Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. A seguito di gravame proposto dal Procuratore della Repubblica, la Corte di Assise d’appello di Napoli, con sentenza 2/2/2010, riformando la decisione di assoluzione "per non avere commesso il fatto" adottata il 21.4.2006, all’esito del giudizio abbreviato, dal Gup del locale Tribunale, dichiarava C.E. F. G. e R.E. colpevoli dei reati, commessi il 15/5/2000, di omicidio volontario pluriaggravato in danno di P.L., di detenzione e porto illegali di due pistole cal. 9 parabellum, con l’ulteriore aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e li condannava, previa unificazione degli illeciti sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge.
Il Giudice distrettuale riteneva che la colpevolezza degli imputati era conclamata dalle convergenti e attendibili dichiarazioni accusatorie di diversi collaboratori di giustizia, le quali, oltre a riscontrarsi reciprocamente, avevano trovato ulteriore e definitivo riscontro nell’ampia confessione resa dagli imputati nel corso del dibattimento di appello. Riteneva, inoltre, di non concedere agli imputati le invocate attenuanti generiche, avuto riguardo alla particolare efferatezza delle modalità esecutive dell’omicidio, nonchè al notevole spessore criminale degli agenti, già inseriti nel clan camorristico "La Torre" e gravati da numerosi e allarmanti precedenti penali.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, gli imputati, deducendo il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. I ricorsi sono inammissibili, considerato che la doglianza in essi articolata si risolve in una non consentita censura in fatto alla scelta sanzionatoria operata dalla Corte di merito e affidata esclusivamente al suo potere discrezionale. Delle ragioni che giustificano il diniego delle invocate attenuanti viene dato adeguato e logico conto nella sentenza in verifica, che sottolinea in particolare, con riferimento ai parametri di valutazione dettati dall’art. 133 c.p., le spietate modalità esecutive dell’omicidio e la negativa personalità degli imputati.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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