Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Verbania – Giudice monocratico -, con sentenza in data 23-6-2011, applicava la pena concordata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nei confronti di D.M. in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Non applicava i benefici di legge.
2. L’imputato proponeva ricorso per cassazione rilevando che l’accordo intercorso tra esso istante ed il P.M. riguardava anche la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e di quello della non menzione della condanna nel certificato giudiziale. Peraltro, l’applicazione di detti benefici era stata motivatamente esclusa dal Giudice. Detta statuizione si palesava illegittima, poichè il Tribunale, nel caso di ritenuta non applicabilità dei benefici richiesti, avrebbe dovuto escludere l’applicazione "in toto" del patto. Chiedeva l’annullamento senza rinvio della decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso va rigettato perchè infondato.
Si osserva che deve ritenersi che il Giudice sia vincolato, nell’accogliere o meno il patto intercorso tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, solo vi qualora l’imputato abbia subordinato l’efficacia della richiesta di patteggiamento al conseguimento del beneficio stesso. Invece, la mera istanza di concessione della sospensione condizionale della pena, senza che le parti abbiano subordinato l’efficacia del "patto" alla concessione del beneficio, conferisce al Giudice la facoltà di non riconoscere il beneficio nel caso non ne ravvisi gli estremi, accogliendo soltanto la richiesta di pena. In tale ipotesi, il Giudice è, peraltro, tenuto a motivare le sue determinazioni al riguardo, (v. così, Cass. n12/1992; Cass.40232/2004; Cass. 40950/2008).
2. Nel caso in esame, la concessione del beneficio era prevista nell’accordo concluso tra P.M. e imputato, ma questo non era condizionato al riconoscimento della sospensione della pena patteggiata. D’altro canto, il Giudice ha congruamente motivato in ordine alla non ricorrenza delle condizioni per concedere i benefici, anche la non menzione, in considerazione dell’entità del tasso alcolemico riscontrato e per la ricorrenza di precedenti specifici.
3. Si aggiunge che si palesa comunque irrilevante la mancata previsione del beneficio della non menzione della condanna, in quanto l’applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dalla legge (prima, l’art. 689 c.p.p.; attualmente il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 25, lett. e) che statuisce che nei certificati penali del casellario giudiziale richiesti dagli interessati non siano riportati, tra l’altro, i provvedimenti previsti dall’art. 445 c.p.p., ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta (v. anche, Cass. 22951/2001).
4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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