Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 13-07-2011, n. 27397 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 27.10.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di V.A. la misura cautelare dalla custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., commesso quale affiliato ad un’associazione di tipo mafioso operante in Reggio Calabria e denominata cosca Libri, promossa da L.P. e diretta dallo stesso e da L.G., C.F., Ca.An. e S.A., fra l’altro continuando a mantenere incarichi nella cosca pur nel periodo in cui era detenuto presso la Casa circondariale di Reggio Calabria, dettando regole all’interno del carcere e corrompendo personale della Polizia penitenziaria al fine di favorire il regime di vita di altri detenuti affiliati, e da ultimo agendo quale referente della cosca nel settore edile e dei lavori pubblici tramite la ditta Edilimpianti, intestata al cognato Lo.Fr..

I gravi indizi a carico dell’indagato erano desunti dai contenuti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, lamentando che gli stessi siano stati tratti unicamente da intercettazioni nelle quali il V. affermava di essere stato messo "da parte" dagli attuali dirigenti della cosca, e che la partecipazione del predetto all’associazione sia stata ritenuta in base alla mera conoscenza delle dinamiche interne della cosca e dalla mancata rescissione dei legami con la stessa, aggiungendo che i coindagati S. e Q. sono stati rimessi in libertà.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato veniva invero congruamente motivato non solo sulla base dei riferimenti delle conversazioni intercettate alla vita carceraria ed all’intervento per le condizioni dei detenuti ed al ruolo di primo piano assunto in passato all’interno della cosca dal V., che essi evidenziavano, ma anche sui dati informativi provenienti dalla stesse intercettazioni in ordine all’attuale inserimento del V. nei rapporti relativi alle ripartizioni dei lavori edilizi di interesse della cosca e nei relativi contatti afferenti i pagamenti dovuti ai vertici di quest’ultima, e sulla conseguente persistenza dei legami associativi dell’indagato, pur nei nuovi equilibri instauratisi successivamente al periodo di detenzione dello stesso. L’argomentazione del Tribunale, fondata non sulla sola conoscenza in capo al V. dell’attività associativa ma sulla diretta partecipazione dell’indagato alla stessa, non è pertanto censurabile, proponendo per il resto il ricorrente, in ordine ai contenuti delle intercettazioni, considerazioni in fatto rimesse alla valutazione del giudice di merito (Sez. 4, n. 117 del 28.10.2005, imp. Caruso, Rv. 232626). Nè rilevano in questa sede le diverse determinazioni assunte in materia cautelare nei confronti di taluni dei coindagati.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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