Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 14-07-2011, n. 27627 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 2 febbraio 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in accoglimento del reclamo proposto da A.A., annullava il decreto in data 24 luglio 2009 con il quale il Ministro della Giustizia aveva disposto l’applicazione del regime di sospensione delle regole trattamentali ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen., sottolineando il ruolo gregario svolto da A. all’interno dell’omonimo sodalizio, l’omessa assunzione di cariche direttive o di comando, la mancata titolarità di poteri di decisione autonoma nell’ideazione o elaborazione di programmi delittuosi, l’assenza di partecipazione a gruppi di fuoco, la non provata attualità del concreto pericolo di contatti con esponenti del crimine organizzato e del perdurante ruolo dentro l’organizzazione.

2. Avverso il citato provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Nazionale Antimafia e il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, che lamentano entrambi violazione di legge con riferimento ai requisiti legittimanti l’adozione del decreto ex art. 41 bis ord. pen..

3. Il 9 giugno 2011 la difesa di A. depositava una nota con la quale confutava le argomentazioni dei ricorrenti.
Motivi della decisione

I ricorsi sono manifestamente infondati.

1. L’ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies del novellato art. 41 bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d’appello, l’internato o il difensore possono proporre, entro venti giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9 novembre 2004, ric. Santapaola, rv. 230203).

2. La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina dell’art. 41 bis ord. pen., ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, così come successivamente modificato, precisando che ogni provvedimento applicativo (o di proroga) del regime penitenziario differenziato deve pertanto contenere un’autonoma e congrua motivazione in ordine alla attualità dei pericoli per l’ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire e che non possono ammettersi motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte.

Ha, poi, avallato l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha sottolineato che l’inciso di cui al comma 2 bis ("purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno") non comporta un’inversione dell’onere della prova, in quanto rimane intatto l’obbligo di dare congrua motivazione in ordine agli elementi da cui risulti che sussiste il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive.

A sua volta, in sede di controllo giurisdizionale, spetta al giudice verificare in concreto – anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto -se gli elementi posti dall’amministrazione a fondamento del provvedimento di applicazione (o di proroga) siano sufficienti a dimostrare la sussistenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l’adozione del regime speciale (Corte Cost, ord. 23 dicembre 2004, n. 417).

3. Alla luce dei principi sin qui esposti le censure prospettate dai ricorrenti sono, all’evidenza, prive di pregio, in quanto l’ordinanza impugnata, con motivazione correttamente e compiutamente articolata, ha evidenziato gli elementi (riferibilità ad A. solo dei fatti oggetto dell’ordinanza di custodia cautelare per la quale il medesimo si trova detenuto, assenza di apprezzabili e concrete circostanze idonee a provare l’attuale pericolo di collegamenti con l’esterno, posizione gregaria e subordinata, mancanza di ulteriori elementi individualizzanti, ulteriori rispetto al già definito ruolo all’interno della cosca) che non consentono di ritenere attuale il concreto pericolo di contatti con esponenti del crimine organizzato.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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