Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 15-07-2011, n. 27970

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 18 dicembre 2008 del Tribunale di Torino, appellata da O.S., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all’art. 378 cod. pen., perchè, dopo avere ricevuto da S.A.B. un involucro contenente gr.

0,20 netti di eroina, pagando Euro 15, dapprima rifiutava di rilasciare dichiarazioni alla polizia giudiziaria intervenuta e successivamente riferiva di non avere acquistato nulla e che la sostanza stupefacente trovata in suo possesso era stata precedentemente acquistata da altra persona extracomunitaria nei pressi di Porta Palazzo, in tal modo aiutando il S. ad eludere le investigazioni dell’autorità in merito al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (in (OMISSIS)).

2. Osservava la Corte di appello che, tenuto conto anche del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, non avevano fondamento le deduzioni difensive circa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 378 cod. pen., dal momento che nessun nocumento alla libertà o all’onore poteva derivare all’imputato dalle sue rivelazioni circa l’identità dello spacciatore, posto che egli non aveva negato di avere acquistato la sostanza stupefacente ma si era illegittimamente rifiutato di fare il nome del S., il quale, d’altro canto aveva separatamente ammesso il fatto della cessione.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo dell’avv. Vincenzo Coluccio, che con un unico motivo denuncia la violazione dell’art. 384 cod. pen., rilevando che l’atteggiamento reticente dell’ O. era finalizzato ad evitare l’applicazione previste per i cessionari di sostanza stupefacenti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 e comunque giustificato dal timore di eventuali ritorsioni ai suoi danni da parte dello spacciatore.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente riproducete le censure versate nell’atto di appello, specificamente confutate dalla Corte torinese, la quale ha osservato che non aveva luogo di operatività nel caso di specie la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., in relazione alle misure applicabili ai consumatori di sostanza stupefacente a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, dato che, come condivisibilmente osservato da Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Rv. 236371, tale causa di non punibilità non è configurabile ove il cessionario di sostanze stupefacenti, non negando l’acquisto, resta comunque soggetto alle misure previste dal riferito D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 (T.U. stup).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *