T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 14-07-2011, n. 6319Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso notificato il 4 marzo 2011 e depositato il successivo 31 marzo, la C.D.C.G. s.r.l. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito delle richieste del 25 ottobre 2010, del 15 ottobre 2010, del 26 novembre 2010 e del 17 gennaio 2011, rimaste senza riscontro, volte ad ottenere i provvedimenti necessari per consentire alla ricorrente di subentrare all’incorporato ramo di azienda dello Studio Medica Sanitas, avente ad oggetto l’attività di "ambulatorio nucleare vivo".

Considerato che con atto depositato il 30 maggio 2011 la Regione Lazio ha depositato la nota n. 98169 del 23 maggio 2011, contenente preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Ritenuto che tale atto, in relazione alle richieste inoltrate dalla Struttura ricorrente, consistenti nell’adozione degli "atti o provvedimenti necessari, ivi compreso il trasferimento e/o l’attribuzione, in capo alla C.D.C.G., del budget per la Medicina Nucleare dello Studio Sanitas", per consentire alla ricorrente di subentrare all’incorporato ramo di azienda, ha interrotto l’impugnato silenzio;

Considerato, quindi, che ciò stante, non resta al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

L’interesse a ricorrere, infatti, non solo deve sussistere al momento della proposizione del gravame, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.

Considerato, infine, che le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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