Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-12-2011, n. 26516 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’IRAP supposta non dovuta da uno studio associato di professionisti per gli anni 1998-2001 e chiesta a rimborso dal contribuente. La Commissione rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe sulla base della sussistenza dell’autonoma organizzazione nell’attività svolta dallo studio associato. Il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato anche con memoria. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato un controricorso, ma ha depositato esclusivamente un atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, che nel caso di specie fosse possibile parlare di sussistenza dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha affermato che:

"L’esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie, ingegnere civile) è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati" (Cass. n. 3677 del 2007). Nel caso di specie il giudice di merito, sia pur con qualche incertezza, ha fatto corretta applicazione di questo principio.

Sicchè deve essere rigettato il ricorso. Non occorre provvedere sulle spese non essendo stata esercitata dalla parte intimata alcuna utile attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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