Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La CdA di Palermo, sez. penale per i minorenni, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale C.V. fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 624 bis c.p. in danno di A.M..
Ricorre per cassazione il difensore e deduce: 1) mancata acquisizione di prova decisiva e mancanza di validi elementi probatori per la affermazione di responsabilità, atteso che non vi è nessuna seria ragione per escludere che le impronte digitali lasciate dal ricorrente nella casa della vittima risalgano, come da lui riferito, a un’occasione in cui egli fu invitato in casa dalla moglie dell’ A. (successivamente defunta) perchè la aiutasse a smontare le tende. Il fatto che il marito non fosse a conoscenza della circostanza non toglie che essa risponda al vero. E’ assurdo che i giudici del merito abbiano attribuito valenza decisiva alla presenza di dette impronte, 2) violazione dell’art. 530 c.p.p. per mancanza di validi elementi di prova, 3) grave difetto di motivazione. Il fatto che il dei non sia in grado di indicare persone che possano confermare la sua versione dei fatti non può essere valutato a suo carico, atteso anche che il processo si celebrò a distanza di due anni dalla consumazione del furto. Il decorso del tempo, secondo la CdA, spiegherebbe per qual motivo presso l’imputato non sia stata trovata la refurtiva. Non si vede perchè non possa essere valutato anche a favore del C. e della sua versione dei fatti, 4) violazione dell’art. 157 c.p., atteso che nel frattempo risulta maturata la prescrizione, 5) violazione della L. n. 241 del 2006 in quanto all’imputato non è stato concesso il beneficio dell’indulto, 6) violazione degli artt. 133, 62 bis e 163 c.p., atteso che il trattamento sanzionatorio appare immotivatamente severo e sproporzionato e che, senza ragione, non sono state concesse le attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale.
Motivi della decisione
Il ricorso è, in parte, infondato, in parte, generico e quindi inammissibile.
Quanto alla prima censura, non è stato chiarito quale sia la prova decisiva che non è stata assunta.
Non è revocato in dubbio che in casa dell’ A., le impronte del C. siano state rinvenute sul cofanetto portagioie, nel quale erano custoditi i preziosi e che non si trovava nella stanza in cui sarebbero state cambiate le tende.
La CdA, con motivazione logica e diffusa, chiarisce: a) che non vi era motivo perchè la moglie dell’ A. dovesse ricorrere all’aiuto di un’adolescente per portare a esecuzione un’operazione ordinaria e agevole, b) che non risultava minimamente all’ A. che la defunta consorte si sia rivolta al C., atteso, per altro che con la famiglia del predetto non esisteva alcun rapporto, c) che il cofanetto, come premesso, trovavasi in altra stanza rispetto a quella nella quale si trovavano le tende.
A fronte di tali articolate considerazioni, il ricorrente si limita a una alternativa, congetturale ricostruzione dell’accaduto.
La seconda censura consiste in una mera affermazione non suffragata da nessuna argomentazione.
Quanto alla terza censura, essa è affetta da assoluta genericità, in quanto vorrebbe porre in evidenza la scusabilità del mancato ricordo da parte dei testi della difesa, ma trascura il fatto che tali testi non sono stati nemmeno indicati (e quindi citati).
La quarta censura è manifestamente infondata in quanto la prescrizione per un furto in abitazione consumato nel 2004 non era certo maturata, quando fu emessa la sentenza di appello, nè è maturata oggi.
La quinta censura è manifestamente infondata, atteso che è stato chiarito dalle SS. UU. (sent. n. 2333 del 1995, ric. Aversa e altri, RV 200262) che il problema dell’applicazione dell’indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l’imputato avesse diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l’applicazione al giudice dell’esecuzione.
Ne consegue che, allorchè non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l’applicazione dell’indulto, la questione non è deducibile in cassazione. Da ciò deriva che il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell’esecuzione (ASN 200943262-RV 245106).
La sesta censura, relativa al trattamento sanzionatorio è infondata, atteso che la CdA ha chiarito per qual motivo non potevano essere concesse le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, facendo riferimento alla negativa personalità del minore, desunta dai suoi precedenti, dalla sua condotta processuale, dalla mancanza di resipiscenza. Quanto alla pena, i giudici del merito evidenziano come essa sia stata commisurata al minimo edittale.
Conclusivamente il ricorso merita rigetto.
Va disposto "l’oscuramento" dei dati del ricorrente in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
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