Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Espone la parte ricorrente di aver presentato al Comune di Livorno, in data 28.3.1986, sette istanze di condono edilizio ai sensi della l. n. 47/1985, protocollate al n. 25396/86, relativamente ad alcuni manufatti situati nell’allora stabilimento di proprietà sito in Livorno, corredate dalla prescritta documentazione e dalla prova dell’avvenuto pagamento dell’oblazione, determinata mediante autoliquidazione.
Espone altresì che solo con nota del 30.5.2001, ovvero dopo ben quindici anni dalla presentazione delle istanze di condono, ed in mancanza di qualsivoglia richiesta istruttoria o atto di interruzione del termine prescrizionale, il Comune intimato ha provveduto a determinare ed a richiedere gli oneri di urbanizzazione per sei delle sette istanze a suo tempo presentate.
A seguito della nota di parte ricorrente del 2.8.2001, con la quale essa richiedeva l’annullamento in autotutela dell’atto suindicato, essendo prescritto il credito fatto valere dall’amministrazione, il Comune di Livorno, in data 3.9.2001, ha attestato l’avvenuta formazione del silenzio assenso su sei delle sette istanze prodotte, richiedendo, con separata nota di pari data, il pagamento degli oneri di urbanizzazione con riferimento alla pratica recante il numero finale di protocollo D1.
Le censure formulate, volte a conseguire l’annullamento degli atti impugnati, hanno ad oggetto la deduzione dei seguenti vizi di illegittimità: 1) dal combinato disposto degli artt. 35, comma 12, l. n. 47/1985 e 39, comma 6, l. n. 724/1994 si evince che il Comune ha facoltà di richiedere la somma dovuta a conguaglio ma, se intende interrompere il formarsi del silenzio assenso, occorre che la richiesta sia effettuata prima dello scadere dei 24 mesi: trascorso tale periodo senza che l’amministrazione abbia comunicato la somma dovuta a conguaglio, si perfeziona il silenzio assenso, e l’amministrazione ha dodici mesi per comunicare eventuali somme dovute a conguaglio, inerenti ad un rapporto obbligatorio assoggettato al termine di prescrizione di trentasei mesi; 2) la giurisprudenza amministrativa ha a più riprese precisato che il dies a quo del termine di prescrizione (trentasei mesi) del rimborso delle maggiori somme versate a titolo di oblazione decorre dalla data di presentazione della domanda di sanatoria.
Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi che le deduzioni attoree – quanto, in particolare, alla completezza documentale delle istanze di condono edilizio presentate in data 28.3.1986 dalla parte ricorrente ed all’assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale – non sono state contestate dall’amministrazione intimata, nemmeno costituitasi in giudizio: ebbene, dal comportamento processuale dell’amministrazione intimata possono ricavarsi univoci elementi di prova a favore della correttezza della ricostruzione operata in punto di fatto dalla parte ricorrente.
A dimostrazione della fondatezza delle censure articolate in ricorso è poi sufficiente richiamare gli esiti interpretativi cui è pervenuta in subiecta materia la giurisprudenza, così sintetizzabili:
– l’omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sia di quello di 36 mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio della oblazione versata (cfr. TAR Sicilia, Palermo, III, 2992006, n. 1996; TAR Puglia, Lecce, III, 562004, n. 3394; TAR Campania, Napoli, IV, 11122003, n. 15215);
– il richiamato termine di trentasei mesi, dunque, decorre solo dall’avvenuto adempimento della integrazione documentale (cfr. C.g.a. 19 aprile 2002 n. 199; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 27 novembre 2003, n. 954; T.A.R. Campania, Napoli, 12 dicembre 2003, n. 15278), ciò perché la decorrenza del termine di prescrizione presuppone che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano, per l’effetto, precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’"an" ed il "quantum" dell’obbligazione gravante sul privato (T.A.R. Salerno, 3 giugno 2010, n. 8224).
Ebbene, premessa la fissazione del dies a quo del termine di prescrizione (di 36 mesi) alla data (28.3.1986) di presentazione delle istanze di condono – di cui, come detto, deve presumersi, in mancanza di contrarie allegazioni dell’amministrazione intimata, la completezza documentale – non può non rilevarsi che, alla data (30.5.2001) in cui il Comune di Livorno ha richiesto alla parte ricorrente il pagamento degli oneri di urbanizzazione, il relativo termine prescrizionale si era ormai irreversibilmente consumato.
Il ricorso, quindi, deve essere accolto e conseguentemente annullati gli atti impugnati.
Il Comune di Livorno deve essere condannato al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, da liquidarsi nella misura di Euro 3.000, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1918/2001:
– lo accoglie ed annulla per l’effetto i provvedimenti impugnati;
– condanna il Comune di Livorno al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, da liquidarsi nella misura di Euro 3.000, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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