Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-05-2011) 18-07-2011, n. 28438 Prova penale Sentenza di non luogo a procedere

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.G. e P.C. per non aver commesso il fatto in ordine alle imputazioni di cui agli artt. 56, 575 e 648 cod. pen. e L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, aggravate fra l’altro ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.

Dette imputazioni venivano formulate in base alle dichiarazioni accusatorie del coimputato C.A., e riguardavano in particolare l’omicidio di M.G., titolare della ditta di autotrasporti Amore Liboria di Cavaria con Premezzo ed affiliato alla famiglia mafiosa di Sommatino, ed il tentato omicidio di V. E., autista presso la stessa ditta, commesso il (OMISSIS) nel piazzale della ditta esplodendo nei confronti degli stessi più colpi con una pistola Smith & Wesson cal.357 Magnum, nonchè la detenzione ed il porto illegale dell’arma e la ricettazione della stessa, della motocicletta utilizzata nell’operazione e della targa apposta nell’occasione sul veicolo, provenienti da furto.

Contestata al C. la materiale commissione della condotta ed a Ve.An. la posizione di mandante dell’azione, in quanto amministratore della s.a.s. Eurotrasporti di Albiolo ed appartenente alla cosca mafiosa Messina-Albanese di Porto Empedocle, e ravvisatane la causale nella ritorsione per l’incendio di quattro autocarri della Eurotrasporti, avvenuto il (OMISSIS), del quale il Ve. riteneva responsabile il M., il concorso nei reati veniva altresì addebitato al L. ed al P., rispettivamente nipote e cognato ed entrambi dipendenti del Ve., nell’aver gli stessi partecipato a riunioni deliberative ed organizzative dell’operazione, svoltesi nei giorni (OMISSIS) e nell’aver inoltre il L. fornito al C. un casco ed un sottocasco utilizzati nell’azione e portato insieme allo stesso l’arma del delitto, il giorno successivo a quello dei fatti, presso un deposito della Eurotrasporti ove la stessa veniva rinvenuta il (OMISSIS).

2. La decisione impugnata veniva assunta in base alla ritenuta inattendibilità intrinseca, per diversi aspetti, delle dichiarazioni del C., e per la mancanza di ulteriori elementi di prova e di riscontri individualizzanti per le posizioni del L. e del P.; profili in ordine ai quali l’accusa veniva valutata come insuscettibile di sviluppi positivi in sede dibattimentale.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ricorre deducendo vizio motivazionale con riguardo all’omessa valutazione della decisività delle dichiarazioni del C., all’illogicità delle argomentazioni della sentenza impugnata sull’attendibilità intrinseca delle stesse, alla mancata considerazione dei riscontri costituiti dai contatti telefonici fra il Ve. ed il L. ed il P. nei momenti immediatamente precedenti e successivi al fatto e dalla conferma da parte del Ve. della presenza del L. con il C. allorchè questi, il giorno successivo ai fatti, portava l’arma del delitto alla Eurotrasporti, ed alla contraddittorietà della conclusione del giudicante con il rinvio a giudizio del L. e del P., in base a dichiarazioni del C. ritenute riscontrate da quelle del Ve. e dai tabulati telefonici, per l’ulteriore fatto contestato nella ricettazione, nella detenzione e nel porto illegale, nell’ambito dell’organizzazione dell’operazione omicidiaria, di quattro pistole, un silenziatore e due giubbotti antiproiettile, oggetti sequestrati anch’essi il (OMISSIS) presso la sede della Eurotrasporti.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dopo aver articolatamente valutato l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del C. nelle parti concernenti le posizioni del L. e del P., ponendo in particolare l’accento sull’essere stati gli stessi coinvolti dal C. nella vicenda in una fase successiva a quella delle prime ammissioni del dichiarante, la stessa sentenza impugnata dava atto dell’esistenza di elementi valutabili come riscontri alle predette dichiarazioni, con specifico riferimento alle posizioni del L. e del P., qualificandoli come in realtà neutri e labili.

Questa generica valutazione era tuttavia meglio dettagliata con esclusivo riferimento alle risultanze dei tabulati telefonici e delle videoregistrazione, e limitatamente alle indicazioni provenienti dalle stesse in ordine alle presenze degli imputati nei luoghi indicati dal C. per le riunioni organizzative ed ai contatti fra gli stessi il giorno dei fatti e nei giorni successivi, elementi dei quali si sottolineava la scarsa significatività in quanto il C., il L. ed il P. lavoravano per la Eurotrasporti e frequentavano i locali della ditta. Ma nessuna specifica argomentazione era spesa in ordine all’ulteriore circostanza rappresentata dall’essere taluni di detti contatti avvenuti in momenti immediatamente precedenti e successivi alla condotta omicidiaria; in particolare, come segnalato dal ricorrente, posto che quest’ultima si verificava fra le ore 16,08 e le ore 16,17 del (OMISSIS), telefonate venivano individuate alle 15,52 fra il C. ed il Ve., alle ore 15,53 fra il Ve. ed il L. ed alle ore 16,13 fra il Ve. ed il P..

La riconducibilità di questi contatti ai normali rapporti familiari e di lavoro del L. e del P. con il Ve. ed il C., nell’esatto arco temporale in cui gli stessi erano impegnati nell’operazione delittuosa, appare conclusione affetta da manifesta illogicità, quanto meno in assenza di alcuna argomentazione giustificativa sul punto. Ma analoga illogicità caratterizza la mancanza di specifiche valutazioni sugli ulteriori elementi indicati dal ricorrente nelle ammissioni del P. in ordine alla sua presenza ad un incontro fra il Ve. ed il C. subito dopo il fatto e del L. in merito all’aver condotto l’autovettura con cui il C. effettuava il trasporto dell’arma del delitto verso la Eurotrasporti, oltretutto eliminando i bossoli durante il viaggio, nonchè nell’accertato concorso del L. nel trasporto da (OMISSIS) ad (OMISSIS) delle altre armi sequestrate.

La rilevanza di queste deficienze motivazionali si manifesta nel momento in cui il giudizio sottostante alla decisione qui impugnata, estendendosi alla valutazione di elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie, si rivela essere sostanzialmente incentrato sull’insufficienza degli elementi acquisiti piuttosto che sulla palese insussistenza di elementi a carico o la presenza di decisivi elementi a discarico. Detta condizione, pur legittimando una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., comma 3, vede come prospettiva determinante a questi fini quella dell’inidoneità degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio; la quale, prevista espressamente nell’ultima parte della norma citata, ne qualifica integralmente la fattispecie processuale, giustificando una decisione nel senso appena indicato solo in presenza di una prognosi di inutilità del dibattimento rispetto alla possibile evoluzione del materiale probatorio raccolto in una direzione favorevole all’accusa (Sez. 5, n. 22864 del 15.5.2009, imp. Giacomin, Rv. 244202). Siffatta prognosi, espressa nella sentenza impugnata in termini generici, è in concreto pregiudicata nella sua validità dalla mancanza di un’effettiva valutazione di elementi di riscontro rilevanti ed individualizzanti rispetto alle posizioni degli imputati; nè la stessa può trovare sostegno nei dubbi espressi dal giudicante in ordine alla definizione del contributo del L. e del P. alla commissione del reato, oggetto di una valutazione evidentemente riservata alla fase dibattimentale in una completa visione dei dati probatori.

Risultano in conclusione carenti i presupposti per la decisione adottata con la sentenza impugnata; la quale deve di conseguenza essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per nuovo esame al Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per l’udienza preliminare, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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