Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 3.4.2008, il Tribunale di Milano dichiarò C.R. e R.A. responsabili dei reati di ricettazione e resistenza a pubblici ufficiali, unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche al solo R. – condannò C. alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa e R. alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, pena sospesa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 29.3.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, ridusse la pena inflitta a C. ad anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa e confermò nel resto la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato C. deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto l’imputato era detenuto già al momento della sentenza di primo grado, sia in relazione a condanna in tema di stupefacenti che a fini estradizionali;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche pur concesse al coimputato.
Con memoria depositata il 6.7.2011 il difensore dell’imputato segnalava la nullità dell’elezione di domicilio poichè nella stessa non si dava atto che l’imputato comprendeva la lingua italiana e si tratterebbe di una nullità assoluta. Peraltro l’imputato era stato nell’impossibilità di comunicare la variazione di domicilio in quanto estradato in Croazia, per cui si trovava altresì nell’impossibilità di comparire.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso costituisce una mera reiterazione del corrispondente motivo di appello rigettato dalla Corte di merito sull’assunto che l’imputato aveva eletto domicilio, non aveva comunicato la sopravvenuta impossibilità di notifica a tale domicilio conseguente allo stato di detenzione, la tardività dell’eccezione, trattandosi di nullità a regime intermedio, nè aveva comunicato l’impedimento conseguente alla detenzione.
Nessuna critica a tali argomentazioni è svolta nel motivo di ricorso.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l’inammissibilità del motivo di ricorso. Si richiamano in proposito le seguenti pronunzie:
– Sez. 4, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep. 3.5.2000 rv 216473: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett c), all’inammissibilità".
– Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso".
– Sez. 4, sent. n. 256 del 18.9.1997 dep. 13.1.1998 rv 210157: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), all’inammissibilità".
Peraltro la decisione della Corte territoriale è conforme all’orientamento di questa Corte secondo il quale lo stato di detenzione per altra causa, sopravvenuto alla dichiarazione o all’elezione di domicilio, non impone, se l’autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell’interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32588 del 3.6.2010 dep. 1.9.2010 rv 247980).
Nella memoria difensiva viene eccepita una nullità assoluta sull’assunto che nella elezione di domicilio non si da atto che l’imputato comprendesse la lingua italiana.
Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per la sussistenza dell’obbligo da parte dell’autorità procedente di nominare un interprete è necessario che l’imputato straniero non conosca la lingua italiana, non conseguendo la obbligatorietà della nomina dal solo fatto che la persona da assistere sia di nazionalità straniera. (Cass. Sez. 1A sent. n. 6254 del 4.5.1994 dep. 27.5.1994 rv 198879).
La mancata conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero deve essere allegata dallo stesso o dal suo difensore (v. Cass. Sez. 6A sent. n. 03547 21.11.1996 – 12.02.1997 rv 208188: "In tema di nomina di un interprete, condizione fondamentale per l’esercizio del diritto da parte dell’imputato di essere assistito da un interprete è che egli dimostri o almeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla, sollecitando così, di persona o a mezzo del difensore, tale nomina").
Nel caso in esame vi è un elemento di segno contrario poichè il ricorso, lungo ed articolato, è redatto in lingua italiana e sottoscritto dall’indagato, senza menzione dell’ausilio di interprete, sicchè si deve desumere che egli comprenda la lingua italiana scritta, giacchè altrimenti sarebbe nullo il ricorso, non avendo alcun valore la sottoscrizione di un atto del quale si ignori il contenuto.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2A sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nel precedente penale per traffico di stupefacenti e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all’art. 62 bis c.p. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità.
(Cass. Sez. 4A sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv 184544).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.