Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La I. s.r.l. impugna la variante generale al p.r.g., approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.3.2002, nella parte in cui prevede che l’area di sua proprietà sia inserita, in parte, in zona B1 (edifici di valore storico, architettonico o ambientale) ed, in parte, in zona F1, destinata a servizi ed infrastrutture di interesse comunale.
Questi i motivi di ricorso:
I. eccesso di potere per illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione dell’art. 14.2. delle n.t.a.;
II. difetto di motivazione in relazione alle osservazioni presentate il 21.12.2001; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e inconsistenza della motivazione;
III. eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti e illogicità manifesta.
La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.
L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito:
I. l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione Lombardia;
II. l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per decorso del quinquennio di efficacia del vincolo a standard;
III. inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della deliberazione di adozione della variante.
All’udienza pubblica del 7 luglio 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione è fondata.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il ricorso avverso la variante a un piano regolatore vada notificato, oltre che al Comune, anche alla Regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (Cons. Stato, sez. II, 12 dicembre 1990, n. 358), e che l’omesso assolvimento di tale onere implica l’inammissibilità del ricorso, per la sua mancata notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 1998, n.616; 13 maggio 1977, n. 447; 28 febbraio 1995, n. 304; Sez. VI, 15 giugno 1983, n. 493; T.A.R. Lombardia, Brescia, 26 agosto 2002, n. 1159).
Né ha pregio quanto replicato dalla ricorrente e cioè che, al momento del deposito del gravame, la Regione non poteva considerarsi ancora come organo emanante in quanto era intervenuta solo la prima parte del procedimento, ossia la delibera di adozione della variante.
L’atto impugnato – la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.3.2002 – reca, invero, l’approvazione e non la sola adozione della variante (avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 6.12.20010) e da inoltre atto dell’intervento posto in essere della Regione nel corso del procedimento.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, essendo stato notificato solo al Comune e non anche alla Regione, quale autorità emanante la variante al p.r.g.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Mezzago, delle spese di giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.