Corte Costituzionale sentenza n. 320 SENTENZA 11 – 19 dicembre 2013

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SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27
febbraio 2001, relativa alla insindacabilita’, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato
Maurizio Gasparri nei confronti dei dottori Gian Paolo Cariello,
Donato D’Auria e Giovanna Di Donna, promosso dalla Corte di
cassazione con ricorso notificato il 20 marzo 2013, depositato in
cancelleria il 22 marzo 2013 ed iscritto al n. 3 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice
relatore Mario Rosario Morelli;
udito l’avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza-ricorso depositata il 24 ottobre 2011, la Corte
di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l’Assemblea,
approvando il 27 febbraio 2001 la relazione della Giunta per le
autorizzazioni a procedere (doc. IV-quater n. 174), ha dichiarato la
insindacabilita’, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri
nei confronti dei magistrati Giovanna Di Donna, Donato D’Auria e Gian
Paolo Cariello.
La Corte ricorrente – investita della impugnazione proposta dai
magistrati avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma,
confermativa della pronuncia di primo grado, con la quale era stata
dichiarata improcedibile nei confronti del deputato Gasparri (e
respinta nei confronti della societa’ "Il Mattino" e del giornalista
Paolo Gambescia) la domanda di risarcimento danni avanzata in
relazione al contenuto ingiurioso e diffamatorio di due interviste
pubblicate in quel quotidiano nei giorni 18 e 19 marzo 2000 –
premette che nel giudizio di merito gli attori avevano, in
particolare, lamentato: a) che, nella prima intervista, il deputato
Gasparri, nel commentare il provvedimento del Tribunale del riesame
di Napoli, da essi composto, con il quale era stata disposta la
custodia cautelare di un imputato di gravi fatti di criminalita’
camorristica, anziche’ in carcere, in una casa di cura, da cui era
poi evaso, li avesse definiti irresponsabili; b) che, nella
successiva intervista, quel deputato avesse aggiunto di avere, in
relazione alla vicenda, sospetti non di una loro mera dabbenaggine,
ma di un loro comportamento illecito.
La Corte suprema ritiene, quindi, fondata la doglianza dei
ricorrenti sul punto della denunciata violazione dell’art. 68 Cost.,
in relazione alla delibera assembleare ritenuta ostativa alla
procedibilita’ della loro domanda risarcitoria nella sede di merito.
Richiama, all’uopo, la costante giurisprudenza di questa Corte, a
tenore della quale per l’esistenza di un nesso funzionale tra le
dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento
delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale e’ subordinata
la prerogativa dell’insindacabilita’ di cui all’art. 68, primo comma,
Cost. – e’ necessario che tali dichiarazioni possano essere
identificate come espressione dell’esercizio di attivita’
parlamentare (tra le ultime, sentenze n. 301 del 2010, n. 420, n.
410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000).
Osserva che, viceversa, la delibera di insindacabilita’ della
Camera dei deputati, per cui e’ conflitto, non indica atti
parlamentari tipici del deputato anteriori o contestuali alle
dichiarazioni del deputato Gasparri, limitandosi ad affermare che le
dichiarazioni del parlamentare «si inseriscono nel contesto della
perdurante polemica politica nel nostro paese inerente ai problemi
della giustizia (e in tale contesto al modo di procedere della
magistratura) ed alle tematiche della sicurezza» e che la fuga
dell’imputato di cui trattavasi «fu oggetto anche di iniziative
parlamentari di sindacato ispettivo, iniziative che lo stesso
deputato Gasparri aveva preannunziato», senza pero’ indicare chi
avesse intrapreso tali iniziative (peraltro negate dai ricorrenti) e
quando esse fossero state adottate.
Conclude, quindi, per l’annullamento della delibera in questione.
2.- Questa Corte, con l’ordinanza n. 14 del 2013, ha dichiarato,
in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile il conflitto,
riservando espressamente alla attuale fase processuale di merito,
nella quale il giudizio si svolge in contraddittorio tra le parti,
ogni ulteriore decisione anche relativamente alla ammissibilita’.
Ricevuta comunicazione di detta ordinanza, in data 6 febbraio
2013, la Corte di cassazione, in esecuzione degli incombenti di cui
all’articolo 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 8, ha,
in un primo tempo, fatto pervenire alla Camera, in busta chiusa, il
18 febbraio 2013, la ridetta ordinanza e copia del ricorso
introduttivo del giudizio; in un secondo tempo, ha notificato alla
Camera gli stessi atti tramite ufficiale giudiziario, il 20 marzo
2013.
3.- Nel giudizio si e’ costituita la Camera dei deputati,
chiedendo dichiararsi l’improcedibilita’ del ricorso in ragione della
irritualita’ della trasmissione degli atti effettuata dalla Corte
ricorrente il 18 febbraio 2013, con modalita’ non rispondenti ai
requisiti, sia soggettivo che oggettivo, della "notifica" prescritta
dal citato art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953: quanto
al primo profilo, perche’ quella comunicazione non era stata
effettuata a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario e, quanto al
secondo profilo, perche’ non risultava compilata la prescritta relata
di notifica.
Con successiva memoria, la difesa della Camera ha poi ancora
eccepito, in subordine, l’inammissibilita’ del ricorso e, in via
ulteriormente gradata, la sua infondatezza, sul rilievo che «le
affermazioni dell’onorevole Gasparri si inseriscono nel contesto
della perdurante polemica politica inerente i problemi della
giustizia nel nostro Paese e, in tale contesto, al modus operandi
della magistratura».

Considerato in diritto

1.- Il presente conflitto di attribuzione e’ stato sollevato
dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, nei confronti della
Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della stessa
assunta in data 27 febbraio 2001, con la quale e’ stata affermata
l’insindacabilita’ ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri
in due interviste pubblicate il 18 e 19 marzo 2000, nel quotidiano
"Il Mattino", e ritenute diffamatorie dai componenti di un collegio
del Tribunale del riesame di Napoli.
I quali – in relazione alla decisione da essi adottata, di
disporre la custodia cautelare, per motivi di salute, in una casa di
cura, anziche’ in carcere, di un imputato di gravi fatti di camorra
che, a tale custodia, una settimana piu’ tardi, si era sottratto –
erano stati, dal deputato Gasparri, definiti irresponsabili e, poi,
fatti oggetto di sospetto comportamento illecito.
2.- La Camera dei deputati, costituendosi nel presente giudizio,
ha eccepito, nell’ordine, l’improcedibilita’, l’inammissibilita’ o
comunque l’infondatezza del ricorso.
3.- L’eccezione di improcedibilita’ – formulata in ragione della
dedotta nullita’ della prima notificazione dell’ordinanza di questa
Corte e del sottostante ricorso, effettuata in modo irrituale dalla
cancelleria della Corte di cassazione – non e’ fondata.
Il carattere informale di quella notificazione – che ha
pacificamente portato, comunque, gli atti in questione a conoscenza
della Camera – non ne comporta invero inesistenza o nullita’
assoluta, ma un mero vizio sanabile (ordinanza n. 56 del 2013), che
e’ stato in concreto sanato dalla successiva (questa volta) rituale
notifica degli atti stessi, effettuata dalla ricorrente entro il
termine all’uopo fissato dalla richiamata ordinanza n. 14 del 2013.
4.- Il ricorso e’, pero’, comunque, inammissibile per difetto del
requisito della autosufficienza.
4.1.- Secondo la costante giurisprudenza costituzionale,
affinche’ questa Corte «possa accertare la sostanziale identita’» tra
le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e gli atti di
funzione dallo stesso posti in essere, «il ricorrente ha l’onere di
riportare nell’atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute
offensive» (sentenza n. 52 del 2007; in senso conforme, tra le altre,
le sentenze n. 291 e n. 236 del 2007, n. 383 e n. 336 del 2006, n.
129 del 2005, n. 264 e n. 140 del 2000), essendosi anche precisato
che non e’ consentita la sostituzione di quelle espressioni «con una
libera rielaborazione ad opera dell’autorita’ giudiziaria
ricorrente», in quanto, cosi’ operando, si realizza una «impropria
sovrapposizione tra l’oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal
deputato […] e l’interpretazione soggettiva che ne e’ stata data,
che interferisce con l’accertamento del nesso funzionale tra le frasi
pronunciate […] e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le
frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna» (sentenza n.
79 del 2005; in senso conforme, anche la sentenza n. 383 del 2006).
4.2.- Al contrario, il ricorso della Corte di cassazione non
riporta in alcuna delle sue parti in modo puntuale le dichiarazioni
rese dal deputato Maurizio Gasparri, in relazione alle quali e’
pendente procedimento civile risarcitorio di danni da diffamazione, e
che invece assumono – come detto – importanza fondamentale ai fini
dell’accertamento del nesso funzionale con atti parlamentari tipici
di cui le dichiarazioni potrebbero essere espressione.
Dopo aver premesso, nella parte in fatto, una breve sintesi delle
doglianze dei ricorrenti, quanto al contenuto delle dichiarazioni del
deputato ritenute da essi lesive, il ricorso si limita, infatti,
nella parte in diritto, al mero richiamo della giurisprudenza di
questa Corte, sui limiti della insindacabilita’ delle dichiarazioni
rese dal parlamentare extra moenia, con la quale assume porsi in
contrasto la delibera per cui e’ conflitto. Ma non riporta, neppure
per estratto, il testo di quelle dichiarazioni.
Da cio’, appunto, la non autosufficienza e la conseguente
inammissibilita’ del presente ricorso.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 dicembre 2013.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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