Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 9/3/2011, il Tribunale di Venezia, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di B.I. e di F.A. indagati per il reato di circonvenzione d’incapace in danno di A.E., confermava l’ordinanza del Gip di Vicenza, emessa in data 18/2/2011, quanto alla misura cautelare del divieto di dimora imposto alla B. e sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti del F. con quella degli arresti domiciliari. Avverso tale ordinanza propongono ricorso entrambi gli indagati personalmente.
B.I..
Solleva quattro motivi di gravame con i quali deduce:
1) nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale effettuata presso il difensore in forza di una elezione di domicilio che doveva ritenersi superata in virtù della nuova indicazione del luogo dove ricevere le notificazioni effettuata in sede di interrogatorio di garanzia in data 28/2/2011;
2) nullità della notifica perchè effettuata via fax, mezzo consentito soltanto per le notifiche al difensore;
3) insussistenza del quadro indiziario, travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione, dolendosi che il Tribunale non abbia tenuto conto dei risultati della C.t.. In atti, che ha escluso l’incapacità della presunta parte offesa;
4) insussistenza dell’esigenza cautelare e difetto di motivazione sul punto.
F.A.:
Solleva due motivi di gravame con i quali deduce:
1) Insussistenza del quadro indiziario, travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione, dolendosi che il Tribunale non abbia tenuto conto dei risultati della C.t.. In atti, che ha escluso l’incapacità della presunta parte offesa;
2) insussistenza dell’esigenza cautelare e difetto di motivazione sul punto.
Motivi della decisione
Entrambi i ricorsi sono infondati.
E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento".
(Cass. Sez. 6^, sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre "Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1^, sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
Tanto premesso, per quanto riguarda il ricorso di B.I. non hanno pregio le censure di nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale per le ragioni già indicate dal Tribunale per il riesame. La B., infatti, nell’interrogatorio di garanzia non ha eletto domicilio, bensì ha indicato, come luogo dove ricevere le notifiche, ex art. 157 c.p.p. la casa di abitazione, sita in (OMISSIS), dove la medesima conviveva con la parte offesa e dalla quale è stata allontanata in virtù della misura cautelare con la quale le è stato imposto il divieto di dimora in (OMISSIS). Correttamente il Tribunale ha ritenuto tale indicazione inefficace, risultando, pertanto, valida la precedente elezione di domicilio presso il difensore di fiducia. Di conseguenza il decreto di fissazione dell’udienza è stato correttamente notificato al difensore presso il quale l’indagata aveva eletto domicilio in data 23/2/11. Nè può ritenersi invalida la notifica effettuata via fax, in quanto una volta che l’indagato abbia eletto domicilio presso un difensore, non vi sono ragioni perchè non possa trovare applicazione la norma di cui all’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, disposizione dettata dall’esigenza di assicurare tempi ragionevoli al processo penale, in conformità con l’art. 111 Cost..
Di conseguenza devono essere respinti il primo ed il secondo motivo del ricorso di B.I..
Gli altri motivi di ricorso sono comuni ai due ricorrenti e quindi possono essere trattati congiuntamente.
Per quanto riguarda il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, in punto di gravità del quadro indiziario, occorre rilevare che il Tribunale ha fornito specifica e congrua motivazione delle ragioni che hanno consentito di superare le conclusioni della C.t..
Redatta dal medico legale Dr. Fo.Al.. Non sussiste, pertanto, alcun vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238215).
In realtà con il ricorso i ricorrenti chiedono di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione non consentita in sede di legittimità, risultando intesa a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.
Ugualmente infondate risultano le censure in punto di fondatezza delle esigenze cautelari, essendo le relative valutazioni del Tribunale del riesame fondate su una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici come tale incensurabile in questa sede.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’indagato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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