Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27686 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con provvedimento del 13.1.2011 il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza cautelare custodiale emessa dal GIP di Cosenza il 26.11.2010 nei confronti di K.E.A. per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (capo 1 della contestazione provvisoria).

2. Con atto del difensore avv. Rossana Cribari ricorre per cassazione la K., con i seguenti motivi:

– inosservanza degli artt. 267 e 268 c.p.p., per la totale assenza di motivazione dei decreti autorizzativi, di proroga e convalida, anche in relazione all’avvenuta sostituzione delle apparecchiature;

– carenza e/o manifesta illogicità della motivazione, che emergerebbe dalla mera lettura del provvedimento impugnato, non dando conto del percorso logico seguito, limitandosi a riprodurre atti di indagine, in particolare conversazioni intercettate "indeterminate e non univoche", o dando credito a dichiarazioni di collaboratori senza spiegarne la ragione;

– violazione dell’art. 273 c.p.p., art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 416 bis c.p., perchè gli elementi indicati dal Tribunale non sarebbero idonei a configurare un’associazione criminosa, negli estremi oggettivi e soggettivi, propri della giurisprudenza di legittimità; in particolare le dichiarazioni del collaboratore S. sarebbero irrilevanti, non avendo lo stesso scienza diretta dei fatti genericamente narrati, mentre dei colloqui tra la ricorrente e il marito B.M. non sarebbe stata argomentata la natura strumentale alla funzionalità dell’associazione, sicchè, in definitiva, mancherebbero gravi indizi sulla consapevole partecipazione e sul ruolo attribuiti alla donna, dopo l’arresto del marito, risultando così al più configurabile un mero favoreggiamento.

3. E’ intervenuta rinuncia al ricorso, già per tale assorbente ragione inammissibile.

Essendo tale rinuncia conseguente all’intervenuto mutamento dello stato cautelare, e quindi configurandosi una sopravvenuta carenza di interesse, non vi è luogo alla condanna ad alcun tipo di spese o sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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