Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 19-07-2011, n. 28784 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Giudice di pace di Ravenna, con sentenza 11 febbraio 2010, ha condannato S.A. alla pena di Euro 600,00 di multa per il delitto di lesioni colpose (giudicate guaribili in giorni sette) cagionate a SI.GI. a seguito di un incidente stradale verificatosi in Ravenna il 20 aprile 2004.

Il giudice ha ritenuto in colpa l’imputato in quanto, trovandosi alla guida di un’autovettura, non aveva rispettato la distanza di sicurezza rispetto all’autovettura che lo precedeva, condotta dalla persona offesa, e l’aveva tamponata.

2) Contro la sentenza del Giudice di pace S.A. ha proposto appello al Tribunale di Ravenna deducendo vari motivi di impugnazione.

I primi tre motivi sono qualificati "erronea valutazione di un elemento di fatto" e concernono la presenza di danni sulla parte anteriore dell’autovettura condotta dall’imputato; il mancato rispetto della distanza di sicurezza; la contestata spinta in avanti dell’auto condotta dalla persona offesa a seguito del tamponamento.

Con gli ulteriori motivi "in diritto" il ricorrente contesta invece la decisione impugnata sotto i seguenti profili: 1) per non avere, il primo giudice, acquisito agli atti di causa la sentenza del giudice di pace che avrebbe annullato il verbale redatto per le violazioni del codice della strada addebitate al ricorrente in occasione dell’infortunio di cui trattasi; 2) per non aver disposto l’"audizione" dell’imputato malgrado la richiesta fosse stata inserita nella lista testi; 3) per non aver riconosciuto all’imputato le attenuanti previste dall’art. 62 c.p., nn. 4 e 6. 3) Trattandosi di sentenza inappellabile il procedimento è stato trasmesso a questa Corte e discusso all’udienza del 9 giugno 2011 previo rigetto della richiesta di rinvio del difensore come da ordinanza inserita nel verbale di udienza.

Ciò premesso si osserva che il ricorso è inammissibile. I primi tre motivi lo sono per la stessa qualificazione che ad essi viene data in ricorso ("erronea valutazione di un elemento di fatto") che esclude da sola la possibilità di esame da parte del giudice di legittimità.

Del resto la qualificazione data corrisponde esattamente al contenuto delle censure dal momento che, con questi motivi, si richiede al giudice dell’impugnazione (nella logica del giudizio d’appello) una rivalutazione del compendio probatorio peraltro ampiamente esaminato dal giudice di merito. Nè si evidenzia alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà che potrebbe essere sindacata dalla Corte di cassazione.

4) Inammissibili per manifesta infondatezza sono anche gli altri motivi contenuti nell’atto di impugnazione pur riferibili a censure astrattamente proponibili nel giudizio di legittimità.

Quanto al primo motivo si osserva che la parte che intenda ricavare argomenti di prova, o dedurre altre conseguenze di natura giuridica da una sentenza civile, ha l’onere di produrla in giudizio quando, essendo parte del giudizio, ne abbia la disponibilità. Non risulta che il ricorrente, presumibilmente per una scelta difensiva, abbia prodotto il documento in giudizio e dunque la censura è da ritenere manifestamente infondata essendo, l’omissione, addebitabile alla parte che la propone.

Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto attiene alla mancata audizione (rectius esame) dell’imputato perchè non risulta, nè il ricorrente lo deduce, che l’esame sia stato sollecitato nel corso del giudizio.

E’ infine inammissibile anche il motivo che si riferisce alla mancata concessione delle attenuanti previste dall’art. 62 c.p., nn. 4 e 6.

La concessione di queste attenuanti richiede infatti accertamenti fattuali – che non risultano essere stati richiesti al giudice di merito e comunque di tali istanze non si fa cenno nell’atto di impugnazione – non consentiti al giudice di legittimità. Ciò in particolare per quanto riguarda la "speciale tenuità" del danno e l’integralità del risarcimento del danno (ma anche il momento in cui il risarcimento è avvenuto ove non risulti da atti acquisiti al processo); tutti presupposti indefettibili per il riconoscimento delle circostanze ricordate. Con la precisazione che l’intervenuta remissione di querela (peraltro rifiutata dall’imputato) non è di per sè sufficiente a dimostrare che il danno sia stato interamente risarcito.

5) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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