Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente in quanto il certificato rilasciato da CFP A.G. di Costigliole d’Asti documenterebbe la frequenza ad un corso diverso da quello indicato nel visto d’ingresso.
Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Secondo il ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di studio non presuppone l’identità tra il corso di studio per il quale è stato richiesto l’ingresso e quello effettivamente svolto, laddove sussista comunque una situazione di stretta inerenza tra i due tipi di corsi, quello indicato e quello effettivamente scelto.
La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.
2. Il ricorso è fondato.
Come affermato dalla giurisprudenza di questo TAR (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 20/06/2008 n. 2103) "il d.P.R. 394/1999, art. 44 bis, consente l’ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari (con le modalità definite dall’articolo 39 del testo unico e dall’articolo 46), senza imporre la necessaria identità tra il corso di studio ambito al tempo dell’ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso.
La fungibilità tra i diversi corsi di studio è, anzi, confermata dall’art. 39 d.lgs. n. 286 del 1998, in tema di accesso ai corsi delle università, il quale prevede la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso nel territorio nazionale.
In casi di questo genere, del resto, non si pone neppure il problema del rispetto dei limiti delle quote di ingresso fissate dall’art. 3 del d.lgs. n. 286 del 1998, come invece nelle ipotesi, pure ammesse (ai sensi dell’art. 4 comma 5 l. 28 febbraio 1990 n. 39, prima, e dell’art. 30 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998; nonché dell’art. 14 d.P.R. 394/1999), di conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di studio o di famiglia in permesso di soggiorno ad altro titolo".
Nel caso in giudizio il ricorrente aveva ottenuto il visto per frequentare un corso all’ICIF di Costigliole d’Asti definito dal certificato rilasciato dall’ente Master di Cucina ed Enologia Italiana, mentre ha chiesto il rinnovo del permesso presentato un certificato di iscrizione ad un corso F.S.E. di "addetto alla ristorazione" della Regione Lombardia. Sussiste quindi la stretta inerenza tra i due tipi di corso che conferma la serietà del percorso di studi intrapreso dallo straniero.
Il diniego dell’amministrazione, pertanto, è illegittimo e dev’essere annullato.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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