T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 15-07-2011, n. 6367 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle relative alle procedure concorsuali ed ai rapporti di lavoro non privatizzati, che, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 63 restano devolute al giudice amministrativo;

Considerato che il ricorso oggetto del presente giudizio attiene ad un atto di gestione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e che esso non attiene ad una delle controversie che rimangono devolute al giudice amministrativo ai sensi del quarto comma poc’anzi menzionato e che, in conseguenza, la cognizione di essa è riservata al giudice ordinario, innanzi al quale dovrà essere riproposto il giudizio entro il termine di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a.;

Considerato, pertanto, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, non essendosi costituito il Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia, spettando la cognizione di essa al giudice ordinario, riproposto il giudizio entro il termine di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a..

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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