Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 286/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Primo Referendario

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1866/06, proposto da Diagne Mouhamadou, rappresentato e difeso dall’avv.to Claudia Pedrini, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

CONTRO

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, anche domiciliata ria in Venezia, San Marco n. 63

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento del Questore di Verona, emesso il 28.6.2006 e notificato il 3.7.2006, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui era titolare il ricorrente;

Visto il ricorso, notificato il 14 settembre 2006 e depositato presso la Segreteria il 26 settembre 2006, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione degli Interni, depositato in udienza l’11 ottobre 2006 ;

Vista l’ordinanza n. 805 dell’11 ottobre 2006 con la quale è stata rigettata la domanda di sospensiva;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 15 gennaio 2009 – relatore il Referendario M. Perrelli – l’avv. Pedrini per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Brunetti per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, cittadino senegalese titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza all’11.11.2005, presentava alla Questura di Verona istanza di rinnovo del predetto titolo.

Con il provvedimento impugnato il Questore negava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo poiché il sig. Diagne Mouhamadou, sotto altre generalità, risultava essere stato condannato, con sentenze del 24.3.2005, del 4.3.2003 e del 25.7.2003, tutte divenute irrevocabili, per il reato di cui all’art. 171 ter della legge n. 633/1941 concernente violazioni delle norme sul diritto d’autore. Tali condanne sono, infatti, ostative, ai sensi dell’art. 26 comma 7 bis del D.Lgs. n. 286/1998 al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Con un unico ed articolato motivo di censura il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego impugnato per eccesso di potere per incongruità e carenza della motivazione e per difetto di istruttoria poiché a partire dal 2004 il sig. Diagne Mouhamadou ha sempre svolto attività lavorativa come lavoratore subordinato ed a far data dal 7.7.2005 è stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della società cooperativa a r.l. Logistica Veneta. Ne discende, secondo la prospettazione della difesa del ricorrente, che l’esistenza delle richiamate condanne non avrebbe potuto essere considerata come ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno poiché l’amministrazione procedente avrebbe dovuto prendere in considerazione la situazione di fatto del sig. Diagne Mouhamadou e non la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno già posseduto per motivi di lavoro autonomo.

Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 805 dell’11 ottobre 2006 il Collegio ha rigettato la domanda di sospensiva non ritenendo sussistente il fumus del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio il 18.6.2003 il sig. Diagne Mouhamadou, entrato clandestinamente in Italia, presentava istanza di regolarizzazione ai sensi del D.L. n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002. Nel gennaio 2004 l’amministrazione competente archiviava la predetta domanda di regolarizzazione “per cessazione dell’attività di lavoro” e rilasciava al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Quindi il 17.6.2004 il ricorrente presentava la domanda per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, allegando un contratto di lavoro a progetto con la cooperativa “Info lavoro”. Successivamente il 20.1.2005 il sig. Diagne Mouhamadou presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo con scadenza all’11.11.2005, allegando documentazione relativa alla propria posizione di socio lavoratore presso la cooperativa “Logistica Veneta”. All’esito dei rilievi foto – dattiloscopici il ricorrente risultava essere stato condannato con diverse generalità dal Tribunale di Verona con sentenza del 4.3.2003 (divenuta irrevocabile il 20.4.2003) e dal Tribunale di Venezia con sentenza del 25.7.2003 (divenuta irrevocabile il 16.10.2003), nonché con le sue vere generalità, dal Tribunale di Verona con sentenza del 24.3.2005 (divenuta irrevocabile il 12.5.2005) sempre per violazione delle norme sul diritto d’autore ex art. 171 ter della legge n. 633/1941.

Con il provvedimento impugnato la Questura di Verona, in conformità alla disciplina vigente, negava il rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario a seguito delle rammentate condanne penali, riportate per violazione delle norme dettate a tutela del diritto d’ autore ed implicanti la

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