Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
D.N.P. e la Società Cooperativa a responsabilità limitata ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale Tribunale, di Livorno ha confermato la sentenza del giudice di pace che ha ritenuto il primo responsabile del reato di lesioni colpose conseguenti ad incidente stradale in danno di C. S. (il fatto risale al (OMISSIS)).
Al D.N. è stato addebitato di aver posto in essere una condotta di guida colposa concretizzatasi in una repentina manovra di conversione sulle destra per entrare con la propria autovettura nell’area di servizio di un distributore, senza controllare adeguatamente che la manovra fosse di intralcio ad altri veicoli, così che si verificava l’urto con il motorino condotto dalla C. che percorreva la strada con lo stesso senso di marcia.
I ricorrenti articolano due motivi.
Con il primo lamentano la mancanza assoluta di motivazione (anche fisica) In ordine alla valutazione del compendio probatorio ed in ordine alla ritenuta responsabilità esclusiva dell’imputato, senza tener conto della concorrente condotta colposa della parte civile.
Si sostiene che la sentenza di secondo grado si era risolta in un mero richiamo alla motivazione della prima sentenza e non aveva fornito alcuna spiegazione sulla non condivisione dei motivi di impugnazione, con i quali era stata evidenziata l’assoluta inattendibilità del teste, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, sul quale il giudice di primo grado aveva fondato il giudizio di responsabilità. In sostanza, si assume che mentre le dichiarazioni testimoniali di tre persone, presenti sul luogo dell’incidente, avevano evidenziato che lo scooter della parte civile al momento dello scontro stava effettuando il vietato sorpasso sulla destra dell’autovettura, l’unico ad aver riferito di un sorpasso dell’autovettura, la quale aveva poi stretto la moto a destra era il teste O., il quale non era presente al momento del rilevamento dell’incidente da parte dei carabinieri.
Si sostiene, inoltre, che con i motivi di appello era stata evidenziata la mancanza di prova sulla repentinità della svolta a destra dell’autovettura. Infine si lamenta che non era stato preso in considerazione il motivo di appello con il quale si era sottolineato che la strada ove era avvenuto l’incidente era caratterizzata dalla presenza di due corsie per ogni senso di marcia e che dall’istruttoria espletata emergeva che il D.N. procedeva sulla propria destra all’interno della corsia di destra e che, pertanto, qualunque mezzo intendesse superarla poteva portarsi sulla corsia di sinistra riservata al sorpasso.
Anche sulla richiesta riduzione della provvisionale liquidata in Euro 200.000,00 il giudice di appello non si era pronunciato.
Con il secondo motivo si reitera il motivo afferente la mancata proposizione di una valida querela. Il tribunale aveva rigettato l’eccezione ritenendo la validità della querela depositata presso gii uffici della procura in data 24 novembre 2003 dall’avv.to Pacini, con sottoscrizione della querelante, autenticata dal medesimo, in veste di difensore avendo lo stesso avvocato proposto opposizione alla richiesta di archiviazione del PM nell’interesse della querelante. Si sostiene l’erroneità di tale motivazione laddove aveva trascurato che non vi era alcun atto da cui desumere la volontà di conferire al Pacini l’incarico di difensore della persona offesa (incaricato soltanto di depositare l’atto)e che, pertanto, l’autentica apposta da tale avvocato sulla querela depositata il 24 novembre 2003 era assolutamente priva di valore certificatorio in quanto proveniente da un avvocato che non aveva mai avuto una nomina neanche tacita da parte della querelante.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati.
La prima doglianza si risolve in una censura di merito afferente la valutazione dei mezzi di prova che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata.
Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus,Sez. 4^, 10 febbraio 2009, Pulcini).
Il giudicante, all’esito della valutazione degli elementi acquisiti, ha ritenuto di attribuire rilievo determinante nella determinazione causale dell’evento alla imprevedibile infrazione ai codice della strada posta in essere dal ricorrente, che, alla guida dell’autovettura, effettuava una repentina manovra di conversione sulla destra per Immettersi nell’area di un distributore di benzina, senza avvedersi del sopraggiungere del motorino condotto dalla C., cui spettava il diritto di precedenza.
Il giudizio espresso sul punto, conforme alle risultanze dell’istruttoria svolta, attiene al merito dei fatti e non è sindacabile in sede di legittimità perchè frutto di un apprezzamento delle emergenze processuali, in ordine alla condotta del ricorrente, ai profili di colpa in essa ravvisati ed alla loro incidenza sotto il profilo causale, del quale è stata data congrua e coerente giustificazione.
La sentenza impugnata, infatti, ricostruisce con motivazione corretta le modalità dell’incidente stradale in termini coerenti con gli addebiti di colpa specifica formulati nei confronti del ricorrente, escludendo ogni profilo di colpa della vittima. E ciò fa attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali ma, soprattutto, evidenziando il luogo del sinistro costituito dall’ingresso sud del distributore alla cui altezza vi fu la collisione tra i mezzi, che consente un sicuro collegamento causale tra la manovra incauta posta in essere dall’imputato e l’urto con il motorino.
In questa prospettiva, la diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, sostenuta in ricorso, non può certo trovare accoglimento nel presente giudizio, non competendo al giudice di legittimità la rinnovazione della vantazione degli elementi di prova, quando la spiegazione offerta dal giudice del merito è logica e comunque esauriente.
Ne deriva un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell’incidente alla esclusiva condotta colposa dell’ odierno ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo è infondato.
La pur sintetica motivazione della sentenza impugnata non merita censura, giacchè costituisce principio consolidato quello secondo il quale l’autenticazione della firma del querelante può essere effettuata anche da difensore non nominato espressamente quando sia desumibile una nomina tacita (v., tra le altre, Sez. 5^, 22 ottobre 1997, p.c. in proc. Feltri ed altro, rv. 208995). E la nomina tacita può essere desunta anche dall’attività difensiva svolta nel successivo giudizio, come nel caso in esame in cui l’avv. Pacini aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione in nome e nell’interesse della C..
Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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