Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 14-07-2011, n. 27784

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. il 25.5.2010 dal GIP presso il Tribunale di Genova con la quale è stata applicata a C.C.M. la pena di giorni 60 di arresto ed Euro 1.100,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno (commesso il 5.8.2009).

Si duole dell’inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 e del difetto motivazlonale, non essendo stata disposta la confisca del veicolo condotto dal C..

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Risulta che l’autoveicolo in questione non fu sottoposto inizialmente a sequestro dalla P.G. poichè appartenente alla moglie dell’imputato, come tale ritenuta estranea al reato.

Orbene, per un verso va rammentato che "In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene" (Cass. pen. Sez. 2, n. 29495 del 10.6.2009, Rv. 244435).

Per altro verso, si deve precisare che il terzo Intestatario dell’autoveicolo, per avere diritto alla restituzione non può limitarsi ad allegare il proprio diritto reale sul bene, ma deve anche risultare del tutto "estraneo al reato" (cioè inconsapevole del suo uso da parte di terzi nella peculiare situazione di illiceità de qua o, peggio, concorrente o favoreggiatore nel reato) e in buona fede, intesa, quest’ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione dei mezzo.

Inoltre, la novella di cui alla L. 29 luglio 2010, n. 120, ennesima legge di riforma del Codice della Strada, ha rafforzato le sanzioni penali tipiche per l’illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando la natura penale dell’illecito), ma ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca la cui applicazione, nel caso di specie, rimane obbligatoria per il giudice penale e ciò benchè non sia stato disposto originariamente il sequestro dell’autoveicolo.

Infatti, la confisca non presuppone necessariamente il sequestro del bene (necessario solo al fine di impedirne la libera disponibilità da parte dell’interessato) se questo sia altrimenti individuabile nel momento In cui il provvedimento deve essere eseguito.

Correttamente, poi, il ricorrente ha rilevato come la durata della sospensione della patente, qualora risultasse che l’intestataria dell’autoveicolo sia effettivamente "estranea al reato", sarebbe illegale, poichè, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), dovrebbe essere raddoppiata.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la confisca del veicolo e la durata della sospensione della patente di guida.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la confisca del veicolo e la durata della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo esame sui punti indicati al Tribunale di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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