Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 18-07-2011, n. 28429Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Sanremo, con sentenza del 6 luglio 2010, ha assolto T.R. dal reato di minaccia in danno di M.A. perchè il fatto non sussiste, non essendo stata provata l’accusa, in quanto l’unico testimone, la parte lesa M., non risultava presente all’udienza perchè resasi irreperibile, non essendole stato notificata la citazione per l’udienza al domicilio indicato nella querela.

Con il ricorso per cassazione il procuratore generale deduceva la violazione degli artt. 192 e 512 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1 bis perchè il giudice, dopo avere ritenuto di fatto irreperibile la testimone, ha acquisito agli atti il verbale assunto dalla polizia giudiziaria ed ha omesso di valutarla ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 512 cod. proc. pen..

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal procuratore generale sono fondati.

In effetti il giudice di pace ha frettolosamente ritenuto irreperibile la M. in base alla mancata notifica della citazione al domicilio indicato nella querela e senza avere disposto alcuna ricerca; in effetti nella querela erano stati indicati anche l’indirizzo anagrafico ed il numero di cellulare, elementi importanti per rintracciare la parte lesa.

La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione del giudice sulla mancata presenza del testimone deve fondarsi su un rigoroso e approfondito accertamento, dovendo escludersi che costituisca idonea prova della irreperibilità una verifica burocratica, che prenda semplicemente atto del difetto di notificazione o che si limiti alle risultanze anagrafiche (Cass., Sez. 6, n. 18150, del 19 febbraio 2003, Bianchi).

Il giudice di pace non ha rispettato tale indirizzo ribadito anche di recente dalla corte di legittimità, che ha osservato che in accordo con i principi sanciti dall’art. 6, comma 3, lett. d) CEDU, la lettura, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari è consentita soltanto nei casi in cui risulti oggettivamente impossibile ottenere la presenza del testimone, e che detta situazione ricorre unicamente quando il giudice abbia fatto tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante (Cass., Sez. 2, 27 maggio – 11 giugno 2010, n. 22358).

Una volta accertata la irreperibilità della dichiarante, il giudice avrebbe dovuto valutare se tale irreperibilità sopravvenuta fosse o meno conseguenza di una scelta volontaria di sottrarsi all’esame, esclusa eventualmente la volontà di sottrarsi all’esame dibattimentale, ed accertata la impossibilità di natura oggettiva del contraddittorio dibattimentale, avrebbe dovuto fare ricorso all’art. 512 cod. proc. pen. e valutare le acquisite dichiarazioni predibattimentali della testimone (S.U. 28 maggio – 24 settembre 2003, n. 36747, Torcasio; Cass., Sez. 6, 19 febbraio – 16 aprile 2003, n. 18150, CED 225250).

Anche tale indirizzo è stato disatteso, essendosi limitato il giudice a verificare la mancata notifica dell’atto di citazione e ad affermare che in siffatta situazione l’accusa era sfornita di prova.

Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Sanremo, che si adeguerà ai principi di diritto dinanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Sanremo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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