T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 6378 Promozioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato nelle date 810 novembre 1995, depositato il successivo 20 novembre, l’istante ha esposto prestare servizio alle dipendenze della Consob a decorrere dall’1 gennaio 1986, con la qualifica di coadiutore – ivi transitato da diversa amministrazione – e di essere stato ammesso, avendo egli maturato il prescritto periodo di anzianità nella qualifica di 8 anni, alla selezione di merito e per titoli per la promozione alla qualifica di coordinatore principale a decorrere dall’1 gennaio 1995, ai sensi dell’art. 51, comma 1, parte II del Regolamento del personale della Consob.

Ha narrato parte ricorrente che, quale criterio di valutazione per la categoria relativa alla "Assiduità", la competente Giunta di scrutinio per il personale delle carriere operative, nella seduta del 31 maggio 1995, ha stabilito di adottare quello fissato dall’art. 97 del Regolamento per il personale per la corresponsione del premio di presenza, in forza del quale, ai fini del calcolo dei giorni di presenza, non si tiene conto delle assenze determinate da malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, stabilendo su tale base di procedere all’attribuzione di 2,00 punti per più di 968 giorni di presenza nell’ultimo quadriennio e di 1,60 punti per un numero di giorni di presenza da 921 a 968.

Ciò posto, il ricorrente, al quale è stato attribuito, per la suddetta voce, il punteggio di 1,60 punti in ragione di 938 giorni di presenza, lamenta che sia stato illegittimamente omessa la considerazione del periodo di 48 giorni di congedo di cui ha usufruito, nel periodo preso in considerazione dalla procedura, per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, che ha comportato la sua collocazione al 4° posto della graduatoria finale, e l’esclusione dalla promozione, prevista per i primi tre classificati.

Ulteriormente rappresentato che la corretta attribuzione del maggior punteggio spettante, pari a 2,00, avrebbe comportato la sua collocazione in graduatoria al 2° posto, il ricorrente ha dedotto avverso la graduatoria finale della selezione e gli ulteriori atti di cui in epigrafe, di cui ha domandato l’annullamento, le censure di violazione degli artt. 51, 53 e 97 del Regolamento del personale della Consob, reso esecutivo con d.P.C.M. del 16 marzo 1993, nonché degli artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione e dei principi generali, eccesso di potere.

In dettaglio, parte ricorrente, nell’affermare di aver prestato, nel quadriennio intercorrente tra il 1991 ed il 1995, 938 giorni di servizio effettivo e di aver fruito di 48 giorni di congedo per malattia "ischemia del miocardio", riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. 2111 del 30 gennaio 1971 del Ministero della difesa, presso il quale prestava precedentemente servizio, invoca la spettanza di 2,00 punti per la categoria "Assiduità" in applicazione dell’art. 97 del citato Regolamento del personale, dovendo i giorni di malattia essere computati ai fini del calcolo dei giorni di presenza, con conseguente diritto alla collocazione al secondo posto della graduatoria finale ed alla promozione alla qualifica di coadiutore principale a decorrere dall’1 gennaio 1995.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione senza formulare specifiche difese.

Con sentenza 11 giugno 2010, n. 17285 la Sezione ha onerato l’amministrazione resistente del deposito di documentati chiarimenti in ordine alle ragioni ed ai criteri che hanno portato alla attribuzione al ricorrente di 1,60 punti per la voce "Assiduità", nonchè della documentazione attestante i giorni di servizio effettivo prestato dal ricorrente nel quadriennio di interesse ed i giorni di congedo fruiti per malattia dipendente da causa di servizio in tale periodo.

In data 29 luglio 2010 la Consob ha dato parziale adempimento all’incombente.

Parte ricorrente ha affidato a successiva memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 la causa è stata indi trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Si controverte nel presente giudizio in ordine alla legittimità del punteggio attribuito al ricorrente, transitato dai ruoli del Ministero della difesa a quelli della Consob a decorrere dall’1 gennaio 1986, con la qualifica di coadiutore, nell’ambito della selezione di merito e per titoli per la promozione alla qualifica di coordinatore principale a decorrere dall’1 gennaio 1995, ai sensi dell’art. 51, comma 1, parte II del Regolamento del personale della Consob.

In particolare, il ricorrente lamenta, quanto alla categoria di valutazione relativa alla "Assiduità", che gli sia stato illegittimamente attribuito, per la suddetta voce, il punteggio di 1,60 punti, calcolato in ragione di 938 giorni di presenza, senza considerare nel computo dei giorni di presenza il periodo di 48 giorni di congedo di cui ha usufruito per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ciò che ha comportato la sua collocazione al 4° posto della graduatoria finale, e l’esclusione dalla promozione, prevista per i soli primi tre classificati.

La predetta illegittimità viene dalla parte ricorrente rilevata in forza di quanto espressamente stabilito nella procedura selettiva in parola dalla competente Giunta di scrutinio per il personale delle carriere operative, che, nella seduta del 31 maggio 1995, quanto alla categoria di valutazione relativa alla "Assiduità":

– ha fissato l’attribuzione di 2,00 punti per più di 968 giorni di presenza nell’ultimo quadriennio e di 1,60 punti per un numero di giorni di presenza da 921 a 96;

– ha adottato, quale criterio per il conteggio dei giorni di presenza, quello previsto dall’art. 97 del Regolamento per il personale Consob per la corresponsione del premio di presenza, in forza del quale, ai fini del calcolo dei giorni di presenza, non si tiene conto delle assenze determinate da malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. Con la relazione depositata all’esito della sentenza interlocutoria di cui in fatto, la Consob ha confermato che la Giunta di scrutinio della selezione di cui trattasi ha stabilito di fare riferimento, quale criterio di valutazione per la categoria relativa alla "Assiduità", al criterio fissato dall’art. 97 del Regolamento per il personale per la corresponsione del premio di presenza, in forza del quale, ai fini del calcolo dei giorni di presenza, non si tiene conto delle assenze determinate da malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Ciò posto, la Consob ha sostenuto che i 48 giorni di congedo per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, usufruiti dal ricorrente nel 1993, e qui rivendicati ai fini dell’attribuzione di un maggior punteggio, non sono stati conteggiati sia in quanto il ricorrente ha omesso di inoltrare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza della patologia dalla causa di servizio nei termini e secondo le modalità indicati dall’art. 36 del Regolamento del personale vigente nel periodo, sia in quanto la malattia cui fa riferimento l’interessato si è verificata in costanza di un precedente rapporto di lavoro e non di quello alle dipendenze della Consob.

La tesi non è convincente.

Come attestato dalla documentazione prodotta in uno al ricorso, con decreto 30 gennaio 1971 del Ministero della difesa – presso cui all’epoca il ricorrente prestava servizio – la patologia "cardiopatia ischemica anterolaterale" di cui il ricorrente è risultato affetto è già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per l’effetto di siffatta acclarazione, i cui effetti sono duraturi nel tempo e la cui valenza non si esplica solo nei confronti dell’amministrazione che ha riconosciuto la dipendenza, la previsione di cui all’art. 36 del Regolamento del personale vigente all’epoca della selezione, invocata dalla Consob, volta a regolare termini e modalità della domanda di riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio, non era suscettibile di trovare alcuna applicazione nei confronti della posizione giuridica del dipendente, già caratterizzata dal riconoscimento.

Né assume rilievo la circostanza che la malattia in parola si è verificata in costanza di un precedente rapporto di lavoro.

Ed infatti, il principale criterio rinvenibile nella selezione in parola per la voce in argomento, che ragguaglia l’attribuzione di un punteggio in ragione dei giorni di effettiva presenza in servizio del dipendente, ha una evidente ratio premiale dell’assiduità dell’apporto lavorativo dal medesimo assicurato all’Istituto.

A tale criterio è stato poi fatto accedere un subcriterio, che ha una chiara finalità correttiva del criterio principale.

Esso comporta, in via di eccezione al predetto criterio principale, la non imputabilità al dipendente delle assenze relative a congedi per malattia derivanti da patologie con causa accertata dipendente proprio dal rapporto di lavoro.

Il subcriterio è indi correlato esclusivamente alla sussistenza di una condizione di carattere oggettivo.

Ne deriva che l’applicazione del subcriterio richiede esclusivamente l’accertamento da parte dell’Istituto della esistenza della condizione oggettiva contemplata, restando del tutto indifferenti i tempi e le modalità nella quale la stessa si è provvedimentalmente concretata.

In altri e più chiari termini, secondo la norma regolamentare di cui trattasi, ai fini dell’operatività della fictio iuris consistente nel considerare come presente in servizio presso la Consob, ai fini della corresponsione del premio di presenza nonchè dell’attribuzione del punteggio premiale di cui si discute, il dipendente assente per congedo per malattia derivante da patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, risulta del tutto indifferente che al riconoscimento abbia provveduto la Consob ovvero altra amministrazione, a ciò deputata all’atto del riconoscimento.

Diversamente opinando, si perverrebbe alla abnorme conclusione che, per la sola Consob, un accertamento effettuato in via amministrativa, e destinato ad esplicare effetti durevoli nel tempo anche all’esterno dell’amministrazione che vi ha provveduto, sarebbe tamquam non esset.

Pare, infine, opportuno rilevare che nulla muta considerando che il ricorrente, come riferito dalla Consob, ha fatto acquiescenza alla interpretazione, analoga a quella qui avversata, adottata dall’Istituto in sede di attribuzione al medesimo del premio di presenza.

Tale notazione ha invero un mero rilievo di fatto.

Ciò in quanto il mancato azionamento in via giudiziale da parte dell’interessato di un diritto a carattere economico non riconosciutogli dall’amministrazione in forza di una non corretta interpretazione di una norma, nella specie regolamentare, determina esclusivamente la prescrizione del relativo diritto e non il consolidamento dell’erronea interpretazione resa nell’atto di diniego ovvero di non riconoscimento del diritto stesso.

Siffatta erronea interpretazione resta, pertanto, sempre suscettibile di essere avversata laddove l’interessato azioni tempestivamente in giudizio una diversa pretesa che, seppure contempli anche la ridetta interpretazione, sia fondata su una posizione giuridica soggettiva diversa rispetto a quella precedentemente non fatta valere.

3. Per tutto quanto precede, in accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, va disposto l’annullamento degli atti della selezione de quo nei quali si è riflessa l’attribuzione al ricorrente del punteggio contestato, con conseguente riattribuzione, anche ai fini della formazione della graduatoria, del corretto punteggio spettante al medesimo in forza dei criteri predeterminati adottati nella procedura.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Consob a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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