Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 12-07-2011, n. 27110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota 23/3/11 la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma trasmetteva a questa Corte richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata il 24/2/11 dall’Autorità giudiziaria lituana (Procura Regionale di Panevezys) in procedimento penale contro R.I. + 1 per i reati di tratta di esseri umani ed estorsione (sfruttamento della prostituzione).

Si esponeva che tali R.I. e L.J. avevano reclutato e avviato in Italia come "intrattenitrici" in locali notturni tali N.V. e D.J., dapprima vessandole economicamente ed infine coartandole nella volontà quando le due donne, portate dall’Italia in Danimarca (2/2/11), erano impedite da lì, il 7/2/11, di tornare in (OMISSIS).

Al loro arrivo in Italia (accolte da tale D.) le due avevano lavorato qualche giorno al (OMISSIS), gestito da tale D. (o D. o J.) e poi al " (OMISSIS)" di (OMISSIS), titolare tale N. (o N.):

l’attività istruttoria richiesta all’autorità italiana è di accertare se i detti locali (se del caso da individuare) siano in esercizio e che siano sentiti come testimoni i loro proprietari sulle circostanze, specificamente indicate nella richiesta, di interesse per l’indagine e comunque le persone indicate come D. e come N. e i titolari delle utenze telefoniche utilizzate nel periodo ((OMISSIS)).

All’udienza camerale di discussione il PG presso la S.C. chiedeva trasmettersi gli atti per competenza alla Corte di Appello di Venezia.

In materia di rogatorie dall’estero la S.C. interviene quando la domanda di assistenza giudiziaria, come è possibile nel caso in esame, abbia per oggetto atti che debbano essere eseguiti in più distretti di Corte di Appello ( art. 724 c.p.p., comma 1 bis).

La competenza nel caso in esame va attribuita alla Corte di Appello di Venezia, nel cui distretto deve essere compiuto l’atto di indagine di maggiore interesse istruttorio per il maggior tempo trascorso dalle parti lese, nel periodo considerato, nel secondo dei due locali.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte di Appello di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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