Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe fondato sulla non idoneità della documentazione prodotta in relazione allo scopo del soggiorno
Nell’unico motivo di ricorso veniva censurato il fatto che non era stata provata la simulazione del rapporto di lavoro con il datore indicato non potendo ciò ricavarsi dalla mera omissione di versamento dei contributi previdenziali, né dalla denuncia penale di quest’ultimo per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 13.01.2009 veniva accolta l’istanza sospensiva.
Nel corso dell’udienza di merito il difensore del ricorrente comunicava che successivamente alla sospensione del provvedimento era stato rilasciato al ricorrente un nuovo permesso di soggiorno.
Ciò determina la cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere compensate visto l’esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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