Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4437 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) La dottoressa S. M., che ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dal Rettore dell’Università degli studi di Macerata con decreto del 28 dicembre 2005 per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare LLIN/07 (lingua e traduzione – lingua spagnola), dalla quale è stata esclusa, espone di aver impugnato il provvedimento di esclusione e gli atti della procedura fino al decreto n. 242 del 15 febbraio 2007, con il quale è stata nominata vincitrice la dottoressa N. P. V. davanti al Tribunale amministrativo delle Marche. Con la sentenza 25 luglio 2007, n. 1198 il ricorso è stato parzialmente accolto da quel giudice, che ha annullato l’esclusione della ricorrente ma ha ritenuto non fondato il gravame per quanto riguarda la pretesa illegittimità della composizione della commissione esaminatrice, dedotta per incompatibilità tra il professor P. T., presidente della stessa e la vincitrice della procedura comparativa.

Con decreto in data 5 settembre 2007 il Rettore ha riconvocato la commissione per procedere al rinnovo della selezione, in esecuzione della sentenza citata, ma la ricorrente, con nota del 19 settembre 2007 ha chiesto l’annullamento, in via di autotutela, del suddetto decreto, in quanto la commissione, convocata nella identica composizione determinata con decreto del 29 luglio 2006 e già oggetto di ricorso risultava illegittima essendo il professor Taravacci docente in settore affine a quello oggetto della procedura comparativa, laddove l’art. 3 d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 postula la nomina, quale commissari, di docenti dello stesso settore, che nella fattispecie erano presenti presso l’Università di Macerata. Il Rettore, con nota del 4 ottobre 2007, ha respinto l’istanza anche sulla considerazione che la nomina contestata era avvenuta con atto precedente non più censurabile; all’esito della rinnovata procedura, alla quale ha preso parte la ricorrente, è risultata vincitrice ancora la controinteressata.

II) Con nuovo ricorso al Tribunale amministrativo delle Marche, la dottoressa M. ha impugnato la nota rettorale del 4 ottobre 2007 e gli atti della procedura, compreso il decreto di approvazione e di nomina della vincitrice, deducendo, in buona sostanza, la permanenza del potere di intervenire in autotutela in capo all’Amministrazione anche in presenza del precedente giudicato e l’erroneità della ritenuta decorrenza del termine per impugnare la nomina della commissione esaminatrice, viceversa decorrente dall’esito delle operazioni concorsuali.

III) Con la sentenza che è oggetto dell’odierno appello il ricorso è stato respinto, sul presupposto che, nei casi di rigetto sia pure parziale del ricorso, nell’applicazione del principio generale dell’art. 2909 Cod. civ. il giudicato copre il dedotto e il deducibile e non è più consentita l’impugnazione del medesimo atto da parte dello stesso ricorrente quando i nuovi e diversi motivi di gravame ben potevano essere proposti con l’originario ricorso: la rinnovata impugnazione del decreto in data 29 luglio 2006 di nomina della commissione è, quindi, secondo il Tribunale amministrativo inammissibile e l’impugnazione della nota del 4 ottobre 2007 deve essere respinta. La sentenza impugnata ha respinto anche la censura relativa alla violazione dell’art. 8 del bando di indizione della selezione.

IV) Avverso tale sentenza l’appellante deduce che:

la nuova censura relativa alla composizione della commissione di concorso è radicalmente diversa da quella esaminata dal Tribunale amministrativo nel ricorso deciso con la precedente sentenza n. 1198 del 2007;

l’impugnazione dei provvedimenti relativi alla composizione della commissione deve essere dedotta al termine della procedura concorsuale: la rinnovazione del concorso ha, quindi, riaperto i termini per censurare la composizione stessa sotto profili non dedotti con il precedente gravame;

presso l’ateneo di Macerata e presso le altre Università italiane erano in servizio numerosi docenti titolari della cattedra di lingua spagnola, afferente allo stesso settore scientifico oggetto del bando; la nomina del professor P. T. viola, pertanto, l’art. 3 comma 3 d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;

il provvedimento del Rettore impugnato in principalità non può essere considerato meramente confermativo della precedente determinazione, né come mera reiezione dell’istanza di autotutela per mancanza dell’interesse pubblico prevalente, che, peraltro, deve essere ritenuto sussistente; va, invece, considerato come riesame dell’atto di nomina della commissione, essendo basato su una nuova istruttoria e su una nuova motivazione;

il calendario delle prove di concorso è stato fissato dal Rettore, e non dalla commissione come dovuto, in modo difforme da quanto stabilito dal bando: in particolare, non è stato rispettato l’intervallo di venti giorni tra la prova scritta e la prova orale.

L’appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata, contrastata dall’Università intimata e dalla controinteressata, costituitesi in giudizio.

V) L’appello è infondato.

Come si è narrato in fatto, con provvedimento del 5 settembre 2007 il Rettore dell’Università di Macerata, in esecuzione della sentenza del Tar delle Marche n. 1198 del 19 giugno 2007, ha rinnovato la procedura di valutazione di cui trattasi ammettendovi anche l’odierna appellante, prima illegittimamente esclusa. A tal fine ha provveduto alla riconvocazione della commissione giudicatrice, senza nulla innovare quanto alla composizione della medesima, già determinata con il precedente decreto in data 29 luglio 2006, oggetto anch’esso del precedente ricorso al Tribunale amministrativo, che, per la parte relativa, è stato respinto.

Nessuna rinnovazione ha quindi riguardato la nomina della commissione, che è stata semplicemente riconvocata nella composizione già stabilita e non toccata dalla predente sentenza: di conseguenza, le censure ora sollevate dalla ricorrente non possono trovare ingresso in giudizio in quanto relative ad un provvedimento (il decreto del 29 luglio 2006) già oggetto di giudizio, nei confronti del quale le nuove questione introdotte dal ricorso ben potevano (e dovevano) essere dedotte con la proposizione dell’originario gravame. La denunciata illegittimità della nomina del professor P. T. non è, infatti, emersa successivamente alla proposizione del primo ricorso, ma già risultava dagli atti di causa in allora conosciuti ed era quindi tempestivamente deducibile nei confronti del provvedimento impugnato (Cons. Stato, IV, 24 agosto 2009, n. 5020).

Sono pertanto infondate le censure, sopra riassunte, che l’appellante deduce avverso la sentenza impugnata nella parte relativa all’esame dei motivi afferenti la composizione della commissione, che in nessun modo può essere considerata frutto di riesame da parte del Rettore.

VI) Neppure i motivi d’appello più precisamente rivolti avverso le operazioni concorsuali sono fondati.

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 8 del bando di concorso sia perché è stato il Rettore, e non la commissione, a provvedere alla convocazione per la prova orale, sia perché tale convocazione non è avvenuta dopo l’espletamento delle prove scritte ed almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Al riguardo, va osservato che sotto il primo profilo la censura è innanzitutto inammissibile, non essendo sorretta da alcun interesse riconoscibile in capo alla ricorrente, la cui posizione sostanziale non è stata incisa dalla dedotta illegittimità; la censura è, inoltre, infondata, poiché, come ha rilevato il primo giudice e come risulta dagli atti di causa, la determinazione delle date, comunicata dal Rettore con nota del 6 ottobre 2007, è stata effettuata dalla commissione nella riunione del 3 ottobre 2007.

Sotto il secondo aspetto, è sufficiente osservare che tra il 6 ottobre 2007 (quando, come si è detto, è stata comunicata la data della convocazione per la prova orale) e il 7 ottobre 2007, data di espletamento delle prove orali, è intercorso un lasso di tempo superiore ai quello previsto dal bando; mentre, d’altra parte, lo stesso art. 8 del bando consente la contestuale comunicazione del calendario delle prove scritte e di quella orale.

VII) In conclusione, l’appello deve essere respinto, con consequenziale conferma della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante a rifondere alle parti resistenti, in parti uguali, le spese del giudizio, nella misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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