Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente, in possesso della laurea in scienze naturali, riferisce di avere presentato domanda di partecipazione a due selezioni pubbliche, per esami, indette dalla Regione Abruzzo per la copertura di posti vacanti nella qualifica dirigenziale da assegnare rispettivamente alla Direzione "Politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione" (c.d. bando per dirigente agronomo) ed alla Direzione "Affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia" (c.d. bando per dirigente ecologo).
Con il ricorso n. 144/10 è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tali atti nella parte in cui tali bandi non hanno previsto tra i requisiti di partecipazione anche la laurea in scienze naturali.
Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnativa anche nei confronti delle determinazioni regionali con le quali è stata disposta la sua esclusione dalle procedure concorsuali in parola.
Con ordinanza collegiale 27 maggio 2010, n. 110, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati e, per l’effetto, il ricorrente è stato ammesso con riserva a sostenere le prove selettive in parola.
Con memoria depositata il 9 novembre 2010 il ricorrente ha precisato di non aver sostenuto le prove del concorso di dirigente agronomo, ma solo le prove del concorso per dirigente ecologo e di non avere superato le prove scritte, come da comunicazione del 7 luglio 2010.
Con il ricorso n. 519/10 ha impugnato la graduatoria finale di tale concorso, approvata con determinazione dirigenziale 12 agosto 2010, n. DD20/144, che ha visto collocata al primo posto la dr. I.F..
Ha dedotto al riguardo che, in violazione dell’obbligo di astensione e dei principi di buon andamento ed imparzialità, il prof. R.R., membro della commissione giudicatrice, e la vincitrice del concorso (la dr. F.) avevano redatto congiuntamente nel dicembre 2009, in quanto facenti parte di un apposito gruppo di lavoro, le linee guida per il corretto inserimento degli impianto fotovoltaici nella Regione Abruzzo. Entrambi, inoltre, erano stati nominati in tale gruppo di lavoro su proposta dell’arch. Sorgi, presidente della commissione di concorso in questione.
La Regione Abruzzo si è costituita in entrambi i ricorsi, depositando in giudizio tutti gli atti del procedimento ed una relazione dell’Amministrazione in ordine ai fatti di causa.
Si è anche costituita nel solo secondo ricorso la dr. I.F., vincitrice del corso per dirigente ecologo, che con memoria depositata il 7 marzo 2011 ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità di tale ricorso per difetto di interesse, in quanto il ricorrente non era in possesso dei titoli per la partecipazione, non aveva superato le prove scritte e non aveva impugnato l’atto di non ammissione alla prova orale e la deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2010, n. 827, di conferimento dell’incarico dirigenziale in questione; nel merito ha difeso la legittimità degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
1. – I due ricorsi indicati in epigrafe per evidenti ragioni di connessione debbono essere riuniti al fine di essere decisi con un’unica sentenza.
Con tali ricorsi l’attuale ricorrente ha impugnato gli atti con i quali sono state indette due selezioni pubbliche per la copertura di posti vacanti nella qualifica dirigenziale di dirigente ecologo e di dirigente agronomo (ricorso n. 114/10) e la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale del concorso per dirigente ecologo, che ha visto collocato al primo posto la dr. I.F. (ricorso n. 519/10). Il ricorrente, pur ammesso con riserva a sostenere le prove concorsuali, non ha partecipato al solo concorso per dirigente agronomo.
2. Ciò posto, ritiene il Collegio di esaminare per primo il secondo dei ricorsi proposti (il ric. N. 519/10).
Tale ricorso, va subito precisato, è privo di pregio e tale circostanza può esonerare il Collegio all’esaminare le eccezioni di rito dedotte dalla controinteressata.
Con tale ricorso il ricorrente – che, peraltro, non era stato ammesso a sostenere la prova orale – si è lamentato nella sostanza del fatto che, in violazione dell’obbligo di astensione e dei principi di buon andamento ed imparzialità, il prof. R.R., membro della commissione giudicatrice, e la vincitrice del concorso (la dr. F.) avevano redatto congiuntamente nel dicembre 2009, in quanto facenti parte di un apposito gruppo di lavoro, le linee guida per il corretto inserimento degli impianto fotovoltaici nella Regione Abruzzo e che entrambi erano stati nominati in tale gruppo di lavoro su proposta dell’arch. Sorgi, presidente della commissione di concorso in questione.
Tale doglianza, come già detto, non è fondata.
Va, invero, al riguardo ricordato che, pronunciandosi in relazione a fattispecie analoghe a quella ora all’esame, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che le cause di incompatibilità sancite dall’art. 51 del c.p.c. – estensibili, in omaggio al principio di costituzionalità, a tutti i campi dell’azione amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale – rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici; sicché, la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, implicanti le conseguenti manifestazioni di giudizio, non sono idonee ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la volontaria astensione di cui al capoverso di cui al predetto art. 51.
Tale giurisprudenza ha precisato, pertanto, che non costituisce ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una Commissione di concorso né la conoscenza personale del candidato né la collaborazione nei rapporti accademici, per la cui la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, in cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari (cfr. per tutti Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885, e T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6 dicembre 2010, n. 35389); per cui è stata ritenuto – anche da questo Tribunale (con sentenza 29 marzo 2011, n. 197) – irrilevante, ai fini dell’obbligo di astensione nei pubblici concorsi, la circostanza che un commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere dal momento che la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non costituisce un elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire – pur nella possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo – alla scelta dei più meritevoli (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1 aprile 2011, n. 2881).
Inoltre, è stata anche già affermato che in sede di composizione della Commissione giudicatrice di un pubblico concorso, la circostanza che un componente dell’organo collegiale abbia collaborato per diversi anni nella stessa struttura in cui operava un candidato, non consente, di per sé, di configurare automaticamente una situazione di incompatibilità tale da generare nel primo un dovere di astensione: a tal fine, infatti, occorre che sia inconfutabile e accertata l’esistenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che normalmente sussistono fra soggetti che lavorano presso lo stesso ufficio (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 14 gennaio 2011, n. 286).
Con riferimento a tali considerazioni sembra al Collegio che i rapporti di collaborazione sopra indicati tra i membri della commissione del concorso in questione e la vincitrice della selezione pubblica – contrariamente a quanto denunciato con il ricorso in questione – non comportavano l’obbligo di astensione.
Il ricorso n. 519/10 deve, pertanto essere respinto.
3. – Una volta giunti a tale conclusione, una volta cioè ritenuto immune dai vizi dedotti l’atto di approvazione della graduatoria del concorso di dirigente ecologo, cui il ricorrente ha partecipato, sembra evidente che – così come questa stessa Sezione ha già avuto di rilevare con sentenza 11 gennaio 2011, n. 20, relativa a fattispecie analoga a quella ora in esame – il primo dei ricorsi proposti sia divenuto improcedibile, in quanto il ricorrente, pur essendo stato ammesso "con riserva" alle procedure selettive in questione, non ha partecipato alle prove del concorso per dirigente agronomo e non ha superato il concorso per dirigente ecologo.
Con riferimento a tale circostanza sembra, invero, evidente che allo stato il ricorrente non potrebbe ricavare più alcuna utilità dal richiesto annullamento del bando in questione, per cui il primo ricorso proposto non può non essere dichiarato improcedibile.
4. – Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso n. 519/10 deve essere respinto, mentre il ricorso n. 144/10 deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi come in epigrafe proposti, così dispone:
1) respinge il ricorso n. 519/10;
2) dichiara improcedibile il ricorso n. 144/10;
3) compensa le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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