Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-07-2011) 14-07-2011, n. 27643 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13.11.2009, il Tribunale di Brindisi dichiarò M.M. responsabile del reato di estorsione e – riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 equivalente alla recidiva – lo condannò alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Lecce, con sentenza in data 10.11.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata correlazione tra fatto contestato e ritenuto, in quanto a fronte della contestazione di condotte esplicitamente dirette a coartare la volontà della persona offesa e della formulazione di minacce estorsive, non essendo stati provati tali fatti, in sentenza è stata operata una modifica del fatto, facendo riferimento alla personalità dell’imputato ed a minacce "velate" e non esplicite;

2. vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità; in particolare sarebbe stato svalutato ogni elemento diverso dalle dichiarazioni della persona offesa in grado di smentirle, compresa la iniziale ritrattazione dibattimentale, che coincideva con quanto dichiarato al Carabiniere I.;

3. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, trascurando gli elementi rassegnati nei motivi di appello.

Con motivi nuovi depositati il 27.6.2011 l’imputato deduceva:

1. l’inutilizzabilità della testimonianza indiretta dell’App. I., nella parte in cui riporta le dichiarazioni del teste S.F.;

2. mancanza di prova del reato di estorsione.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, per aversi violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza – che è espressione della necessità, ribadita dall’art. 6, punto 3, lett. A della convenzione europea dei diritti dell’uomo, di garantire, in un "processo giusto", il contraddittorio sul contenuto dell’accusa – occorre una sostanziale immutazione del fatto contestato, nel senso che il complesso degli elementi di accusa formalmente portati a conoscenza dell’imputato abbia subito una tale trasformazione, sostituzione o variazione, da incidere concretamente sul suo diritto di difesa, comportando una effettiva menomazione dello stesso. (Cass. Sez. 1 sent. n. 8328 del 22.3.1982 dep. 28.9.1982 rv 155229 nella specie, contestato il delitto di omicidio volontario consumato, è stato ritenuto quello di tentato omicidio, e la cassazione ha ritenuto che non vi sia stata immutazione del fatto, v. Mass n. 149140; n. 148470; n. 148029; n.147852; n.146925; n. 146913; n.146684; n.146552; n.145163; n. 145098, e vedi inoltre, parere commissione europ., dir. Uomo, ric. Ofner c. Austria, ann. 3, p. 323).

La Corte territoriale ha riaffermato la responsabilità dell’imputato in ragione delle minacce implicite nella sua caratura criminale e nella situazione di timore che questa incuteva, anche in ragione del particolare contesto, nonchè nell’atteggiamento prevaricatore risultante da una video ripresa.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’attendibilità della persona offesa non fosse inficiata, ma rafforzata, dalla mancata costituzione di parte civile e dal tentativo di sminuire la portata delle dichiarazioni accusatorie, posto che la stessa ha espressamente dichiarato di essere intimorito.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A, sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

Quanto alla coincidenza fra la versione dibattimentale, poi modificata a seguito di contestazione e quella resa al Carabiniere I., anche a prescindere dall’utilizzabilità di deposizioni de relato della polizia giudiziaria, il motivo è generico non essendo state allegate al ricorso (in virtù del principio di autosufficienza del ricorso) tali dichiarazioni. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2A sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nei precedenti penali e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all’art. 62 bis c.p. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. (Cass. Sez. 4A sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv 184544).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

La inammissibilità del ricorso principale determina la inammissibilità dei motivi nuovi ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4.

Neppure la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’App. I. può essere valutata dal momento che neppure nei motivi nuovi viene superata la genericità del ricorso principale sicchè non è valutabile il reale contenuto delle stesse e la loro incidenza sulla decisione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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