DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in
materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare
l’articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti
legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di
filiazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri per l’integrazione, dell’interno, della giustizia, del
lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita’,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 87 del codice civile

1. All’articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o naturali"
sono soppresse;
c) il secondo comma e’ abrogato;
d) il terzo comma e’ abrogato;
e) al quarto comma le parole: "o di filiazione naturale" sono
soppresse.

Art. 2

Modifiche all’articolo 128 del codice civile

1. All’articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: "Il matrimonio
dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai
figli.";
b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
c) il quinto comma e’ sostituito dal seguente: "Nell’ipotesi di
cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.".

Art. 3

Modifiche all’articolo 147 del codice civile

1. L’articolo 147 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 147.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere,
istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle
loro capacita’, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto
previsto dall’articolo 315-bis.".

Art. 4

Modifiche all’articolo 148 del codice civile

1. L’articolo 148 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 148.

I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147,
secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis".

Art. 5

Modifiche all’articolo 155 del codice civile

1. L’articolo 155 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 155.

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le
disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".

Art. 6

Modifiche all’articolo 165 del codice civile

1. All’articolo 165 del codice civile la parola: "potesta’" e’
sostituita dalle seguenti: "responsabilita’ genitoriale".

Art. 7

Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile

1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e’
sostituita dalla seguente: "Dello stato di figlio".
2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice
civile e’ sostituita dalla seguente: "Della presunzione di
paternita’".
3. Le parole: "Sezione I. "Dello stato di figlio legittimo"" sono
soppresse.
4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del
codice civile e’ sostituita dalla seguente: "Capo II. "Delle prove
della filiazione"".
5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del
codice civile e’ sostituita dalla seguente: "Capo III. "Dell’azione
di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello
stato di figlio"".
6. Le parole: "Capo II. "Della filiazione naturale e della
legittimazione"" sono soppresse.
7. Le parole: "Sezione I. "Della filiazione naturale"" sono
soppresse.
8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro
primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: "Capo IV. "Del
riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"".
9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro
primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: "Capo V. "Della
dichiarazione giudiziale della paternita’ e della maternita’"".
10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e’
sostituita dalla seguente: "Della responsabilita’ genitoriale e dei
diritti e doveri del figlio".
11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e’ inserito
il seguente: "Capo I. "Dei diritti e doveri del figlio".
12. Dopo l’articolo 337 del codice civile e’ inserito il seguente:
" Capo II. "Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di
procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio".

Art. 8

Modifica all’articolo 231 del codice civile

1. L’articolo 231 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 231.

Paternita’ del marito

Il marito e’ padre del figlio concepito o nato durante il
matrimonio.".

Art. 9

Modifiche all’articolo 232 del codice civile

1. All’articolo 232 del codice civile il primo comma e’ sostituito
dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio
nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data
dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio.".

Tes Art. 10

Modifiche all’articolo 234 del codice civile

1. All’articolo 234 del codice civile il terzo comma e’ sostituito
dal seguente: "In ogni caso il figlio puo’ provare di essere stato
concepito durante il matrimonio.".

Art. 11

Modifiche all’articolo 236 del codice civile

1. All’articolo 236 del codice civile le parole: "legittima" e la
parola: "legittimo" sono soppresse.

Art. 12

Modifiche all’articolo 237 del codice civile

1. All’articolo 237 del codice civile il secondo comma e’
sostituito dal seguente.
"In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia
provveduto in questa qualita’ al mantenimento, all’educazione e al
collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei
rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualita’ dalla famiglia.".

Art. 13

Modifiche all’articolo 238 del codice civile

1. All’articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: "Irreclamabilita’ di
uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di
nascita";
b) al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono
sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244";
c) il secondo comma e’ abrogato.

Art. 14

Modifiche all’articolo 239 del codice civile

1. L’articolo 239 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 239.

Reclamo dello stato di figlio

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di
neonato, il figlio puo’ reclamare uno stato diverso.
L’azione di reclamo dello stato di figlio puo’ essere esercitata
anche da chi e’ nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di
ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L’azione puo’ inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di
figlio conforme alla presunzione di paternita’ da chi e’ stato
riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto
in conformita’ di altra presunzione di paternita’.
L’azione puo’, altresi’, essere esercitata per reclamare un diverso
stato di figlio quando il precedente e’ stato comunque rimosso.".

Art. 15

Modifiche all’articolo 240 del codice civile

1. L’articolo 240 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

"Art. 240.

Contestazione dello stato di figlio

Lo stato di figlio puo’ essere contestato nei casi di cui al primo
e secondo comma dell’articolo 239.".

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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