 luglio 1996, depositato nei termini, il dott. B.M. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di cui alla nota n. 2858 del 14 maggio 1996 che dispone la cessazione immediata del comando del ricorrente presso l’I.P.A.B. "Istituto Romano S. Michele" e, quindi, annulla d’ufficio o revoca la nota n. 3337 del 3 agosto 1995 con la quale era stato determinato il suo passaggio presso tale istituzione dall’Azienda Ospedaliera "S. Giovanni Addolorata", nonché di tutti gli atti connessi quali la nota n. 8253 del 21 giugno 1996 che blocca la corresponsione dello stipendio dal 1 giugno 1991 e di quelli presupposti e conseguenziali.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Violazione art. 84, 1 comma, D.P.R. 384/90; artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere.
I provvedimenti impugnati si risolvono in un annullamento di ufficio o revoca degli atti di cui alla nota n. 3337 del 3/8/1995 con i quali l’I.P.A.B. "S. Michele" ha disposto l’inquadramento per trasferimento nei suoi ruoli del ricorrente e quindi sono illegittimi per violazione dei principi che regolano tali istituti.
2) Violazione artt. 7 e seg. della legge n. 241/90; artt. 3, 35, 36 e 9 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere.
L’Amministrazione ha adottato i provvedimenti impugnati senza avere preventivamente comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento amministrativo, precludendogli quindi ogni forma di partecipazione allo stesso.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera – Complesso Ospedaliero S. Giovanni – Addolorata, la cui difesa contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Si è parimenti costituita in giudizio l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto Romano di S. Michele", la cui difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame di cui ha chiesto la reiezione.
Alla Camera di Consiglio del 7 ottobre 1996 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta.
Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento adottato dall’I.P.A.B. "Istituto Romano S. Michele" con il quale si dispone la cessazione immediata del comando del ricorrente presso il suddetto Istituto, che, a suo dire, avrebbe annullato d’ufficio il precedente provvedimento del 3 agosto 1995 con il quale si era disposto il suo passaggio dall’Azienda Ospedaliera "S. Giovanni" alla suddetta I.P.A.B.
Può prescindersi dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa dell’I.P.A.B. "S.Michele", atteso che il ricorso si appalesa infondato nel merito.
Occorre, preliminarmente, svolgere alcune considerazione in punto di fatto.
Il ricorrente, assistente medico presso l’Azienda Ospedaliera "S. Giovanni", su esplicita richiesta dell’IPAB resistente, veniva comandato a prestare il suo servizio presso la suddetta I.P.A.B. per la durata di anni 1 a decorrere dal 1 luglio 1994; successivamente il ricorrente chiedeva all’Azienda Ospedaliera S. Giovanni il rilascio del nulla osta per poter essere inquadrato presso l’I.P.A.B., non più in posizione di comando, bensì in posizione di trasferimento; tale nulla osta veniva concesso in data 4 luglio 1995. Nel frattempo il ricorrente chiedeva la proroga del comando presso l’IPAB, che era in scadenza; in data 3 agosto 1995 la suddetta IPAB comunicava all’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di aver preso atto del nulla osta al trasferimento del ricorrente presso l’Istituto S. Michele, chiedendo nel contempo una nuova proroga del comando del ricorrente, riservandosi un successivo esame per la richiesta di trasferimento. In data 17 aprile 1996 l’I.P.A.B. resistente faceva presente di non poter aderire alla richiesta di trasferimento del ricorrente a causa della carenza nella propria pianta organica del relativo posto, per cui disponeva la cessazione del comando per la sua scadenza precostituita, che veniva fissata alla data del 31 agosto 1996.
Alla luce delle suesposte considerazioni appare evidente come non si sia completata la procedura di trasferimento del ricorrente dall’Azienda "S. Giovanni" all’IPAB "S. Michele" presso la quale lo stesso ha sempre operato nella posizione di comando, per cui il provvedimento impugnato di cessazione del comando non può intendersi quale atto di annullamento d’ufficio o di revoca di un precedente provvedimento di assegnazione del ricorrente presso la suddetta I.P.A.B., a causa del mancato completamento della procedura di trasferimento.
In ordine, poi, alla dedotta censura circa la mancata comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento, la stessa non può essere condivisa, atteso che non si è in presenza di un nuovo procedimento iniziato nei confronti del ricorrente, ma si tratta della semplice presa d’atto della cessazione del comando del ricorrente presso l’IPAB "S. Michele" che era già stato programmato per la data del 31 agosto 1996.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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