Corte Costituzionale sentenza n. 298 SENTENZA 2 – 11 dicembre 2013

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 5, comma
9, 12, comma 8, 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 14, per intero e, in
subordine, riguardo ai commi 2, 7 e 9, 16, comma 2, lettera a), 17,
18, commi 2 e 4, 34, comma 1, lettere f) ed h) e 35, comma 7, della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012,
n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 17-21 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 20
dicembre 2012 ed iscritto al n. 191 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice
relatore Giancarlo Coraggio;
uditi l’avvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 20 dicembre 2012 e notificato il
17-21 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso in via principale, questione di legittimita’ costituzionale
degli artt. 5, comma 9; 12, comma 8; 13, commi 2, 3, 4 e 5; 13, comma
6; 14 per intero e, in subordine, commi 2, 7, 9; 16, comma 2, lettera
a); 17; 18, commi 2 e 4; 34, comma 1, lettere f) ed h), e 35, comma
7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11
ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei
carburanti), in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma,
lettere e), l), m) ed s), e terzo comma, della Costituzione e agli
artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
1.1.- Il ricorrente impugna l’art. 5, comma 9, della legge della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 (recte: 19) del 2012, in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., oltre che
degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La disposizione, stabilendo che l’atto di programmazione
regionale (d’ora in avanti APR) predisposto, nelle more
dell’approvazione del Piano energetico regionale (PER), e’ sottoposto
alla procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS)
nelle sole ipotesi in cui contenga l’individuazione delle aree e dei
siti non idonei, implicitamente la esclude negli altri casi. Si
porrebbe, pertanto, in contrasto con l’art. 6, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), trattandosi di «piano» concernente il «settore
energetico», che, secondo il dettato della norma statale interposta
appena citata, deve essere assoggettato sempre – ad eccezione dei
limitati casi previsti dal ricordato comma 3 dello stesso art. 6 –
alla VAS prevista da tale fonte statale.
1.2.- Oggetto di impugnazione e’ altresi’ l’art. 12, comma 8,
della citata legge regionale n. 19 del 2012, per violazione dell’art.
117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto
speciale.
La disposizione, nella parte in cui assoggetta alla procedura
abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003
/30/CE) gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi,
«anche in corso d’opera», su impianti e infrastrutture che hanno
ottenuto l’autorizzazione unica (e quindi non necessariamente
esistenti), contrasterebbe con l’art. 5, comma 3, del citato d.lgs.
n. 28 del 2011. Quest’ultima norma, infatti, attribuisce ad un
decreto del Ministro dello sviluppo economico (adottato di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previa intesa con la Conferenza unificata) l’individuazione
degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da
assoggettare ad autorizzazione unica. Nelle more dell’approvazione di
tale decreto, la disposizione statale citata perimetra l’area degli
interventi da considerare «non sostanziali» e, quindi, sottoposti
alla procedura abilitativa semplificata, delimitandola ai soli
interventi da realizzare sugli impianti «esistenti».
1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 13,
commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in esame sotto diversi
profili: per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l) ed
m), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto
speciale.
Sotto il primo ed il secondo profilo, il ricorrente rileva come
tali previsioni introducano oneri amministrativi – «a pena di
improcedibilita’» – superflui e comunque non previsti dalla normativa
statale di riferimento, e segnatamente dall’art. 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la
sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n.
290. Ne conseguirebbe, da un lato, la violazione dell’ambito della
potesta’ legislativa concorrente riservata alla Regione in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e,
dall’altro lato, la violazione in materia di «determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale», nel cui novero andrebbero sussunte anche le norme che
attuano il principio di semplificazione amministrativa e quelle che
fissano e regolano i principi fondamentali relativi al procedimento
amministrativo.
Quanto al terzo profilo, la norma regionale, modulando i
requisiti e i contenuti della progettazione sugli artt. 93 e 94 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si porrebbero in contrasto con
quanto previsto dall’art. 206 del medesimo decreto legislativo, il
quale non include, tra le norme applicabili ai settori speciali (gas,
energia termica ed elettricita’), le disposizioni sui livelli di
progettazione di cui ai citati articoli.
1.4.- Il ricorrente impugna, poi, l’art. 13, comma 6, della legge
regionale in esame per violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma
terzo, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Tale disciplina, subordinando il rilascio dell’autorizzazione per
gli impianti alimentati da fonti rinnovabili alla dimostrazione, da
parte del richiedente, del possesso di idonei requisiti soggettivi,
nonche’ di atti definitivi attestanti la titolarita’ delle aree,
contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui al d.lgs.
n. 28 del 2011, al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricita’) e al decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica)
In particolare, l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo da
ultimo citato configura l’attivita’ de qua come libera.
La disciplina statale di cui al comma 1 dell’art. 12 del d.lgs.
n. 387 del 2003, sancendo che le opere per la realizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilita’ ed
indifferibili ed urgenti, rivela che l’iniziativa puo’ essere
intrapresa anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi
attestanti la titolarita’ delle aree», i quali sono agevolati ad
acquisire tale titolarita’ contro la volonta’ dei proprietari con lo
strumento autoritativo costituito dal provvedimento di espropriazione
per pubblica utilita’.
Inoltre, soltanto nel caso previsto al comma 4-bis del citato
art. 12, relativo alla realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e fotovoltaici, la normativa statale richiede che il
proponente dimostri la disponibilita’ del suolo su cui realizzare
l’impianto (trattandosi peraltro comunque di mera disponibilita’ e
non di titolarita’).
Il ricorrente censura la norma anche in riferimento agli artt. 3
e 41 Cost., in quanto la stessa inciderebbe negativamente sul diritto
costituzionale di iniziativa economica e creerebbe ingiustificata
disparita’ di trattamento tra operatori del settore.
1.5.- L’art. 14 della legge regionale in esame, avente ad oggetto
la disciplina del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione,
e’ impugnato per violazione degli art. 4 e 5 dello statuto oltre che
dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, contrasterebbe con
l’art. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003.
La norma, infatti, diversamente dal comma 3 del citato art.
1-sexies, non prevede l’apposizione di «misure di salvaguardia» volte
ad impedire che, nelle more dell’autorizzazione della nuova
infrastruttura, vengano rilasciati permessi di costruire sui terreni
potenzialmente impegnati dal progetto.
Inoltre, detta disposizione, diversamente dal comma 1 del
predetto art. 1-sexies, non prevede che l’autorizzazione unica sia
titolo sufficiente a realizzare ogni opera o intervento necessari
alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture
esistenti, in conformita’ al progetto approvato ed alle prescrizioni
eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio.
A parere del ricorrente la mancata previsione di misure di
salvaguardia e la mancata previsione che l’autorizzazione unica
disciplinata dal censurato art. 14 costituisca titolo sufficiente
anche per realizzare ogni opera inserita nel progetto approvato
comporterebbero, altresi’, un pregiudizio del principio
costituzionale di buon andamento, pregiudicando l’economicita’,
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, concretando la
violazione dell’art. 97 Cost.
1.6.- L’art. 14, comma 2, della legge regionale impugnata, poi,
sarebbe in contrasto, oltre che con gli artt. 4 e 5 dello statuto
speciale, con gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo
comma, Cost.
Con riferimento a tale ultimo parametro, la disposizione
censurata, imponendo al proponente, contestualmente all’istanza per
il rilascio dell’autorizzazione unica, di effettuare, qualora
l’impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una comunicazione
alle competenti Soprintendenze, contrasterebbe con la normativa
statale di principio di cui all’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n.
387 del 2003 – oltre che con le linee guida adottate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) -,
il quale prevede che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito
di un procedimento unico al quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate.
Il ricorrente lamenta che siffatto obbligo mortificherebbe le
istanze di semplificazione e di celerita’ insite nel procedimento di
autorizzazione unica disciplinato dal legislatore nazionale, con
conseguente violazione del principio di buon andamento di cui
all’art. 97 Cost. oltre che dell’art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost.
1.7.- Viene altresi’ impugnato l’art. 14, comma 7, della legge
regionale indicata in epigrafe per violazione degli artt. 97 e 117,
secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., oltre che degli
artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La disposizione censurata, la quale prevede, riguardo alle
autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, la necessita’
della previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita’ relativi alle emissioni elettromagnetiche,
sarebbe in contrasto con la normativa statale di principio di cui
all’art. 1-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 329 del 2003 (recte: d.l.
n. 239 del 2003) nonche’ con i principi fondamentali dettati con
legge statale in materia di procedimento amministrativo e, in
particolare, con il principio di semplificazione dell’attivita’
amministrativa.
1.8.- Con riferimento agli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2,
della impugnata legge regionale viene prospettata la violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., oltre
che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Le disposizioni, prevedendo che l’autorizzazione unica rilasciata
dalla Regione per infrastrutture energetiche lineari non abbia di per
se’ effetto di variante urbanistica, essendo necessario a tal fine
anche l’assenso del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi
sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio
comunale, si porrebbero in contrasto con l’art. 1-sexies, comma 2,
lettera b), del d.l. n. 239 del 2003, a norma del quale, qualora le
opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, oltre che con
le linee guida, le quali, al punto 13.4, con riferimento agli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedono che le Regioni o
le Province delegate non possono subordinare la ricevibilita’, la
procedibilita’ dell’istanza o la conclusione del procedimento alla
presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o
gradimento, da parte dei comuni il cui territorio e’ interessato dal
progetto.
1.9.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 16,
comma 2, lettera a), della citata legge regionale per violazione
dell’art. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello
statuto speciale.
La disposizione, infatti, assoggetta al regime della
comunicazione di inizio lavori l’installazione degli impianti di
produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su
edifici o aree di pertinenza degli stessi, senza riprodurre ne’ lo
specifico limite di potenza («non superiore a 50 kW») previsto dalla
legge statale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ne’ la
limitazione legata alla ubicazione («sugli edifici») per gli impianti
solari fotovoltaici, cosi’ indebitamente estendendo detto regime
abilitativo anche oltre tali limiti. Tale disciplina contrasterebbe,
quindi, con la normativa statale di principio di cui ai d.lgs. n. 28
del 2011 e n. 387 del 2003, ed in particolare, l’art. 6, comma 11,
del predetto d.lgs. n. 28 del 2011, il quale prevede le su richiamate
limitazioni di potenza ed ubicazione.
Il ricorrente lamenta altresi’ la violazione degli artt. 3 e 41
Cost., in considerazione della ingiustificata discriminazione tra le
iniziative economiche nelle diverse regioni, e dell’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., in quanto «la disciplina statale inerente
il regime abilitativo garantisce la sussistenza di un equilibrio tra
la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e
quella concorrente in materia di energia».
1.10.- Sempre per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e’ oggetto di
impugnazione l’art. 17 della legge regionale in esame.
La norma dispone che l’Assessore regionale competente in materia
di energia possa proporre alla Giunta regionale l’approvazione di uno
schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi
economici o occupazionali per il territorio regionale, misure
compensative, ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche
esistenti. In tal caso l’espressione dell’intesa tra Stato e Regione
nell’ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate
d’intesa con la Regione ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il
trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse
geotermiche e incentivi alle imprese) e’ subordinata alla stipula
dell’accordo.
A parere del ricorrente tale disciplina si porrebbe,
innanzitutto, in contrasto con il principio fondamentale dettato dal
legislatore statale all’art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004,
n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche’ delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia),
il quale, pur consentendo alle Regioni e agli enti locali di
stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di
compensazione e di riequilibrio ambientale non prevede che la stipula
di detti accordi possa condizionare – subordinandola – l’intesa con
lo Stato ed il correlato rilascio dei pareri propedeutici
all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio
della infrastruttura energetica.
Nel ricorso viene, inoltre, evidenziato che la facolta’ di
individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale
sarebbe circoscritta dalla legislazione nazionale esclusivamente a
quegli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e
che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di
politica energetica, mentre la norma regionale impugnata
consentirebbe la stipula di accordi esorbitanti tali connotazioni e
finalita’.
Viene, infine, segnalato che la norma censurata, attribuendo
all’assessore regionale competente in materia di energia il potere di
concludere i suddetti accordi, contrasterebbe con l’art. 34, comma 11
(recte: comma 16), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221, il quale dispone che le modalita’ di stipula dei predetti
accordi siano individuati da un decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro i sei
mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto.
Infine, il ricorrente lamenta che la norma impugnata, stabilendo
gia’ la «posizione» che la Regione deve assumere ai fini dell’intesa
disciplinata all’art. 11, comporta che il ricorso alla procedura
alternativa (deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri con la
partecipazione del presidente della Regione interessata) prevista dal
comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002 per le ipotesi di
mancato raggiungimento dell’intesa risulti sostanzialmente
obbligatorio. Tale aggravamento del procedimento volto al rilascio
dell’autorizzazione unica comporterebbe la violazione del principio
costituzionale di buon andamento previsto dall’art. 97 Cost.
1.11.- Sempre per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, e’ impugnato
l’art. 18, comma 4, della legge regionale in esame.
A parere del ricorrente la norma violerebbe l’art. 1, comma 4,
lettere a), b) e c), della legge n. 239 del 2004 in quanto,
riservando una quota significativa dell’energia disponibile importata
al fabbisogno energetico regionale e, quindi, sottraendola alle
regole del libero mercato dell’energia, recherebbe un vulnus al
sistema unitario nazionale di gestione dell’approvvigionamento
energetico con conseguente falsamento delle regole di concorrenza del
mercato dell’energia.
1.12.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine,
gli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, lettere f) ed h), della legge
regionale in esame per violazione degli artt. 41 e 117, secondo
comma, lettera e), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto
speciale.
Tali disposizioni, introducendo onerosi requisiti (tra cui, ad
esempio, l’obbligatorieta’ degli impianti fotovoltaici e della
gestione di servizi di car sharing) per l’apertura di impianti di
distribuzione di carburanti, introdurrebbero significative e
sproporzionate barriere all’ingresso nei mercati, non adeguatamente
giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici,
ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza,
cosi’ ponendosi in contrasto con il principio contenuto nell’art. 1,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita’), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27.
2.- Si e’ costituita in giudizio la Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, la quale, sia nell’atto di costituzione che
nella memoria depositata successivamente (nella quale vengono
approfondite le argomentazioni difensive), chiede che sia dichiarata
l’inammissibilita’ o l’infondatezza delle censure prospettate nel
ricorso.
Sulle singole materie di riferimento, la Regione evidenzia che il
ricorso e’ concepito come se la materia di riferimento fosse
esclusivamente la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia» prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost., con
l’eccezione della contestazione relativa all’art. 5, comma 9, della
legge regionale impugnata, in cui il ricorso si riferisce alla
materia statale «ambiente», mentre, trattandosi di impianti la cui
costruzione impatta profondamente sul territorio, la Regione potrebbe
intervenire anche in forza della propria potesta’ primaria in materia
di urbanistica (art. 4, numero 11, recte: numero 12, dello statuto
speciale), alla quale vanno affiancate altre materie che possono
venire in considerazione, in relazione a singole disposizioni.
2.1.- In ordine all’art. 5, comma 9, della legge reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 42 (recte: n. 19) del 2012, la Regione
evidenzia che l’APR e’ emanato in attuazione del provvedimento
ministeriale previsto dall’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale o
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), in modo da essere
congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti
rinnovabili assegnata alla Regione. Il decreto ministeriale da
attuare ha il compito di «definire la ripartizione fra regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di
incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili per
raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo
entro il 2020». L’APR non sarebbe un atto di programmazione
territoriale ma di programmazione delle quantita’. Esso, sino a che
assuma soltanto contenuti finanziari e non territoriali, non potrebbe
quindi rientrare nel novero degli atti individuati dall’art. 6, comma
2, lettera a) del d.lgs. n. 152 del 2006, non costituendo un atto di
pianificazione del settore energetico suscettibile di riflessi
ambientali. Solo in via eventuale l’APR assume contenuti
territorialmente – e dunque ambientalmente – rilevanti, e in tali
ipotesi, infatti, secondo la normativa regionale, non opera
l’esclusione delle procedure di VAS.
2.2.- Con riferimento all’art. 12, comma 8, della legge regionale
in esame, la Regione non contesta che dall’art. 5 del d.lgs. n. 28
del 2011 possano ricavarsi principi fondamentali della materia, ma
sostiene che tra essi non potrebbe farsi rientrare la necessita’
dell’esistenza (intesa come completa realizzazione) dell’impianto ai
fini del ricorso alla procedura semplificata per le modifiche non
sostanziali.
2.3.- Relativamente all’art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge
regionale n. 19 del 2012, la Regione sostiene la inammissibilita’ e
infondatezza del primo motivo di censura, legato alla violazione
dell’art. 117, terzo comma, Cost.
In primo luogo, viene rilevato che l’art. 1-sexies del d.l. n.
239 del 2003, assunto a parametro interposto, di per se’ disciplina
la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della
rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica (comma 1),
prevedendo, al comma 5, che «le Regioni disciplinano i procedimenti
di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di reti elettriche
di competenza regionale in conformita’ ai principi e ai termini
temporali di cui al presente articolo […]». Da cio’ deriverebbe
che, non potendo ricavarsi da tale norma principi fondamentali della
materia per impianti e strutture diverse dalle reti elettriche,
dovrebbe dichiararsi l’inammissibilita’, per mancata indicazione del
necessario parametro interposto, della questione riferita all’art.
13, commi 2 e 3, per la parte in cui essi riguardano impianti e
strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che riguarda
impianti di produzione di energia, e impianti di deposito e di
stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui disciplina
la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di
fluidi termici.
La censura sarebbe comunque non fondata nel merito, sia nella
parte in cui si riferisce alle reti elettriche, sia nella parte in
cui essa si dovesse riferire ai rimanenti impianti e strutture
considerati dagli artt. 12 e 13 della legge regionale. E cio’ in
quanto l’autorizzazione unica e’ rilasciata a seguito di una
conferenza di servizi convocata al fine di giungere all’adozione di
una decisione nel merito, che deve avere necessariamente ad oggetto
un progetto definitivo.
2.3.1.- La Regione sostiene la inammissibilita’ e infondatezza
anche del secondo motivo di censura avente ad oggetto sempre l’art.
13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in esame, legato alla
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
La Regione ritiene che la disposizione statale che sarebbe stata
violata – l’art. 1-sexies, comma 3, del d.l. n. 239 del 2003, nella
parte in cui stabilisce che il procedimento di autorizzazione unica
puo’ essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo –
si riferisce ad elettrodotti facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell’energia elettrica, per i quali l’autorizzazione unica
e’ rilasciata dal Ministero delle attivita’ produttive di concerto
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e previa
intesa con la regione o le regioni interessate. Le autorizzazioni
uniche cui si riferisce l’impugnato art. 13 della legge regionale
sono invece solo quelle di competenza regionale, provinciale e
comunale. Ne deriverebbe che il comma 3 del citato art. 1-sexies non
potrebbe essere qualificato come norma diretta a stabilire
prestazioni essenziali, cui le regioni si debbano uniformare.
2.3.2.- Con riferimento, infine, al terzo motivo di censura del
predetto art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, legato alla violazione dell’art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., a parere della Regione la
questione sarebbe frutto di un errore di prospettiva e,
conseguentemente, palesemente non fondata. Nella disposizione
impugnata il riferimento a elaborati della progettazione definitiva
delle opere pubbliche sarebbe solo un mero espediente redazionale per
indicare in forma sintetica certi atti, mediante rinvio ad una altra
fonte che gia’ li descrive, non avendo, invero, nulla a che fare con
l’applicazione della disciplina che regola i contratti pubblici. Del
resto, la norma regionale non richiamerebbe tutti gli elaborati
tecnici che devono accompagnare il progetto per la realizzazione di
un’opera pubblica, limitandosi a quelli rilevanti, per il loro
contenuto, ai fini del rilascio o del diniego della autorizzazione
unica.
2.4.- Non fondata sarebbe, a parere della Regione, anche la
questione avente ad oggetto l’art. 13, comma 6, della legge regionale
n. 19 del 2012.
Per comprendere le ragioni della infondatezza, la Regione
precisa, in via preliminare, che la necessita’ di «atti definitivi
attestanti la titolarita’ delle aree», richiesta dalla norma,
risulterebbe in realta’ circoscritta e mitigata ad opera della stessa
legge regionale. Da un lato, alla luce delle disposizioni del comma 6
e del comma 8 del medesimo art. 13, non e’ richiesta la titolarita’
delle aree per gli impianti idroelettrici, eolici, geotermici (per
l’installazione dei quali e’ necessaria una concessione) e, piu’ in
generale, per tutti i casi in cui vi sia un atto amministrativo che
individua uno specifico sito ai fini dello sfruttamento di una
risorsa rinnovabile. Dall’altro, il comma 7 dello stesso art. 13,
dispone che il procedimento autorizzativo possa essere avviato anche
sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta’, che
attestino la titolarita’ delle aree, ovvero sulla base di contratti
preliminari regolarmente registrati, purche’ entro la data di
adozione del provvedimento autorizzativo finale l’istanza sia
integrata con gli atti definitivi redatti in forma di atti pubblici
regolarmente registrati.
Tanto premesso sul quadro normativo nel quale si inserisce la
norma impugnata, la Regione, in ordine alla presunta violazione
dell’art. l, comma l, del d.lgs. n. 79 del 1999, sostiene che
liberta’ delle attivita’ di produzione, importazione, esportazione,
acquisto e vendita di energia elettrica significa che suddette
attivita’ non sono soggette a contingentamenti o a concessioni,
rimanendo, invece, del tutto impregiudicata la questione, affatto
diversa, relativa alla disponibilita’ del bene che sia
strumentalmente necessario allo svolgimento della attivita’ stessa.
In ogni caso la norma regionale impugnata non contrasterebbe affatto
con il principio di liberta’ della attivita’ produttiva, in quanto,
in concreto, essa considera idoneo ogni soggetto o come imprenditore
o come auto produttore (che sia tale sulla base delle definizioni
statali).
Ad avviso della Regione non sarebbe neanche fondata la censura in
ordine alla presunta violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del
2003, il quale mostrerebbe che l’iniziativa produttiva puo’ essere
intrapresa anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi
attestanti la titolarita’ delle aree». Ed invero, anche alla luce
della precisa – e ben ristretta – delimitazione del campo di
applicazione della norma impugnata, come sopra esposta, la previsione
della necessita’ del titolo di disponibilita’ rappresenterebbe un
ragionevole bilanciamento tra l’interesse alla produzione di energia
da fonti rinnovabili e l’interesse dei proprietari del fondo.
E’ sostenuta, altresi’, l’inammissibilita’ o infondatezza delle
censure relative agli artt. 3 e 41 Cost. In ordine alla prima
censura, si profilerebbe una disparita’ costituzionalmente
irrilevante, derivante dalla legittima esplicazione della potesta’
legislativa regionale. In ordine alla seconda censura, la norma
sarebbe il frutto del ragionevole bilanciamento tra il diritto di
iniziativa economica privata e il diritto proprietario del titolare
del fondo su cui l’attivita’ di produzione sarebbe destinata a
svolgersi.
2.5.- In ordine all’art. 14 della legge regionale impugnata, la
Regione, con riferimento alle misure di salvaguardia, ne valorizza
l’elemento funzionale, concludendo che esse atterrebbero – secondo un
giudizio di prevalenza – alla materia dell’urbanistica, di competenza
primaria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi
dell’art. 4, numero 12, dello statuto, in quanto esse toccano in modo
assolutamente rilevante e condizionante la programmazione dell’uso
del territorio. Non sussisterebbe, quindi, alcuna violazione
dell’art. 117, terzo comma, Cost. Viene ritenuta non fondata anche la
censura relativa all’art. 97 Cost., in quanto, da un lato, essa
presuppone – ad avviso della Regione inesattamente – che sia sempre
l’interesse alla realizzazione della rete a prevalere sull’interesse
ad altre utilizzazioni del territorio. Dall’altro lato,
l’autorizzazione unica comprende anche il permesso di costruire, in
ordine al quale il Comune interessato deve esprimersi in conferenza
di servizi, ermo restando che – una volta avviato l’iter per
l’autorizzazione unica – l’ente locale, nelle proprie determinazioni
in materia urbanistica, gia’ in base ai principi generali dovra’
comunque tenere conto dell’opera per la quale il proponente ha
chiesto la autorizzazione.
Anche con riferimento alla mancata previsione che
l’autorizzazione unica costituisca titolo sufficiente pure per
realizzare ogni opera inserita nel progetto approvato che si renda
necessaria per la risoluzione delle interferenze, la questione
promossa non sarebbe fondata. E cio’ in quanto una tale omissione non
sussisterebbe e non sarebbe ravvisabile alcun contrasto con la
disposizione statale assunta a parametro. La Regione giunge a tale
conclusione sulla base di due norme della legge regionale censurata:
l’art. 13, comma 2, il quale stabilisce, con norma generale, che
l’istanza di autorizzazione unica «deve contenere l’elenco di tutte
le interferenze», con i relativi progetti, e l’art. 12, comma 3,
primo periodo, il quale prevede che «[l’]autorizzazione unica
rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce
autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilita’
nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti
titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture
relative, in aderenza e in conformita’ al progetto tecnico
approvato».
2.6.- Con riferimento alla questione avente ad oggetto l’art. 14,
comma 2, della legge regionale impugnata, la Regione ne sostiene
l’inammissibilita’ relativamente all’art. 97 Cost., in quanto priva
di qualunque motivazione specifica, e l’infondatezza, relativamente
agli altri parametri invocati. E cio’ in quanto la norma regionale si
limiterebbe a riprendere il contenuto delle linee guida, le quali, al
punto 13.3., prevedono una comunicazione alle competenti
soprintendenze nei medesimi termini della legge regionale.
2.7.- In ordine all’art. 14, comma 7, della legge regionale n. 19
del 2012, relativamente all’art. 117, terzo comma, Cost., la Regione
segnala come il ricorrente parta dal presupposto errato che la
disposizione regionale chieda l’acquisizione del parere di ARPA al di
fuori della conferenza di servizi.
Quanto alla presunta violazione degli artt. 97 e 117, secondo
comma, lettera m), Cost., la Regione ritiene che le censure, prima
che infondate (perche’ il contenuto della disposizione non e’ quello
che vi legge il Governo), siano inammissibili per genericita’ e
difetto di motivazione, limitandosi esse a sostenere che la
(supposta) violazione dei principi fondamentali e’ anche violazione
di queste due ultime disposizioni costituzionali.
2.8.- Passando alla trattazione degli artt. 14, comma 9, e 18,
comma 2, della legge regionale in esame, la Regione ritiene opportuno
rammentare come nel sistema regionale si preveda che, nel caso di
mancata acquisizione del parere favorevole del consiglio comunale,
l’organo esecutivo dell’ente titolare del procedimento autorizzativo
(secondo il riparto di competenze tracciato dagli artt. 2 e 3 della
medesima legge regionale n. 19 del 2012) abbia il potere di assumere
la determinazione conclusiva in luogo della conferenza di servizi,
eventualmente superando il dissenso urbanistico comunale qualora esso
dovesse apparire ingiustificato.
Quanto alle piu’ volte citate linee guida, la Regione sostiene
trattarsi di un parametro del tutto inconferente, in quanto,
analogamente al decreto legislativo che ne e’ alla base, esse
riguardano solo gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, mentre le disposizioni regionali impugnate riguardano
solo le infrastrutture energetiche lineari (elettrodotti e gasdotti,
nei limiti sopra evidenziati).
Infine, si contesta la totale assenza di motivazione in ordine
alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
2.9.- Con riferimento all’art. 16, comma 2, lettera a), della
legge reg. n. 19 del 2012, la Regione sostiene che il quadro
normativo regionale complessivo, caratterizzato da una valutazione
piu’ ampia degli effetti del regime di autorizzazione o comunicazione
sulle destinazioni e sulle utilizzazioni del territorio,
consentirebbe di ritenere che l’estensione della facolta’
riconosciuta alle Regioni dall’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del
2011 ad altre ipotesi, corrispondenti per ratio e per gli effetti
perseguiti e prodotti, costituisca non una contraddizione del
principio espresso dalla norma statale ma un suo sviluppo coerente.
La Regione puntualizza inoltre che la disposizione censurata
interseca inestricabilmente la materia dell’urbanistica, di
competenza primaria della Regione, non soggetta, come tale, al limite
dei principi fondamentali della materia.
In ordine agli artt. 3 e 41 Cost., la Regione segnala come, piu’
che per avanzare una censura autonoma, il richiamo a tali parametri
costituzionali sembrerebbe valere come argomento per attribuire il
carattere di principi fondamentali alla richiamata norma del d.lgs.
n. 28 del 2011. Quanto alla asserita violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., si rileva che il ricorso non
indicherebbe alcuna norma (diversa da quella del d.lgs. n. 28 del
2011) in qualche modo attinente all’ambiente e al paesaggio violata
dalla disposizione regionale.
2.10.- Affrontando la questione di legittimita’ costituzionale
avente ad oggetto l’art. 17 della legge regionale impugnata, la
Regione preliminarmente traccia il perimetro della norma,
evidenziando che la stipula dell’accordo con il proponente e’
configurata dalla legge regionale come una delle opzioni a
disposizione della Regione nel momento in cui si appresta a prendere
le proprie decisioni in materia. Sarebbe, poi, ben possibile –
fisiologico, anzi – che l’accordo si raggiunga. Ne’ potrebbe
costituire una ragione di incostituzionalita’ della legge la
circostanza che in certe ipotesi la Regione non ritenga di addivenire
all’intesa.
In ordine al lamentato appesantimento e aggravamento del
procedimento, con la conseguente violazione dell’art. 97 Cost., la
Regione rileva che la posizione di siffatte regole procedurali circa
il modo in cui si forma la volonta’ della Giunta regionale su
questioni rilevanti come quelle per le quali occorre l’intesa,
piuttosto che contrastare con l’invocato parametro costituzionale, lo
attuano sotto il profilo della controllabilita’ dell’azione
amministrativa, anche di governo, e comunque ricadono nella potesta’
di autorganizzazione dell’esecutivo regionale, riconosciuta dallo
statuto speciale (art. 12, comma 2, e art. 4, numero l).
Relativamente alla censura legata al contrasto con l’art. 34,
comma 16, del d.l. n. 179 del 2012, la Regione ne sostiene la palese
inammissibilita’, in quanto la disposizione statale invocata e’
successiva alla legge regionale impugnata, e, comunque, la assoluta
infondatezza.
Con riferimento alla censura relativa al presunto contrasto con
il principio fondamentale in materia di «produzione, distribuzione e
trasporto di energia» dettato dal legislatore statale all’art. l,
comma 5, della legge n. 239 del 2004, la Regione segnala che,
diversamente da quanto sostenuto nella prospettazione del ricorrente,
la disposizione statale non escluderebbe affatto che le misure – in
particolare quelle di compensazione – possano riferirsi ad altri
ambiti, ove non espressamente vietati ed ove ragionevolmente
correlati all’opera da realizzare.
2.11.- La Regione sostiene l’infondatezza della questione avente
ad oggetto l’art. 18, comma 4, della legge reg. n. 19 del 2012, in
quanto la legislazione statale, nel definire gli obiettivi generali
di politica energetica del Paese, consentirebbe a tutte le
istituzioni di esercitare i propri poteri al fine, tra l’altro, di
«salvaguardare le attivita’ produttive con caratteristiche di
prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell’energia
elettrica, sensibili al costo dell’energia» (art. 1, comma 3, lettera
m, della legge n. 239 del 2004). A tale obiettivo si ispirerebbe la
norma impugnata, la quale stabilirebbe una modesta correlazione tra
il sacrificio subito dalla comunita’ regionale e la partecipazione ai
vantaggi che l’impianto di reti elettriche transfrontaliere produce.
2.12.- Con riferimento agli artt. 35, comma 7, e 34, comma l,
lettere f) ed h), della legge regionale impugnata, la Regione rileva
l’infondatezza della questione promossa dal Presidente del Consiglio
dei ministri. Viene innanzitutto evidenziato che le caratteristiche
delle «stazioni di servizio» stabilite dalla legge regionale
risponderebbero tutte ad esigenze di pubblica utilita’ prese in
considerazione dalla normativa statale. Cosi’, l’obbligo di
installare apparecchiature di tipo self-service prepagamento
funzionanti autonomamente 24 ore su 24 risponderebbe all’esigenza di
garantire la continuita’ nell’accesso al bene carburante, strumentale
alla liberta’ di circolazione e di impresa; l’installazione di
pannelli fotovoltaici sulle coperture risponderebbe al principio di
massima diffusione delle energie rinnovabili sulle nuove costruzioni;
l’obbligo di servizi igienici e di parcheggi per gli utenti
risponderebbe alle esigenze delle persone e dei consumatori e alle
esigenze di accessibilita’ per soggetti diversamente abili; la
presenza di apparecchiature di ricarica per auto elettriche sarebbe
funzionale alla incentivazione della diffusione di questo mezzo di
trasporto non inquinante; la previsione di accessi per i veicoli
separati e distinti per entrata e uscita risponderebbe a esigenze di
sicurezza della circolazione stradale.
Quanto alla asserita discriminazione in danno dei nuovi operatori
entranti, essa non sussisterebbe affatto, stante la previsione
regionale, a carico degli impianti esistenti, dell’obbligo di
adeguamento – entro termini prestabiliti e con la sola eccezione per
l’obbligo dell’installazione dei pannelli fotovoltaici sulle
coperture – ai nuovi requisiti (art. 37, comma 6; art. 41, comma 2,
lettera a), alla cui mancata ottemperanza possono seguire persino la
chiusura e la rimozione dell’impianto (art. 42, comma 6).
Con specifico riferimento alla norma relativa ai nuovi impianti
del tipo «stazione di rifornimento elettrico», viene segnalato che
essa e’ stata abrogata dall’art. 191 della legge regionale 21
dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2012), cosicche’ oggi alla definizione di «stazione di
rifornimento elettrico» non si collega alcuna conseguenza normativa.
La Regione attesta che, nel breve lasso di tempo nel quale la norma
e’ stata in vigore, essa non ha avuto applicazione, in quanto la
limitazione alla realizzazione non era assistita da alcuna sanzione,
ne’ la installazione e l’esercizio dell’impianto erano soggetti ad
alcuna autorizzazione. Ne conseguirebbe, pertanto, la cessazione
della materia del contendere.
3.- All’udienza pubblica le parti hanno insistito per
l’accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale di numerose disposizioni della legge
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19
(Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), ed in
particolare degli artt. 5, comma 9; 12, comma 8; 13, commi 2, 3, 4, 5
e 6; 14 per intero e, in subordine, commi 2, 7 e 9; 16, comma 2,
lettera a); 17; 18, commi 2 e 4; 34, comma 1, lettere f) ed h), e 35,
comma 7, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma,
lettere e), l), m) ed s), e terzo comma, della Costituzione, e agli
artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
2.- Preliminarmente va evidenziato che il richiamo da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri agli artt. 4 e 5 dello statuto
va letto come esposizione delle ragioni per le quali non trovano
applicazione le norme speciali statutarie, bensi’ quelle del Titolo V
della Costituzione (sentenze n. 165 del 2009 e n. 286 del 2007), e
non come parametro invocato a supporto di specifici motivi di
censura.
In effetti, lo statuto regionale non contempla una competenza in
materia di ambiente (cui va ricondotta la disposizione oggetto della
prima questione) ne’ in materia di concorrenza (cui va ricondotta la
disposizione oggetto dell’ultima questione) ne’ in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia (cui vanno
ricondotte le disposizioni oggetto delle restanti questioni);
pertanto, secondo la clausola di equiparazione di cui all’art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione) si applica il nuovo Titolo
V per le parti in cui prevede «forme di autonomia piu’ ampie rispetto
a quelle gia’ attribuite».
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 5,
comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.
42 (recte: 19) del 2012, in riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto
speciale.
La disposizione stabilisce che l’atto di programmazione regionale
(d’ora in avanti APR) predisposto, nelle more dell’approvazione del
piano energetico regionale (d’ora in avanti PER), in attuazione del
provvedimento ministeriale previsto dall’art. 2, comma 167, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale o pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008),
e’ sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale
strategica (VAS) «nel caso in cui contenga l’individuazione delle
aree e dei siti non idonei» (implicitamente escludendola negli altri
casi).
Il ricorrente evidenzia che l’APR rientra, per le sue
caratteristiche, nella definizione di cui all’art. 5, comma 1,
lettera e), numero 1), del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) quale «atto» di «programmazione»
elaborato da «un’autorita’ a livello regionale» per «essere approvato
[…] mediante una procedura legislativa». Pertanto, trattandosi di
«piano» concernente il «settore energetico», ai sensi dell’art. 6,
comma 2, lettera a), del predetto d.lgs. n. 152 del 2006,
rientrerebbe nel novero dei piani assoggettati sempre – ad eccezione
dei limitati casi previsti dal comma 3 dello stesso art. 6 (in questa
sede non rilevanti) – alla VAS prevista da tale fonte statale.
3.1.- La Regione eccepisce l’inammissibilita’ della questione, in
quanto l’esclusione delle procedure di VAS sarebbe disposta dal comma
8, e non dal comma 9, oggetto di impugnazione.
L’eccezione non e’ fondata in quanto la disposizione impugnata
(il comma 9, appunto) individua le ipotesi in cui il piano e’
sottoposto alla VAS e, comunque, dal contesto complessivo del ricorso
e’ chiaro che la disposizione censurata e’ quella che esclude le
procedure relative alla VAS se non nelle ipotesi in cui contenga
l’individuazione delle aree e dei siti non idonei.
3.2.- Nel merito, la questione e’ fondata.
3.3.- L’art. 5 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1,
lettera e), numero 1), fornisce una precisa definizione di piano
energetico: «ai fini del presente decreto si intende per: […] e)
piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati
dalla Comunita’ europea, nonche’ le loro modifiche: 1) che sono
elaborati e/o adottati da un’autorita’ a livello nazionale, regionale
o locale oppure predisposti da un’autorita’ per essere approvati,
mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2)
che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative».
Ebbene, l’APR, sia per l’oggetto che per le modalita’ di
adozione, e’ atto avente natura di piano energetico.
E’ da escludere, in particolare, che l’APR possa essere
considerato atto di mera programmazione finanziaria delle risorse da
destinare al settore, come sostiene la Regione sulla base della
circostanza che esso e’ emanato, nelle more dell’approvazione del
PER, «in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall’art.
2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria
2008), (burden sharing)», il quale ha il compito di «definire la
ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti
rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento
del consumo interno lordo entro il 2020».
Difatti, la norma regionale, nel perimetrare contenuto e
finalita’ dell’APR, smentisce tale lettura limitativa, in quanto
dispone che esso «assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse
fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento
ministeriale, puo’ individuare le aree e i siti del territorio non
idonei all’installazione di impianti a fonti rinnovabili», con
evidente incidenza sulla programmazione energetica.
Del resto, lo stesso carattere transitorio dell’APR, destinato ad
una fisiologica fine al momento della adozione del PER, conferma
l’identita’ di natura dei due atti.
L’atto di programmazione in questione, pertanto, rientrando
nell’ambito applicativo della norma interposta, e’ affetto dal vizio
di costituzionalita’ dedotto dal ricorrente.
3.4.- Va, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo il
comma 9 dell’art. 5 della legge regionale impugnata, e «in via
consequenziale», ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, deve essere dichiarato incostituzionale il comma 8 del medesimo
articolo, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative
alla VAS», trattandosi di disposizione la cui illegittimita’ deriva
come conseguenza dalla decisione adottata.
4.- Il ricorrente impugna, poi, l’art. 12, comma 8, della citata
legge regionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale.
La disposizione censurata, nella parte in cui assoggetta alla
procedura abilitativa semplificata, di cui all’art. 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), gli interventi per modifiche non
sostanziali da realizzarsi «anche in corso d’opera» su impianti e
infrastrutture che hanno ottenuto l’autorizzazione unica,
contrasterebbe con l’art. 5, comma 3, dello stesso decreto
legislativo.
Quest’ultimo articolo, infatti, nell’attribuire ad un decreto del
Ministro dello sviluppo economico (adottato di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previa intesa con la Conferenza unificata) l’individuazione degli
interventi di modifica «sostanziale» degli impianti da assoggettare
ad autorizzazione unica, prevede che, nelle more dell’approvazione di
tale decreto, «non sono considerati sostanziali e sono sottoposti
alla disciplina di cui all’art. 6 [cioe’ alla procedura abilitativa
semplificata] gli interventi da realizzare sugli impianti
fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti».
4.1.- La questione e’ fondata.
4.2.- La norma regionale, estendendo l’autorizzazione
semplificata anche agli interventi relativi ad impianti non
necessariamente esistenti, si pone in contrasto con la normativa
statale di principio fissata dal d.lgs. n. 28 del 2011 nella materia
di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»,
cui va ricondotta la disposizione censurata.
4.3.- La norma statale, infatti, ha natura di principio
fondamentale della materia, secondo quanto gia’ riconosciuto da
questa Corte (vedi sentenze n. 275 e n. 99 del 2012), in particolare
quanto alla necessita’ dell’esistenza (intesa come completa
realizzazione) dell’impianto ai fini del ricorso alla procedura
semplificata per le modifiche «non sostanziali». La giustificazione
di tale disciplina e’ evidentemente legata al suo carattere
transitorio e alla preoccupazione che la suddetta fase possa incidere
negativamente sull’efficienza degli impianti esistenti: questa
giustificazione non puo’ essere estesa al caso in questione.
5.- L’art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in esame
e’ impugnato per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., oltre
che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Le disposizioni censurate – che disciplinano i contenuti
dell’istanza di autorizzazione unica – eccederebbero l’ambito della
potesta’ legislativa concorrente riservata alla Regione in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia,
introducendo oneri amministrativi – «a pena di improcedibilita’» –
superflui e comunque non previsti dalla normativa statale di
riferimento: l’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica), convertito, con modificazioni, dall’art. della legge 27
ottobre 2003, n. 290.
In particolare, il ricorrente censura le disposizioni regionali
nella parte in cui prevedono «che il progetto da allegare all’istanza
di autorizzazione unica, nonche’ il progetto relativo a tutte le
interferenze, siano corredati da elaborati tecnici con grado di
approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo
dei lavori pubblici e che "a pena di improcedibilita’" l’istanza sia
corredata da un progetto con contenuti assimilabili al progetto
definitivo dell’opera pubblica, comprensivo di: 1) opere per la
connessione alla rete; 2) altre infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all’esercizio dell’impianto; 3) elaborati grafici e
normativi di variante al PRGC, qualora necessaria».
5.1.- Va dichiarata la non fondatezza, per inconferenza del
parametro interposto (sentenza n. 255 del 2013 e n. 263 del 2012;
ordinanze n. 31 del 2013, n. 84 del 2011, n. 286 e n. 77 del 2010),
della questione relativa all’art. 13, commi 2 e 3, per la parte in
cui riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche;
comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia elettrica,
impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la
parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per
le reti di trasporto di fluidi termici.
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni
regionali contrasterebbero con il citato art. 1-sexies, assunto a
parametro interposto. Senonche’ tale norma disciplina la costruzione
e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale
di trasporto dell’energia elettrica (comma 1) e, al comma 5, precisa
che «Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di reti elettriche di competenza
regionale in conformita’ ai principi e ai termini temporali di cui al
presente articolo». Essa e’, quindi, inconferente rispetto alle
questioni relative ai commi sopra indicati, aventi diverso oggetto.
5.2.- Anche per la parte rimanente della disposizione, la
questione non e’ fondata.
5.3.- Per valutare la correttezza o meno della necessaria
allegazione del progetto definitivo – e non di quello preliminare,
come, in sostanza, preteso dal ricorrente – vanno tenute presenti la
natura e la portata della relativa istanza. Questa e’, nella specie,
finalizzata alla convocazione di una conferenza di servizi
nell’ambito della quale devono essere valutati in modo definitivo
tutti gli interessi pubblici coinvolti: essa, infatti, si conclude
con il rilascio dell’autorizzazione unica che «sostituisce
autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilita’
nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti
titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture
relative, in aderenza e in conformita’ al progetto tecnico approvato»
(art. 12, comma 3, della legge reg. n. 19 del 2012).
Ebbene, cio’ richiede necessariamente che sia presentato un
progetto definitivo, quale indispensabile supporto delle valutazioni
da effettuare.
Ne’ dalla disciplina statale si desume un principio diverso, in
quanto la previsione che per l’avvio della conferenza di servizi sia
sufficiente un progetto preliminare o analogo va letta in aderenza
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi). Quest’ultima perimetra, in via generale, la
possibilita’ che la conferenza di servizi sia convocata sulla base di
un progetto preliminare, disciplinando, all’art. 14-bis, la
«conferenza di servizi preliminare». La norma regionale, al
contrario, si riferisce, come si e’ visto, all’apertura della
conferenza di servizi decisoria e dunque non contraddice la richiesta
di un progetto definitivo.
In tal senso, del resto, e’ la disciplina introdotta dal
legislatore statale con le linee guida adottate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
Tali linee guida, al punto 13.1., dispongono che «[l’]istanza per il
rilascio dell’autorizzazione unica […] e’ corredata da: a) progetto
definitivo dell’iniziativa […]». Esse, anche se riguardano solo gli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili – disciplinati dall’impugnato comma 4 dell’art. 13, in
ordine al quale (per quanto sopra scritto) la questione e’
manifestamente infondata per inconferenza del parametro -,
rappresentano un’ulteriore dimostrazione della correttezza della
norma regionale.
Resta peraltro ferma la possibilita’, prevista dal comma 3
dell’impugnato art. 13, per le ipotesi in cui l’intervento debba
essere sottoposto a VIA, che si apra una prima fase sulla base di
progetto composto da «elaborati tecnici con grado di approfondimento
analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori
pubblici», finalizzata all’emissione del provvedimento di VIA,
successivamente alla quale si richiede l’integrazione con progetto di
natura definitiva.
6.- Lo stesso art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, e’ impugnato anche per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., oltre che
degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Le disposizioni, prevedendo «a pena di improcedibilita’» oneri
amministrativi documentali superflui e comunque non previsti dalla
normativa statale di riferimento, contrasterebbero con i principi
fondamentali dettati con legge statale in materia di procedimento
amministrativo e, in particolare, con il principio di semplificazione
dell’attivita’ amministrativa, in violazione della competenza
legislativa statale in materia di «determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», nel
cui novero andrebbero sussunte anche le norme che attuano il
principio di semplificazione amministrativa.
6.1.- Analogamente a quanto argomentato sulla questione
precedente, va, innanzitutto, dichiarata la non fondatezza per
inconferenza del parametro interposto della questione relativa
all’art. 13, commi 2 e 3, per la sola parte in cui essi riguardano
impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che
riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti ed
depositi di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui
disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di
trasporto di fluidi termici.
6.2.- Per la parte rimanente della disposizione, la questione non
e’ fondata.
6.3.- E’ corretto invocare l’art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost. posto che «le norme di semplificazione amministrativa sono
state ricondotte da questa Corte alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
in quanto "anche l’attivita’ amministrativa, […] puo’ assurgere
alla qualifica di "prestazione" (quindi, anche i procedimenti
amministrativi in genere), della quale lo Stato e’ competente a
fissare un "livello essenziale" a fronte di una specifica pretesa di
individui, imprese, operatori economici ed, in generale, di soggetti
privati" (sentenze n. 207 e n. 203 del 2012)» (sentenza n. 62 del
2013).
Tuttavia non puo’ ritenersi, per quanto gia’ argomentato in
riferimento alla questione precedentemente trattata, che rientri nel
concetto di semplificazione amministrativa la previsione dell’avvio
della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo.
7.- L’art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, viene, infine, impugnato per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che
degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Le disposizioni censurate sarebbero contrastanti con quanto
previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che, all’art.
206, nell’individuare le norme applicabili ai settori speciali (gas,
energia termica ed elettricita’), non richiama le disposizioni sui
livelli di progettazione di cui agli artt. 93 e 94, ai quali, invece,
si ispirerebbe la disciplina regionale nell’individuare i requisiti e
i contenuti della progettazione.
7.1.- La questione non e’ fondata.
7.2.- Nella disposizione impugnata il riferimento a elaborati
della progettazione definitiva delle opere pubbliche non concreta
un’applicazione della disciplina di cui ai richiamati artt. 93 e 94
del citato decreto legislativo, ma solo un espediente di tecnica
redazionale per indicare in forma sintetica una serie di documenti,
rimandando ad un’altra fonte normativa che gia’ li descrive
analiticamente. La norma regionale, del resto, non richiama tutti gli
elaborati tecnici che devono accompagnare il progetto per la
realizzazione di un’opera pubblica indicati nei predetti articoli.
8.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l’art.
13, comma 6, della citata legge regionale n. 19 del 2012 per
violazione degli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., oltre che
degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Tale disposizione, nel prevedere che l’autorizzazione per gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata
esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di
idonei requisiti soggettivi, nonche’ di atti definitivi attestanti la
titolarita’ delle aree, contrasterebbe con la normativa statale di
principio di cui al d.lgs. n. 28 del 2011; al decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e al decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricita’).
In particolare, la previsione della dimostrazione del possesso
degli idonei requisiti soggettivi contrasterebbe con l’art. 1, comma
1, del d.lgs. n. 79 del 1999, il quale sancirebbe la natura libera
dell’attivita’ in esame; mentre quella avente ad oggetto il possesso
di atti attestanti la titolarita’ delle aree contrasterebbe con il
d.lgs. n. 387 del 2003, dalla cui disciplina, ed in particolare
dall’art. 12, potrebbe desumersi che l’iniziativa puo’ essere
intrapresa anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi
attestanti la titolarita’ delle aree».
Il ricorrente censura la norma anche in riferimento agli artt. 3
e 41 Cost., in quanto inciderebbe sul diritto costituzionale di
iniziativa economica e creerebbe ingiustificata disparita’ di
trattamento tra operatori del settore.
8.1.- Va premesso che, da quanto esposto nel ricorso e dai
parametri invocati, la questione deve intendersi limitata alla parte
in cui la disposizione impugnata riguarda gli impianti alimentati da
fonte rinnovabile (art. 12, comma 1, lettera a, della legge regionale
n. 19 del 2012) e non anche, quindi, gli elettrodotti (art. 12, comma
1, lettera b), gli impianti di produzione di energia elettrica che
utilizzano fonti tradizionali (art. 12, comma 1, lettera e), gli
impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali (art. 12, comma
1, lettera f).
8.2.- La questione, cosi’ delimitata, e’ fondata con riferimento
alla denunciata violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
8.3.- Relativamente al profilo della liberta’ dell’attivita’, la
disposizione regionale individua i «soggetti dotati di idonei
requisiti», disegnando una precisa, per quanto ampia, perimetrazione
degli stessi e, pertanto, limitando il novero di coloro che possono
produrre energia rinnovabile; essa si pone cosi’ in contrasto con la
norma interposta che prevede che l’attivita’ di produzione,
importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica
sia «libera».
8.4.- Quanto alla dimostrazione del possesso di atti definitivi
attestanti la titolarita’ delle aree come presupposto per il rilascio
dell’autorizzazione, emerge un chiaro contrasto con l’art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003.
La norma interposta, al comma 1, dispone che «[l]e opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili […]
sono di pubblica utilita’ ed indifferibili ed urgenti», e, al comma
3, che «l’autorizzazione unica […] costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico». Da cio’ si evince che
l’iniziativa produttiva puo’ essere intrapresa anche da soggetti che
acquisiscano la «titolarita’» delle aree a seguito della successiva
espropriazione per pubblica utilita’. Si aggiunga che la disposizione
statale – al comma 4-bis, limitatamente agli impianti alimentati a
biomassa e agli impianti fotovoltaici – richiede la (mera)
disponibilita’ e mai la «titolarita’ delle aree».
8.5.- Restano assorbiti i motivi di censura formulati in
riferimento agli ulteriori parametri.
9.- Viene impugnato, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo
comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale,
l’art. 14 della legge regionale in esame, il quale disciplina il
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione.
La norma regionale eccederebbe la competenza legislativa
regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia», in quanto contrasterebbe con la normativa
statale di principio di cui al d.l. n. 239 del 2003, sotto due
distinti profili.
Si deduce, innanzitutto, che essa non prevede l’apposizione di
«misure di salvaguardia» volte ad impedire che, nelle more
dell’autorizzazione della nuova infrastruttura, vengano rilasciati
permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati dal
progetto, mentre l’art. 1-sexies del citato decreto-legge, al comma
3, disporrebbe la sospensione, dalla data di comunicazione
dell’avviso dell’avvio del procedimento ai comuni interessati, di
ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di
costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione
del procedimento autorizzativo.
La norma, inoltre, non prevede che l’autorizzazione unica sia
titolo sufficiente a realizzare ogni opera si renda necessaria, in
conformita’ al progetto approvato ed alle prescrizioni eventualmente
contenute nel decreto autorizzatorio, mentre il predetto articolo
1-sexies, al comma 1, sancirebbe il principio contrario.
A parere del ricorrente la norma censurata violerebbe anche il
principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione di
cui all’art. 97 Cost., incidendo negativamente sulla economicita’ ed
efficacia dell’azione amministrativa.
9.1.- Va premesso che dal complessivo tenore del ricorso, oltre
che dai parametri invocati, risulta che la questione e’ limitata alla
parte in cui la disposizione impugnata riguarda gli elettrodotti
(art. 12, comma 1, lettera b, della legge regionale).
Diversamente opinando, le questioni riferite alle autorizzazioni
uniche di impianti o strutture diverse dagli elettrodotti sarebbero
comunque manifestamente infondate per totale inconferenza del
parametro. L’art. 14, infatti, disciplina il procedimento
relativamente a tutte le autorizzazioni uniche, per ogni tipologia di
impianto od opera, mentre la disposizione invocata come principio
fondamentale della materia – come si e’ gia’ osservato – concerne
unicamente le reti elettriche (i commi l e 3 dell’art. 1-sexies del
d.l. n. 239 del 2003 riguardano gli elettrodotti facenti parte della
rete di trasporto nazionale dell’energia elettrica, e il comma 5
vincola la Regione espressamente per la disciplina dei «procedimenti
di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di reti
elettriche»).
Le questioni, sotto tale profilo, devono, quindi, intendersi
limitate alla sola autorizzazione di cui all’art. 12, comma l,
lettera b), della legge regionale n. 19 del 2012.
9.2.- Con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 117,
terzo comma, Cost., la questione promossa in ordine alla mancata
previsione delle misure di salvaguardia e’ fondata.
9.3.- Va disattesa, infatti, la tesi della Regione, secondo cui
le norme in esame andrebbero ricondotte alla materia urbanistica, e
cio’ in considerazione di un presunto elemento funzionale. Infatti,
proprio in riferimento a tale elemento, esse vanno ascritte alla
materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia», attesa la natura degli interessi pubblici sottesi allo
svolgimento delle attivita’ (sentenza n. 383 del 2005).
In questa prospettiva, la norma statale interposta (art.
1-sexies, comma 3, del d.l. n. 239 del 2003) costituisce un principio
fondamentale della legislazione statale, come dispone il comma 5
dello stesso articolo, secondo cui «Le regioni disciplinano i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di
reti elettriche di competenza regionale in conformita’ ai principi e
ai termini temporali di cui al presente articolo». Esso e’ infatti
espressione della volonta’ di incentivazione della produzione e
distribuzione di energia elettrica e, pertanto, la mancata previsione
delle misure di salvaguardia si pone in contrasto con un principio
fondamentale fissato dal legislatore statale.
9.4.- Anche la questione relativa alla portata
dell’autorizzazione unica e’ fondata relativamente alla denunciata
lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
9.5.- Il piu’ volte citato art. 1-sexies, al comma 1, sancisce
che l’autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni,
nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti,
costituendo titolo a costruire ed esercitare tali infrastrutture,
opere o interventi, in conformita’ al progetto approvato» e, anche
tale disposizione, va considerata, ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo, quale principio fondamentale in materia di «produzione,
trasporto e distribuzione di energia» per le considerazioni prima
svolte.
La norma regionale, non specificando con chiarezza tale portata,
deve ritenersi contrastante con il principio in questione.
9.6.- Restano assorbite le altre censure di legittimita’
costituzionale prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
10.- Oggetto di impugnazione e’ anche l’art. 14, comma 2, della
legge regionale in esame.
La disposizione, oltre a porsi in contrasto con gli artt. 4 e 5
dello statuto speciale, eccederebbe la competenza legislativa
regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., in
quanto contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui
all’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, oltre che con
le linee guida. L’art. 12 da ultimo citato, in particolare, al comma
4, prevede che l’autorizzazione unica sia «rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita’ stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».
La disciplina regionale, secondo il ricorrente, aggraverebbe e
irrigidirebbe il procedimento, imponendo al proponente, qualora
l’impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), di effettuare, contestualmente all’istanza per il rilascio
dell’autorizzazione unica, una comunicazione alle competenti
soprintendenze.
Sussisterebbe, anche, la violazione della competenza legislativa
statale ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
(«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale»), sotto il profilo del contrasto con il
principio di semplificazione amministrativa nonche’ con il principio
di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
10.1.- Va dichiarata l’inammissibilita’ della questione relativa
al parametro da ultimo citato.
Si deve ribadire la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale la questione di legittimita’ costituzionale e’
inammissibile allorche’ sia omesso qualsiasi accenno alla stessa
nella delibera di impugnazione dell’organo politico, dovendo, in
questo caso, «escludersi la volonta’ del ricorrente di promuoverla»
(ex pluribus: sentenze n. 20 del 2013; n. 227 del 2011, n. 365 e n.
275 del 2007).
Nel caso di specie, l’esame della delibera governativa di
impugnazione dell’11 dicembre 2012 consente di rilevare che la stessa
non contiene alcun riferimento al parametro costituzionale dettato
dall’art. 97 Cost., sul quale peraltro, nel ricorso, manca
qualsivoglia sviluppo motivazionale, come rilevato dalla Regione.
10.2.- Con riferimento ai restanti parametri, la questione non e’
fondata.
10.3.- La norma regionale, infatti, si limita a riprendere il
contenuto delle linee guida, le quali, al punto 13.3., dispongono
l’obbligo di comunicazione alle soprintendenze, disciplinandolo in
maniera sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame.
11.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 14,
comma 7, della legge reg. n. 19 del 2012, per violazione degli artt.
97 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., oltre che
degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, nella parte in cui prevede
che le autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, sia di
quelli ricompresi nella rete di trasmissione nazionale, sia di quelli
che rientrano nella spettanza della Regione, siano rilasciate «[…]
previa espressione del parere favorevole di ARPA» quanto alle
emissioni elettromagnetiche.
La disciplina regionale contrasterebbe con la normativa statale
di principio dettata in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 1-sexies, comma
5, del d.lgs. n. 329 del 2003 (recte: d.l. 29 agosto 2003, n. 239), e
con il principio di semplificazione in esso contenuto, violando, in
tal modo, anche la competenza legislativa statale ex art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost.
11.1.- Va premesso che anche la censura in esame e’ limitata,
secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, agli elettrodotti,
cui si riferisce la norma interposta, secondo quanto gia’ argomentato
supra.
11.2.- Relativamente alla denunciata violazione dell’art. 117,
terzo comma, Cost., la questione e’ fondata.
11.3.- La materia cui e’ ascrivibile la norma in esame e’ la
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia
elettrica», nel cui ambito il gia’ citato comma 5 dell’art. 1-sexies
del d.l. n. 239 del 2003 dispone che le Regioni disciplinino i
relativi procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di reti elettriche in conformita’ ai termini e ai
principi da esso enunciati, in particolare a quello della unicita’
del procedimento. In contrasto con esso la norma impugnata prevede
che sia acquisito il parere di ARPA al di fuori della conferenza di
servizi.
Al contrario di quanto sostenuto dalla Regione, infatti, dal
complesso della normativa regionale non puo’ desumersi che il parere
sia acquisito nell’ambito della conferenza di servizi. Cio’ si evince
dalla disposizione censurata, la quale prevede che le autorizzazioni
siano rilasciate «previa» espressione del parere di ARPA, e si desume
anche dalla mancata previsione di tale parere nell’Allegato A, cui
rinvia l’art. 13, comma 1, della legge reg. n. 19 del 2012,
richiamato dall’art. 14, comma 1, della stessa legge regionale per
individuare quali siano le amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi.
11.4.- Restano assorbiti i motivi di censura formulati in
riferimento agli ulteriori parametri.
12.- Gli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2, della legge regionale
in esame vengono impugnati, per violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera m), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5
dello statuto speciale.
Il ricorrente rileva che le disposizioni censurate prevedono che
l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione per infrastrutture
energetiche lineari non abbia di per se’ effetto di variante
urbanistica, essendo necessario a tal fine anche l’assenso del
Comune, espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del
previo parere favorevole del Consiglio comunale. Tale disciplina si
porrebbe in contrasto con l’art. 1-sexies, comma 2, lettera b), del
d.l. n. 239 del 2003, secondo cui «[…] [q]ualora le opere di cui al
comma 1, comportino variazione degli strumenti urbanistici, il
rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica», e
con le linee guida, le quali, al punto 13.4., con riferimento agli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedono, che «Le Regioni
o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilita’, la
procedibilita’ dell’istanza o la conclusione del procedimento alla
presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o
gradimento, da parte dei comuni il cui territorio e’ interessato dal
progetto».
12.1.- Va premesso, anche in ordine alla censura in esame, che
essa deve essere limitata, secondo quanto esposto dallo stesso
ricorrente, alle infrastrutture energetiche lineari, cui, ad ogni
buon conto, si riferisce la norma interposta (art. 1-sexies del d.l.
n. 239 del 2003), secondo quanto gia’ argomentato supra.
12.2.- Relativamente alla lamentata lesione dell’art. 117, terzo
comma, Cost., la questione e’ fondata.
12.3.- E’ evidente, infatti, la difformita’ di tale disciplina
rispetto a quella statale (art. 1-sexies, comma 2, lettera b, del
d.l. n. 239 del 2003, invocato dal ricorrente quale parametro
interposto), poiche’ essa introduce un passaggio ulteriore e
superfluo nell’iter procedimentale dell’autorizzazione.
Ne’ rileva, come invece pretende la Regione, la previsione di un
meccanismo normativo per superare l’eventuale dissenso del Consiglio
comunale, ricostruito sulla base dell’art. 12, comma 2, della legge
regionale in esame. Cio’ infatti non elide l’aggravio del
procedimento prodotto dalle disposizioni censurate, consistente nella
necessaria acquisizione dell’assenso del Comune.
12.4.- Restano assorbiti i restanti profili di illegittimita’
costituzionale dedotti da parte ricorrente.
13.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 16,
comma 2, lettera a), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n.
19 del 2012, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma,
lettera s), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello
statuto speciale.
La disposizione assoggetta al regime della comunicazione di
inizio lavori l’installazione degli impianti di produzione di energia
elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di
pertinenza degli stessi.
Secondo il ricorrente tale disciplina contrasterebbe con la
normativa statale di principio di cui al d.lgs. n. 387 del 2003 e al
d.lgs. n. 28 del 2011. In particolare, l’art. 6, comma 11, del
decreto legislativo da ultimo citato rimette alle linee guida la
determinazione degli interventi da assoggettare a comunicazione,
precisando che «[l]e Regioni e le Province autonome possono estendere
il regime della comunicazione […] ai progetti di impianti
alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche’ agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da
realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di
valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche».
La disposizione regionale, quindi, estenderebbe il predetto regime
abilitativo oltre i limiti fissati dal legislatore statale: il limite
di potenza («non superiore a 50 kW») per gli impianti alimentati da
fonti rinnovabili e la limitazione legata alla ubicazione («sugli
edifici») per gli impianti solari fotovoltaici.
Il ricorrente lamenta altresi’ la violazione degli artt. 3 e 41
Cost., in considerazione della ingiustificata discriminazione tra le
iniziative economiche nelle diverse regioni, e dell’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., in quanto «la disciplina statale inerente
il regime abilitativo garantisce la sussistenza di un equilibrio tra
la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e
quella concorrente in materia di energia».
13.1.- In ordine alla denunciata violazione dell’art. 117, terzo
comma, Cost., la questione e’ fondata.
13.2.- Al di la’ delle argomentazioni difensive in ordine alla
ratio della normativa, resta indiscusso (e la stessa Regione,
significativamente, non lo contesta, limitandosi a motivarlo) il
contrasto con la normativa statale, piu’ volte qualificata di
principio, dettata in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale di energia».
La disposizione regionale censurata, infatti, estende lo speciale
regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla legge statale in
ordine all’ubicazione e alla potenza degli impianti.
13.3.- Restano assorbite le altre censure di legittimita’
costituzionale prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
14.- Il ricorrente impugna l’art. 17 della legge regionale in
esame per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., e
degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La norma dispone che l’Assessore regionale competente in materia
di energia possa proporre alla Giunta regionale l’approvazione di uno
schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi
economici o occupazionali per il territorio regionale, misure
compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche
esistenti. In tal caso l’espressione dell’intesa tra Stato e Regione
nell’ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate,
appunto, d’intesa con la Regione ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il
trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse
geotermiche e incentivi alle imprese) e’ subordinata alla stipula
dell’accordo.
La disposizione e’ censurata, con riferimento al parametro
dettato dall’art. 117, terzo comma, Cost. sotto diversi aspetti: a)
la previsione che la stipula dell’accordo condizioni l’espressione
dell’intesa di cui all’art. 11 della legge regionale impugnata; b)
l’ampiezza di contenuto degli accordi, maggiore di quella perimetrata
dalla normativa statale di riferimento; c) il contrasto con la norma
statale che prevede che gli accordi siano stipulati nei modi
stabiliti da un decreto ministeriale.
Sotto il primo aspetto, tale disciplina si porrebbe in contrasto
con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale
all’art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del
settore energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia), il quale, pur
consentendo alle regioni e agli enti locali di stipulare accordi con
i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e di
riequilibrio ambientale, non prevedrebbe che la stipula di detti
accordi possa condizionare – subordinandola – l’espressione
dell’intesa ed il correlato rilascio dei pareri propedeutici
all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio
della infrastruttura energetica.
Con riferimento allo stesso aspetto, inoltre, il ricorrente
lamenta che la norma impugnata, stabilendo gia’ la «posizione» che la
Regione deve assumere ai fini dell’intesa disciplinata all’art. 11,
comporterebbe, per le ipotesi di mancato raggiungimento della stessa,
la sostanziale obbligatorieta’ del ricorso alla procedura alternativa
prevista dal comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002. Il
conseguente aggravamento del procedimento volto al rilascio
dell’autorizzazione unica rappresenterebbe una violazione del
principio costituzionale di buon andamento previsto dall’art. 97
Cost.
Viene, poi, evidenziato, in ordine al secondo aspetto, che la
facolta’ di individuare misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale sarebbe circoscritta dalla legislazione nazionale
esclusivamente a quegli interventi compensativi che presentino
carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli
obiettivi generali di politica energetica, mentre la norma regionale
impugnata consentirebbe la stipula di accordi esorbitanti tali
connotazioni e finalita’. In particolare il comma 2 dell’impugnato
art. 17 prevede, alla lettera a), «quantificate e positive ricadute
sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di
sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale»
e, alla lettera c), «opere di razionalizzazione di linee elettriche
esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e
interramento di linee aeree esistenti».
Infine, con riferimento al terzo aspetto, viene segnalato che la
norma censurata, attribuendo all’assessore regionale competente in
materia di energia il potere di concludere i suddetti accordi,
contrasterebbe con l’art. 34, comma 11 (recte: comma 16), del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, a norma del quale «[g]li accordi di cui
all’art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono
stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro sei
mesi».
14.1.- Va premesso che, anche in questo caso, alla luce di quanto
argomentato dallo stesso ricorrente e considerato l’ambito
applicativo della norma interposta, la questione in esame va limitata
alle infrastrutture energetiche.
14.2.- La questione legata al primo profilo (la subordinazione
della stipula dell’intesa al raggiungimento dell’accordo) e’ fondata.
14.2.1.- Se pure e’ vero – come evidenziato dalla Regione – che
la stipula dell’accordo e’ configurata dalla legge regionale come una
mera possibilita’ (posto che vi e’ la facolta’ di proporre uno schema
di accordo), e che, quando si sposa tale opzione, e’ possibile che
l’accordo si raggiunga e che, conseguentemente, non vi sia alcun
riflesso negativo sull’intesa, cionondimeno vi e’ la possibilita’
che, intrapresa la via dell’accordo, lo stesso non venga raggiunto,
con la conseguente preclusione di addivenire all’intesa.
Ebbene, cio’ comporta la violazione della norma di principio su
enunciata, poiche’ genera un ingiustificato aggravamento del
procedimento.
14.2.2.- Sussiste, inoltre, la violazione dell’art. 97 Cost. a
nulla rilevando, nel caso di specie, la potesta’ di autorganizzazione
dell’esecutivo regionale, riconosciuta dallo statuto speciale (artt.
4, numero 1, e 12, comma 2), invocata dalla Regione.
14.3.- La questione in ordine al secondo profilo (l’ampiezza di
contenuto degli accordi), invece, non e’ fondata.
14.3.1.- Il contrasto ravvisato dal ricorrente con il principio
fondamentale di cui all’art. l, comma 5, della legge n. 239 del 2004
– per cui gli accordi sono funzionali alla tutela del solo interesse
ambientale, con la conseguente esclusione della possibilita’ per le
regioni di prendere in considerazione altri interessi, come quelli
indicati dal comma 2 dell’impugnato art. 17 – non sussiste.
La norma statale non esprime un principio che esclude la
possibilita’ di stipulare accordi che si riferiscano ad altri ambiti,
ove non espressamente vietati (come accade, ad esempio, nell’ipotesi
dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003, che la legge
regionale fa salvo) e ove gli interessi che vengono in rilievo siano
ragionevolmente correlati all’opera da realizzare.
In conclusione, l’esercizio della facolta’ in questione non deve
trovare una norma statale di legittimazione ad hoc, dovendo solo
osservare eventuali limitazioni e divieti posti espressamente dal
legislatore statale.
14.4.- Neanche e’ fondata la questione relativa al terzo profilo,
legato al contrasto dell’art. 17 della legge regionale con l’art. 34,
comma 16, del d.l. n. 179 del 2012.
14.4.1.- Difatti, in mancanza del decreto ministeriale, previsto
da tale articolo, che disciplini le modalita’ di stipula degli
accordi, il contrasto e’ solo ipotetico, ben potendo la normativa
statale prevedere modalita’ del tutto compatibili con quelle della
disposizione regionale.
15.- L’art. 18, comma 4, della legge regionale Friuli-Venezia
Giulia n. 19 del 2012 viene impugnato dal Presidente del Consiglio
dei ministri per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., oltre
che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La norma censurata, che disciplina l’autorizzazione unica per le
reti degli scambi transfontalieri, prevede che sia riservata una
quota significativa dell’energia disponibile importata al fabbisogno
energetico regionale.
Essa, a parere del ricorrente, violerebbe l’art. 1, comma 4,
lettere a), b) e c), della legge n. 239 del 2004, in quanto
recherebbe un vulnus al sistema unitario nazionale di gestione
dell’approvvigionamento energetico con conseguente alterazione delle
regole di concorrenza del mercato dell’energia.
15.1.- La questione e’ fondata.
15.2.- La disposizione impugnata si pone in evidente contrasto
con la citata norma interposta, da ritenersi norma di principio della
materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di
energia».
Quest’ultima, infatti, prevede che lo Stato e le regioni, «al
fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie
forme e in condizioni di omogeneita’, sia con riguardo alle modalita’
di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe
e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscano:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati
dell’energia, in conformita’ alla normativa comunitaria e nazionale;
b) l’assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla
libera circolazione dell’energia all’interno del territorio nazionale
e dell’Unione europea; c) l’assenza di oneri di qualsiasi specie che
abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori
dell’ambito territoriale delle autorita’ che li prevedono […]».
La disposizione impugnata, subordinando il rilascio
dell’autorizzazione unica alla sottrazione di una quota, peraltro non
marginale, del totale dell’energia elettrica importata per destinarla
al fabbisogno energetico regionale, comporta una chiara violazione
delle condizioni puntualmente indicate dal legislatore nazionale.
Essa, in particolare, incide negativamente sulla libera circolazione
dell’energia e impone un significativo onere idoneo a produrre
rilevanti effetti economici, certamente non limitati all’ambito
regionale.
16.- Il ricorrente impugna, infine, gli artt. 35, comma 7, e 34,
comma 1, lettere f) ed h), della legge regionale indicata in epigrafe
per violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e),
Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
L’art. 35, comma 7, prevede che «possono essere autorizzati sul
territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia
stazione di servizio come definiti all’articolo 34, comma 1, lettera
f)», sicche’ essi devono comprendere, secondo tale ultimo articolo,
«apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti
automaticamente 24 ore su 24 – apparecchiature di ricarica per
alimentazione auto elettriche – locale per l’attivita’ del gestore
con relativo servizio igienico – […] servizi igienici separati per
sesso di utenti, di cui almeno uno con servizio igienico per
diversamente abili – pensiline di copertura delle aree di
rifornimento – pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza
installata nell’area almeno pari a 10 chilowatt – uno o piu’
parcheggi per gli utenti – accessi dei veicoli alla stazione separati
e distinti per entrate e uscita – eventuali servizi accessori […]».
Sempre il citato comma 7, nel testo antecedente la modifica
introdotta dall’art. 191 della legge regionale Friuli Venezia-Giulia
21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell’ordinamento
regionale 2012), prevedeva, all’ultimo periodo, che «Nuovi impianti
di tipologia stazione di rifornimento elettrico, come definiti
dall’art. 34, comma 1, lettera h), possono essere realizzati
esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro
limitrofi con popolazione superiore ai 40.000 abitanti», riferendosi,
con tale locuzione, a quanto indicato nell’articolo ivi indicato
ovvero all’«impianto costituito da apparecchiature di ricarica per
l’alimentazione di auto elettriche di tipo self service prepagamento
funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l’attivita’ del
gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car
sharing».
A parere del ricorrente, tali disposizioni, prevedendo onerosi
requisiti per l’apertura di nuovi impianti, introdurrebbero
significative e sproporzionate barriere all’ingresso nei mercati, non
giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, e
delineerebbero una regolazione asimmetrica, che aggraverebbe gli
adempimenti per i nuovi entranti, condizionandone o ritardandone
l’ingresso e, conseguentemente, ingenerando ingiustificate
discriminazioni a danno della concorrenza.
Nel ricorso viene inoltre evidenziato che le diposizioni
impugnate contrasterebbero con il principio contenuto nell’art. 1,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita’), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che considera
contraria al principio di liberta’ di iniziativa economica sancito
dall’art. 41 Cost. e al principio di concorrenza stabiliti dal
Trattato dell’Unione europea le norme «che pongono divieti o
restrizioni alle attivita’ economiche non adeguati o non
proporzionati alle finalita’ pubbliche perseguite […], che in
particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove
attivita’ economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici,
ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia’
presenti sul mercato […]». Il ricorrente segnala anche che il comma
4 del medesimo articolo 1 obbliga le Regioni ad adeguarsi a tale
principio entro il 31 dicembre 2012.
16.1.- In via preliminare, va dichiarata la cessazione della
materia del contendere con riferimento alla questione avente ad
oggetto la disposizione relativa agli impianti del tipo «stazione di
rifornimento elettrico», in quanto, successivamente alla proposizione
del ricorso, essa e’ stata abrogata dal gia’ ricordato art. 191 della
legge reg. n. 26 del 2012 e la Regione attesta che la disposizione,
nel breve lasso di tempo nel quale e’ stata in vigore, non ha avuto
applicazione, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa
Corte (sentenze n. 19 e n. 18 del 2013; n. 300, n. 245, n. 226 e n.
193 del 2012; n. 325 del 2011).
16.2.- Quanto alla parte della disposizione concernente la
tipologia «stazione di servizio», la questione e’ fondata con
riferimento alla denunciata violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost.
16.3.- L’art. 35, comma 7, pone divieti e restrizioni che
condizionano e ritardano l’avvio di nuove attivita’ economiche e
l’ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano
proporzionati alle finalita’ pubbliche perseguite.
Sussiste, in particolare, un trattamento differenziato rispetto
agli operatori gia’ presenti sul mercato, operanti in contesti e
condizioni analoghi.
Per questi ultimi, infatti, la legge regionale dispone che gli
impianti debbano essere adeguati, ma in modo graduale anche in ordine
ai diversi obblighi imposti (art. 37, comma 6). Inoltre, decorso
inutilmente un anno dalla data di entrata in vigore della legge, e’
concesso un ulteriore lasso di tempo per presentare un programma di
adeguamento (non meglio delimitato nel suo tempo esecuzione) (art.
42, comma 4) e, solo in ipotesi di mancata presentazione del
programma, di inammissibilita’ dello stesso a seguito di verifica del
Comune o di sua mancata esecuzione secondo le modalita’ e le scadenze
in esso previste, si verifica, infine, la decadenza
dell’autorizzazione (artt. 42 e 43). A cio’ va aggiunto che
l’adeguamento non ricopre tutti gli obblighi previsti per i nuovi
entranti e non riguarda, in particolare, l’installazione dei pannelli
fotovoltaici, oltre che delle apparecchiature di tipo self-service
prepagamento funzionanti automaticamente 24 ore su 24.
16.4.- Restano assorbiti i motivi di censura formulati in
riferimento agli ulteriori parametri.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 9,
della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre
2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei
carburanti), limitatamente alle parole «Nel caso in cui contenga
l’individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8»;
2) dichiara, altresi’, in via consequenziale, l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 5, comma 8, della medesima legge regionale
n. 19 del 2012, limitatamente alle parole «escluse le procedure
relative alla VAS»;
3) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 12, comma
8, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del
2012, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da
realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture «esistenti»;
4) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma
6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del
2012, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
5) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 14 della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012,
nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che
«dalla data di comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento
ai comuni interessati, e’ sospesa ogni determinazione comunale in
ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree
potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento
autorizzativo» e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti,
non dispone che l’autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni,
concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati
previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento
necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture,
costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture,
opere o interventi, in conformita’ con il progetto approvato»;
6) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 14, comma
7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del
2012, limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte
in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza
di servizi;
7) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 14, comma
9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del
2012, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche
lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio
dell’autorizzazione sortisca l’effetto di variante urbanistica solo
subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di
servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla
base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale;
8) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 16, comma
2, lettera a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui non prevede che la
possibilita’ di realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di
pertinenza degli stessi all’interno delle zone destinate ad attivita’
produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici
comunali, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge
regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia),
previa comunicazione dell’inizio dei lavori, sia limitata ai progetti
di impianti alimentati da fonti rinnovabili «con potenza nominale
fino a 50 kW» e agli impianti fotovoltaici «di qualunque potenza da
realizzare sugli edifici»;
9) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 17 della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, con
riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle
parole «In tal caso l’espressione dell’intesa di cui all’articolo 11
e’ subordinata alla stipula dell’accordo»;
10) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 18, comma
2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del
2012, limitatamente alle parole «anche qualora sia stata approvata la
variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all’articolo 14,
comma 9»;
11) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 18, comma
4, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del
2012;
12) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 35, comma
7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del
2012, nella parte in cui prevede che, a seguito dell’entrata in
vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul
territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia
stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell’art. 34
della medesima legge regionale;
13) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine
alla questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 35, comma
7, e 34, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19
del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge
costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri,
con il ricorso indicato in epigrafe;
14) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma, della Costituzione e
agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il
ricorso indicato in epigrafe;
15) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione e agli
artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso
indicato in epigrafe;
16) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma,
della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1
del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con
il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui consente alla
Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino
carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli
obiettivi generali di politica energetica;
17) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del
Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma,
della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1
del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con
il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui attribuisce
all’assessore regionale competente in materia di energia il potere di
concludere gli accordi, anziche’ rinviare ai «modi stabiliti con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi» individuati dall’art. 34,
comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
18) dichiara la inammissibilita’ della questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 97
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’11 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

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