Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 12-07-2011, n. 27182

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Propone ricorso la difesa del querelante D.C., avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale di Alessandria, emesso senza dare notizia della richiesta di archiviazione operata dal P.m., malgrado la sollecitazione all’avviso contenuta nell’atto di querela.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. L’odierno ricorrente risulta aver proposto denuncia querela nei confronti di G.G. in relazione ai reati di cui agli artt. 368 e 595 cod. pen., specificamente chiedendo in tale atto di essere previamente avvisato nell’ipotesi di richiesta di archiviazione formulata della pubblica accusa.

Malgrado ciò, a seguito di tale atto, il P.m. non ha provveduto all’adempimento di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2 ed il gip risulta aver emesso l’atto di archiviazione senza instaurare il contraddittorio, così incorrendo in una causa di nullità rilevabile con il presente del ricorso, che deve dar luogo quindi all’annullamento del decreto.

Per l’effetto si dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Alessandria per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Alessandria per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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