T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 15-07-2011, n. 1068

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società D. spa, di cui è legale rappresentante e amministratore unico il ricorrente D.S., ha partecipato alla gara indetta dall’azienda speciale comunale "Cremona Solidale" con bando del 30 aprile 2010 per la fornitura triennale di generi alimentari destinati al servizio di ristorazione.

2. Nella riunione del 29 giugno 2010 la commissione di gara, nella fase di verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione provvisoria, ha deciso di escludere la ricorrente in quanto la stessa aveva prodotto una sola dichiarazione di forniture similari anziché tre come richiesto dal disciplinare. Di conseguenza l’aggiudicazione provvisoria è stata tolta alla ricorrente e attribuita alla controinteressata Marr spa. Il risultato della gara è stato poi ratificato dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 43 del 25 agosto 2010.

3. Contro l’esclusione dalla gara e l’esito della procedura la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 6 ottobre 2010 e depositato il 13 ottobre 2010. Oltre all’annullamento è stato chiesto il subentro, e in via subordinata il risarcimento per equivalente. Le censure sono così sintetizzabili: (i) violazione del disciplinare, in quanto tutte le cinque attestazioni di forniture similari prodotte dalla ricorrente (e non solo quella presa in considerazione dalla commissione) sarebbero qualificabili come "a lotto unico"; (ii) disparità di trattamento, nel senso che con la controinteressata la commissione avrebbe utilizzato un criterio interpretativo meno rigoroso.

4. L’azienda speciale e la controinteressata si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Con memoria depositata il 1 giugno 2011 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Le atre parti hanno fatto adesione per quanto riguarda la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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