Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– che con il provvedimento impugnato (doc. 7 ricorrente, copia di esso) si denega al ricorrente il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro per aver questi riportato sentenza di condanna pronunciata dal GUP Tribunale Brescia alla pena di anni quattro di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti (cfr. doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);
– che tale pregiudizio penale, ai sensi dell’art. 4 l. stran., è in linea di principio di per sé ostativo alla permanenza in Italia dello straniero non in formale possesso dello stato di lungosoggiornante, con soluzione normativa giudicata conforme a Costituzione dalla decisione C. cost. 16 maggio 2008 n°148. Il Collegio non ignora la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si veda da ultimo C.d.S. sez. VI 13 settembre 2010 n°6566, secondo la quale la situazione familiare dell’interessato andrebbe valutata anche quando egli – come nel caso di specie- non abbia, così come richiede la lettera della legge, esercitato il diritto al ricongiungimento, per asserite ragioni di parità di trattamento. Ritiene però che tale indirizzo vada motivatamente disatteso, sia perché appare improprio estendere una normativa di eccezionale favore, sia perché le due situazioni in effetti sono materialmente diverse. Infatti, dalla presentazione di una domanda di ricongiungimento si desume, secondo logica, l’esistenza di una famiglia formata al di fuori della realtà italiana, rispetto alla quale appare ragionevole la previsione di una maggior tutela;
– che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione intimata le spese di giudizio, spese che liquida in Euro 500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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