Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 9-12-2010, dichiarava T.F. colpevole per i reati di furto aggravato in abitazione (art. 624 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 5) di danneggiamento e di minaccia legati dal vincolo della continuazione e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa, di cui anni tre mesi dieci di reclusione ed Euro 550,00 di multa per il delitto di furto; lo assolveva dal reato di tentativo di omicidio plurimo. La Corte in data 15-12-2010 emetteva provvedimento di applicazione di custodia cautelare in carcere a carico dell’imputato in ordine al reato di furto; l’ordinanza veniva confermata dal Tribunale del Riesame adito dall’imputato.
Il T. chiedeva anche la revoca della misura coercitiva. La Corte di Appello quale giudice procedente rigettava l’istanza, che veniva impugnata con appello innanzi al Tribunale della Libertà di Bologna.
2. Il Tribunale, con ordinanza del 15-2-2011, rigettava l’impugnazione confermando il provvedimento cautelare. Osservava che correttamente la Corte di Bologna aveva valutato persistente la pericolosità sodale di T. connessa ad un concreto rischio di recidiva specifica ex art. 274 c.p.p., lett. c, con riferimento alla condanna per il delitto di furto aggravato in abitazione, pur non essendo il predetto gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Il fatto era stato ritenuto grave dalla Corte di merito e sanzionato in modo severo, risultando caratterizzato dall’introduzione dell’imputato nell’abitazione dei vicini di casa approfittando di particolari circostanze di tempo e di luogo;
altresì, l’episodio presentava una valenza persecutoria nei confronti dei soggetti passivi del reato (i componenti della famiglia B. – A.) e manifestava una forte aggressività nei confronti appunto degli stessi che erano anche persone offese del reato ex art. 612 bis cod. pen. attribuito al T. e pendente innanzi al Tribunale di Rimini.
Aggiungeva che la non breve carcerazione preventiva (dal marzo 2009) sofferta dall’imputato non si configurava, peraltro, elemento sicuro comprovante il venir meno o l’affievolimento della pericolosità sociale riconosciuta nel T., stante l’assenza di resipiscenza e la persistenza di disturbi della personalità che lo affliggevano, tanto che nella sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Bologna il predetto era stato dichiarato seminfermo di mente con applicazione della misura di sicurezza. D’altro canto, ad avviso del Tribunale della Libertà, il giudizio espresso dal secondo consulente che aveva visitato il T. nel procedimento pendente a Rimini, per il quale doveva ritenersi cessata la pericolosità psichiatrica, non contrastava con il distinto giudizio di pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen.. Evidenziava pure che la ricorrenza di due precedenti penali per evasione gravanti sul prevenuto, dei quali l’ultimo ostativo alla concessione degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 284 c.p.p., comma 5 bis, attestava la renitenza del soggetto all’osservanza delle prescrizioni impostegli dall’Autorità giudiziaria, riflettendosi ciò in senso negativo sulla valutazione di idoneità di misure coercitive meno afflittive.
3. Il T. proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale in data 15-2-2011. a) Censurava il giudizio del Tribunale di pericolo di reiterazione dì reati della stessa specie ex art. 274 c.p.p., lett. c). Il che era contraddetto dalla valutazione di non pericolosità psichiatrica espressa dal perito dr. F. che aveva operato su incarico del GIP del Tribunale di Rimini. Inoltre, andava evidenziato che esso istante aveva già sofferto la custodia cautelare per il periodo di 23 mesi e che era stato assolto dalla grave imputazione di tentato omicidio a danno di più persone. Per cui allo stato non risultavano sussistenti effettive esigenze cautelari tali da imporre la più grave misura coercitiva. b) Si doleva per il riferimento fatto dal Tribunale della Libertà al procedimento per atti persecutori a suo carico in corso presso il Tribunale di Rimini per il quale doveva piuttosto valere il principio di presunzione di innocenza. c) Si doleva perchè la lunga durata del processo celebrato nei suoi confronti per il reato di evasione aveva determinato la pronuncia della relativa sentenza in epoca tale da rientrare nei limiti dei cinque anni, precedenti al fatto di furto per cui ora si procede, ostativi alla concessione degli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 284 c.p.p., comma 5 bis. d) Censurava la non corretta valutazione del riconosciuto vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. che, secondo il Codice, configurava un’attenuante, mentre il Tribunale della Libertà l’aveva valutato, nei suoi riguardi, con valenza negativa in ordine alle caratteristiche della sua personalità. e) Evidenziava che vi era stato un ritardo nella trasmissione degli atti al Tribunale della Libertà con ritardo della pronuncia sull’impugnazione proposta. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.
Si osserva che il Collegio di Appello ha ampiamente ed adeguatamente dato atto delle esigenze cautelari che impongono l’adozione ed il mantenimento della misura restrittiva più grave, anche tenendo conto dell’inapplicabilità della misura degli arresti domiciliari per la ricorrenza di precedenti penali ostativi per il reato di evasione.
In relazione alla correttezza ed esaustività delle argomentazioni svolte dal Tribunale in sede di appello, non appaiono incidere gli ulteriori rilievi svolti da ricorrente ai punti b) e c) dell’impugnazione.
D’altro canto, si palesa infondata l’eccezione di ritardata trasmissione degli atti al Tribunale della Libertà. Difatti, al riguardo la Corte di legittimità ha ripetutamente rilevato che l’art. 310 cod. proc. pen. non richiama i termini perentori previsti nel l’art. 309 c.p.p. per la trasmissione degli atti al Tribunale e per la pronuncia della decisione, (v. da ultimo, Cass. 17/05/2000 – Bogdan -).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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