Cass. pen., sez. I 25-03-2008 (06-03-2008), n. 12709 Cumulo giuridico – Previo scomputo delle pene condonabili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 11.4.2006 la Corte di Assise di Appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la opposizione presentata da D.G.L. contro il provvedimento dello stesso Corte in data 13.12.2006, che, in applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, aveva dichiarato estinti tre anni di reclusione ed Euro 2.582,00 di multa sulla pena, pari a 55 anni e 10 mesi di reclusione ed Euro 2.582,00 di multa, risultante dal provvedimento di cumulo materiale emesso dal Procuratore Generale in sede in data 24.6.2003, così pervenendo alla pena di 52 anni e 10 mesi di reclusione, e, conseguentemente, confermando la pena finale eseguibile di 30 anni di reclusione per effetto del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p..
Il giudice dell’esecuzione, nel rispondere alle doglianze del condannato, ha rilevato che la applicazione di un istituto giuridico, pur se ispirato al principio del favor rei, come quello del cumulo giuridico, non escludeva affatto che potesse comportare alcuni inevitabili effetti pregiudizievoli, come quello per cui operava solo sulle pene effettivamente eseguibili, e che comunque il criterio moderatore di cui agli artt. 78 e 80 c.p.p. costituiva un limite contingente di espiabilità della pena in un dato momento storico, ma non determinava la pena in maniera diversa da quella stabilita dal giudice della cognizione, in quanto i limiti previsti dal quintuplo e dai 30 anni erano temporanei, collegati alla coincidente esistenza di più pene concorrenti in un dato momento storico, ma modificabili per fatti sopravvenuti, come una ulteriore condanna per fatti commessi nel corso della espiazione che rendeva possibile la espiazione di più di 30 anni. Ha altresì rilevato che non interessava che il provvedimento di cumulo fosse stato emesso prima o dopo l’entrata in vigore del provvedimento di condono poichè le pene condonate, in quanto non eseguibili, dovevano essere in ogni caso scorporate prima dell’applicazione del criterio moderatore che operava solo sull’insieme delle pene effettivamente eseguibili.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del D.G. lamentando violazione degli artt. 78 e 174 c.p., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poichè la pena inflitta doveva essere ritenuta pari a 30 anni e su essa doveva essere applicata la detrazione per l’indulto, in quanto la applicazione del criterio moderatore dopo la detrazione dell’indulto dal cumulo materiale sarebbe stata possibile solo in occasione della necessità di disporre un nuovo provvedimento di cumulo e non anche al di fuori di tale necessità, in considerazione del principio del favor rei che ispirava la intera materia ed in particolare imponeva la possibilità di sciogliere il cumulo soltanto a vantaggio e non anche a sfavore del condannato.
Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Il ricorso è infondato.
La regola di cui all’art. 174 c.p., comma 2, per cui "nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati", opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, giacchè nessuna causa di estinzione della pena può incidere su un cumulo che comprenda pene sulle quali la stessa causa non può esplicare i suoi effetti. In questo caso, infatti, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, procedere unificando le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che è residuata dopo l’applicazione del benefici indulgenziali ed effettuando la riduzione prevista dall’art. 78 c.p. solo all’esito di tale operazione. Ed è poi irrilevante la circostanza che la applicazione di tale principio renda di fatto inoperante il riconoscimento dell’indulto, in quanto la pratica inoperatività dell’effetto estintivo dell’indulto deriva dal fatto che la pena, pur ridotta per la corretta applicazione del beneficio indulgenziale, entrando nel cumulo, porta la pena complessivamente determinata con calcolo aritmetico a livelli superiori a quelli previsti dal cumulo giuridico e lascia invariato il limite massimo, anche se il beneficio potrebbe operare giuridicamente ad altri eventuali fini (v. Cass. sez. 1 n. 1375/1992; Cass. sez. 1 n. 3628/1994; Cass. sez. 1, 3.12.2003, Piromalli; Cass. sez. 1, 25.2.2004, Fiore; Cass. sez. 1 n. 14604 del 2005, Barbaro). Il criterio moderatore del cumulo giuridico si pone infatti come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte da condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo della applicazione del criterio mediatore di cui all’art. 78 c.p. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico (v. Cass. N. 31211 del 2004, rv. 229799; Cass. N. 12370 del 2006, rv. 233870).
La tesi, ribadita dal ricorrente anche in questa sede, per cui soltanto la necessità di operare il cumulo dopo il provvedimento di indulto renderebbe possibile applicare il criterio moderatore dopo la applicazione dell’indulto alle singole pene, è priva di qualsiasi aggancio normativo e comunque errata anche sistematicamente poichè il provvedimento di cumulo deve essere riesaminato e modificato tutte le volte in cui si verifica un qualsiasi fatto nuovo, che può consistere in una nuova condanna o nel riconoscimento della fungibilità o di un periodo di presofferto, ma anche in provvedimento di clemenza.
La soluzione adottata dal giudice dell’esecuzione è quindi ineccepibile e conforme al dettato normativo, anche alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato perchè infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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