Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia ricorre avverso la sentenza emessa, ex art. 444 e sgg. cod. proc. pen. in data 2 marzo 2010 dal gup di Vicenza, nei confronti di R. P., rilevando che, nell’applicare la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza per alterazione da stupefacenti, commesso il 30.8.2008, non è stata disposta la confisca del veicolo.
Motivi della decisione
1. Il ricorso non può essere accolto.
1.1 Con il D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, è stata introdotta la previsione della confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche o di stupefacenti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
1.3 Con la L. n. 120 del 2010 la disciplina normativa al riguardo è stata parzialmente modificata, specie per quanto riguarda il potere di sequestro che è stato attribuito espressamente all’autorità amministrativa, mantenendosi tuttavia fermo il potere del giudice penale di disporre, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, la confisca del veicolo. Ne è derivata una situazione analoga a quella della sospensione della patente di guida e questa Corte ha precisato che un tale potere può essere esercitato anche quando si tratti di fatti commessi prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, per le ragioni puntualmente esposte dalla sentenza di questa stessa sezione del 22.11.2010 n. 41080 rv. 248912, alle quali si rinvia.
2. Nel presente caso tuttavia all’accoglimento del ricorso è di ostacolo la circostanza, riferita dalla stessa sentenza qui impugnata e dal ricorrente non contestata, secondo cui il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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