Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 19 maggio 2010, della Corte d’appello di Bologna, con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal GUP presso il tribunale per i minorenni di Bologna in data 24 settembre 2009, in ordine al reato di rapina pluriaggravata.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d): mancata assunzione di una prova decisiva.
Il ricorrente lamenta l’omessa acquisizione di due verbali di indagini difensive contenenti dichiarazioni della persona offesa, non prodotte in sede di giudizio abbreviato in quanto assunte successivamente alla scelta del rito; in particolare sottolinea il fatto che nei verbali sarebbero contenute dichiarazioni della persona offesa che avrebbero potuto portare all’assoluzione del prevenuto.
Come è avvenuto, all’esito del giudizio di merito per i due presunti complici.
Sotto questo profilo dovrebbe anche ritenersi ingiustificato il rifiuto della Corte d’appello di riaprire l’istruttoria dibattimentale.
Il motivo è infondato e il ricorso deve essere rigettato.
Secondo la Corte nel caso di specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi relativi da un lato alla natura del giudizio svolto con il rito abbreviato e, dall’altro, alla assoluta necessità dell’integrazione probatoria per la definizione del giudizio.
Sotto il primo profilo deve sottolinearsi che l’imputato ha fatto richiesta di giudizio abbreviato e solo successivamente ha esperito le indagini difensive attraverso l’acquisizione della testimonianza della p.o..
Orbene la richiesta dell’imputato di rito abbreviato formulata dall’imputato comporta l’accettazione del giudizio allo "stato degli atti" e rappresenta il limite oltre il quale il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni, ferme restando le possibilità di integrazione istruttoria dell’interrogatorio dell’imputato e del ricorso ai poteri d’ufficio del giudice ai sensi dell’art. 441 c.p.p., comma 5 (Cass., sez. 6^, 8 ottobre 2008, n. 45806, C.E.D. 241766).
D’altra parte la valutazione della "necessità" dell’integrazione probatoria nel rito abbreviato, non è condizionata alla sua complessità o alla lunghezza dei tempi dell’accertamento probatorio, e non si identifica con l’assoluta impossibilità di decidere, o con l’incertezza della prova, ma presuppone da un lato l’incompletezza di un’informazione probatoria in atti, dall’altro una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell’attività integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (Cass., sez. 2^, 18 ottobre 2007, n. 43329, C.E.D, cass. n. 238833).
E d’altra parte appare costante in giurisprudenza il principio in base al quale l’istituto della rinnovazione del dibattimento in appello, anche nell’ipotesi della richiesta di parte oltre che di quella d’ufficio, costituisce un’eccezione rispetto alla presunzione di completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado, per cui ad esso può e deve farsi ricorso, su istanza di parte o d’ufficio, solo quando il giudice lo ritenga assolutamente necessario al fine del decidere nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti. (Cass., sez. 4^, 9 ottobre 1996, n. 11019, C.E.D. cass., n. 206324).
Nel caso in esame peraltro, in apparenza si deduce un vizio attinente alla contraddittorietà della motivazione inerente ad una scorretta valutazione delle prove concernenti il fatto reato, come sarebbe dimostrato dalle indagini difensive, ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4^, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260), in particolare con il vaglio operato nei confronti del contenuto delle indagini difensive come riprodotte nell’atto di appello, la cui incidenza e decisività sulla decisione è stata valutata in maniera approfondita, con spirito critico ed in modo esaustivo, (si vedano le considerazioni sulla circostanza della presenza di una maglietta bianca o di un giubbotto bianco indosso ad uno dei rapinatori, id est il C.; v. p. 4 e ss. della sentenza d’appello).
Appare pertanto pienamente condivisibile il giudizio della Corte d’appello sull’insussistenza delle condizioni per procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’impugnazione va rigettata.
Ne consegue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di minorenne.
Deve disporsi l’annotazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Manda alla cancelleria per l’annotazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
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