Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
l. Il Tribunale di Palermo – Giudice monocratico -, con sentenza in data 20/01/2010, applicava all’imputato P.V.E. la pena concordata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., di mesi quattro di reclusione ed Euro 336,00 di multa, in relazione al reato contestato di furto pluriaggravato di un ciclomotore Kimco People S200. Concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena per anni cinque.
2. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.
Si doleva per la mancata applicazione della sospensione condizionale cd. "breve" ai sensi dell’art. 163 c.p., comma 4, istituto applicabile nel caso di pena inflitta non superiore ad un anno e che prevedeva la sospensione della pena stessa per il periodo più breve di un anno, con la conseguente estinzione più rapida del reato.
Si doleva anche per la mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale:
difatti, egli era incensurato, per cui l’istituto sarebbe stato sicuramente riconoscibile.
Chiedeva l’annullamento della decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato. Invero, nell’accordo intercorso tra il P.M. e l’imputato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sulla pena da applicare, era prevista fa concessione della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata la validità del patto, senza altre specificazioni e senza alcun riferimento alla "sospensione breve" che richiede la ricorrenza di condizioni specifiche ( art. 163 c.p., comma 4).
Si aggiunge che è irrilevante la mancata previsione del beneficio della non menzione della condanna, In quanto l’applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dalla legge (prima, l’art. 689 cod. proc. pen.; attualmente il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 25, lett. e)) che statuisce che nei certificati penali del casellario giudiziale richiesti dagli interessati non siano riportati, tra l’altro, i provvedimenti previsti dall’art. 445 cod. proc. pen., ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta (v. anche, Cass. 22951/2001).
2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
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