Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 19-07-2011, n. 28795

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M. ha proposto appello (trasmesso a questo Ufficio e qualificato ricorso in cassazione trattandosi di sentenza non appellabile) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, pronunziata nei suoi confronti, che ha applicato la pena concordata tra le parti per il delitto di furto aggravato commesso in Colle Val d’Elsa il 29 marzo 2008 e ne ha chiesto l’annullamento deducendo che erroneamente il giudice aveva ritenuto equivalenti alle contestate aggravanti le attenuanti concesse malgrado nella motivazione le si dichiarassero prevalenti.

Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, in accoglimento delle conclusioni del procuratore generale, a causa della incontrovertibile pretestuosità e inconsistenza delle censure rivolte alla sentenza impugnata ( art. 606 c.p.p., comma 3).

Risulta infatti dagli atti del processo che le parti ebbero a chiedere l’applicazione della pena con giudizio di equivalenza delle attenuanti e queste conclusioni risultano correttamente riportate nelle conclusioni riportate in sentenza, oltre che nel dispositivo.

L’erronea indicazione, nella motivazione, di un giudizio di prevalenza è dunque effetto di un errore materiale che non inficia la correttezza del dispositivo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità stante la palese infondatezza delle censure formulate.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, sezione 7^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *