T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 1441 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 15 luglio 2009, e depositato il successivo 28 luglio, il signor P.A.C. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio, senza peraltro svolgere difese scritte, l’amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 814/2009 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.

2. Il provvedimento impugnato ha assentito, con prescrizioni, il progetto di edificazione di un fabbricato sito nel Comune di Menfi, in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

Il ricorrente contesta le prescrizioni apposte al progetto.

3. Con il primo motivo deduce "Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della l.r. n. 17/2004 – Avvenuta formazione del silenzio assenso – Illegittimità e tardività delle prescrizioni contenute nel provvedimento impugnato".

In argomento osserva il collegio che l’art. 46, primo comma, della legge regionale siciliana 28 dicembre 2004, n. 17, stabilisce che "Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storicoartistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni".

Il comma successivo precisa che "Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l’obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole".

Nel caso in esame si deduce che l’istanza è stata prodotta il 4 agosto 2008; che il termine è stato interrotto per integrazione documentale con nota pervenuta il 14 novembre 2008; che l’integrazione è stata eseguita il 10 dicembre 2008; che pertanto l’8 febbraio 2009 sarebbe spirato il termine per l’esercizio del potere de quo.

La censura è infondata.

Come recentemente affermato da questa Sezione con sentenza n. 331/2011, "in diverse occasioni, il Consiglio di Stato ha precisato che "Ai fini della formazione del silenzio assenso, che rappresenta uno strumento di semplificazione e di snellimento dell’azione amministrativa, non è sufficiente la sola presentazione della domanda ed il decorso del tempo indicato dalla apposita norma che lo prevede, ma è necessario altresì che la domanda sia corredata dalla indispensabile documentazione pure prevista dalla normativa, atteso che il silenzio assenso non implica alcuna deroga al potere dovere dell’Amministrazione pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’art. 97 cost. e presuppone quindi che essa sia posta nella condizione di poter esercitare il proprio potere quanto meno nel senso di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali affinché l’autorizzazione, implicitamente formatasi con il decorso del tempo, sia coerente alle previsioni di legge, e ciò indipendentemente dall’eventuale esercizio del potere di autotutela" (Consiglio Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8831; vedi anche Cons. di Stato, VI, 21.9.2010 n. 7012; IV, 22.7.2010 n. 4823)".

Conseguentemente la nota di richiesta di documentazione integrativa n. 8338, inviata dalla Soprintendenza al ricorrente e da questi ricevuta il 14 novembre 2008, rileva non tanto ai fini dell’interruzione del procedimento di formazione del silenzio invocato dal ricorrente, ma in quanto comprova che l’originaria istanza di nulla osta inoltrata dal ricorrente non era correttamente corredata da tutta la documentazione necessaria affinché la Soprintendenza di Agrigento potesse esprimere il parere di sua competenza.

La censura è pertanto infondata.

4. Con il secondo motivo si deduce "Violazione ell’art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità del 5/7/1975 – Violazione dell’art. 43 della legge 5/8/1978, n. 457. – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, per illogicità, ingiustizia manifesta ed evidente sproporzione".

Ad avviso del ricorrente, le prescrizioni della Soprintendenza renderebbero inattuabile l’esecuzione del progetto, per contrasto con le disposizioni invocate (in punto di altezze).

La censura è strutturalmente inammissibile: gli adeguamenti imposti dalla Soprintendenza attengono infatti alla verifica di compatibilità con la tutela paesaggistica, rispetto alla quale l’esigenza – imposta da diversa normativa – di realizzare altezze maggiori non può rilevare quale fattore di illegittimità dell’esercizio del potere di tutela paesaggistica), ma semmai quale sintomo di non spettanza della pretesa (nella parte in cui questa risulta conforme al richiamato sistema di tutela).

5. Con il terzo motivo si deduce "Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della P.E.6 del vigente P.R.G. del Comune di Menfi. Eccesso di potere per contraddittorietà".

Con tale censura si deduce l’assentibilità – senza prescrizioni – dell’intervento de quo, in base alla prescrizione esecutiva del piano particolareggiato di recupero.

Anche questa censura muove da un erroneo presupposto interpretativo: la normativa urbanistica e quella paesaggistica hanno medesimo oggetto ma diverse finalità, sicché solo la concorrente conformità del progetto ad entrambe determina l’assentibilità (incondizionata) del progetto medesimo.

Nel coso di specie la Soprintendenza ha inteso, a tutela dei valori paesaggistici, porre delle prescrizioni che travalicano quelle strettamente urbanistiche, senza che queste ultime possano essere invocate quale parametro di legittimità dell’esercizio del potere di tutela del paesaggio.

6. Con il quarto motivo si deduce "Violazione e falsa applicazione dell’art. 55, ultimo comma, della l.r. n. 71/78. Difetto di attribuzione".

Il ricorrente assume che, essendo l’edificio in questione ricompreso sia nel P.R.G. che nel piano di recupero, la Soprintendenza non avrebbe dovuto rendere l’impugnato parere, che sarebbe dunque stato reso in difetto di attribuzione.

La censura è infondata in punto di fatto, alla stregua delle stesse produzioni documentali della parte ricorrente: è in atti la nota presentata dal ricorrente alla Soprintendenza in data 4 agosto 2008, con cui sollecita il nulla osta non già in ragione della collocazione urbanistica dell’immobile, bensì "a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area compresa tra Porto Palo e il vallone Gurra di mare in Menfi con decreto 28/01/2003".

7. Con gli ulteriori motivi vengono dedotte in parte censure di natura formale e procedimentale la cui infondatezza è comunque conseguente all’applicazione dell’art. 21 octies, cpv., l. 241/1990 (non avendo potuto il provvedimento impugnato avere un difforme contenuto dispositivo rispetto a quello assunto); sia censure con cui si tende a sollecitare un sindacato sul merito della motivazione addotta dall’amministrazione a sostegno del rigetto.

La giurisprudenza viceversa afferma l’impossibilità di chiedere un sindacato giurisdizionale sul potere di valutazione tecnica in sede di rilascio di provvedimento paesistico, finalizzato a sostituire la scelta dell’amministrazione con quella – apodittica, nel caso in esame – della parte interessata, in punto di ottimale inserimento dell’opera nel contesto di riferimento.

In argomento è appena il caso di rilevare, avuto riguardo alla natura del potere esercitato da tale amministrazione nel provvedimento in esame, che, come ribadito in giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI, 3684/2003, cit.), "Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione deve pur sempre essere circoscritto nell’ambito di vizi di legittimità, non potendo sfociare nella pura e semplice sostituzione della scelta tecnica operata dall’amministrazione – se plausibile, corretta e tecnicamente accettabile – con la scelta tecnica del giudice (C. Stato, VI, 3 maggio 2002, n.2334; C. Stato, VI, 23 aprile 2002, n.2199; C. Stato, VI, 11 dicembre 2001, n.6217)".

Ciò non tanto perché debba ritenersi sussistente una riserva di valutazione tecnica in capo alla pubblica amministrazione, preclusiva anche del sindacato giurisdizionale (opzione ormai anacronistica, e comunque superata normativamente dalla possibilità per il giudice amministrativo di avere accesso diretto al fatto a seguito dell’introduzione della consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo); quanto, piuttosto, per la più pertinente considerazione (Consiglio di Stato, VI, 1° ottobre 2002, n. 5156) che, allorché si sia in presenza di una "valutazione complessa in funzione dell’applicazione di concetti giuridici indeterminati, (….) il sindacato del giudice amministrativo in proposito…. non consente un potere sostitutivo del giudice tale da sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile od il proprio modello logico di attuazione del concetto indeterminato all’operato dell’Autorità. Nei confronti di questa, il giudice deve, invero, verificare direttamente i fatti posti a fondamento dei provvedimenti ed esercitare un sindacato di legittimità sull’individuazione del parametro normativo e sul raffronto con i fatti accertati. In tale ambito il giudice può, come è stato precisato, censurare le valutazioni tecniche, (compreso il giudizio tecnico finale) che attraverso un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza, appaiano inattendibili (Cons. Stato, Sez.VI, n.2199 del 2002, cit.)".

Il richiamato indirizzo giurisprudenziale è stato quindi successivamente ribadito (Consiglio di Stato, sezione VI, decisione 2 marzo 2004, n. 926), con l’importante precisazione che un simile modello di controllo giurisdizionale, al di là delle qualificazioni meramente lessicali (come sindacato di tipo "forte" o di tipo "debole"), è conforme ad un modello comune, di livello comunitario, tale da garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in relazione, però, alla specificità delle singole controversie.

Nel caso in esame le censure apparentemente rivolte contro la motivazione del provvedimento impugnato, tendono piuttosto alla sostituzione del giudizio – non viziato da irragionevolezza, contraddittorietà o irrazionalità – dell’amministrazione.

8. Quanto, infine, alla mancata indicazione del termine entro cui ricorrere e dell’autorità davanti alla quale ricorrere, per giurisprudenza assolutamente pacifica l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità, in quanto la disposizione dell’art. 3 comma 4, l. n. 241 del 1990 non influisce sull’individuazione e sulla cura dell’interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all’autorità amministrativa, ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale (sicché l’omissione di cui si duole il ricorrente potrebbe semmai dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla concessione del beneficio della rimessione in termini: così, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 8 aprile 2011, n. 2009).

9. Il ricorso è pertanto infondato, e come tale dev’essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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