Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 133/2007 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società Diagi s.r.l. che ha proposto appello alla Corte d’appello di Milano per chiederne la revoca denunciando un vizio insanabile di carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato d’insolvenza.
Avverso la sentenza n. 2949/2007 della Corte adita che ha respinto l’appello la società Diagi ha proposto ricorso per cassazione non ancora definito.
Nelle more, con ricorso L. Fall., ex art. 19, comma 1, la stessa società ha chiesto alla Corte d’appello la sospensione della liquidazione dell’attivo. Ritualmente costituitosi il contraddittorio, la Corte adita ha disposto il rigetto del ricorso ritenendo insussistente il requisito del fumus boni juris con ordinanza in data 8.5.2008, contro cui società fallita ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., che la Corte d’appello, con ordinanza n. 2048 depositata il 10 novembre 2008, ha dichiarato inammissibile.
Quest’ultimo provvedimento è stato infine impugnato dalla società Diagi con ricorso per cassazione affidato a due motivi resistito dal curatore fallimentare intimato.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
1.- abnormità del provvedimento impugnato, e violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 19 e art. 283 c.p.c.. Il quesito di diritto chiede se sia abnorme il provvedimento che rigetta l’istanza di liquidazione dell’attivo formulata in sede di reclamo alla sentenza di fallimento ai sensi della L. Fall., art. 19, sulla base della ritenuta omogeneità col procedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza contro cui pende ricorso per cassazione da parte del giudice d’appello, e che nel caso considerato non è previsto un giudizio prognostico sulle possibilità concrete della ripetibilità da parte del fallito delle somme corrisposte in sede di riparto ai creditori ammessi che non avevano titolo, una volta intervenuta la revoca del fallimento.
2.- l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., con riferimento all’art. 111 Cost., nella parte in cui limita l’impugnazione per cassazione dei provvedimenti non definitivi nè decisori. Il motivo si conclude col riferito quesito di diritto.
Il resistente ha dedotto in linea preliminare l’inammissibilità del ricorso e l’eccezione merita accoglimento.
Il ricorso deve infatti essere dichiarato inammissibile alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui "non è impugnabile l’ordinanza collegiale emessa ai sensi dell’art. 351 c.p.c., comma 1, sull’istanza dell’appellante di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo al riguardo previsto un procedimento analogo a quello dal medesimo art. 351, stabilito con riferimento al decreto emesso, in caso di urgenza, dal presidente del collegio anteriormente all’udienza di comparizione, del quale è espressamente prevista la conferma, la modifica o la revoca da parte del collegio, all’udienza in camera di consiglio. Inoltre, stante il difetto di decisori età, la detta ordinanza collegiale non è nemmeno ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost." (Cass. n. 5011/2005).
Sulla base di questo enunciato, che viene condiviso ed al quale s’intende dare continuità senza necessità di rivisitazione, non trovano ingresso le censure esposte nel primo motivo.
La Corte territoriale ha dichiarato non reclamabile il diniego dell’istanza formulata dal ricorrente ai sensi della L. Fall., art. 19, comma 1, di sospensione della liquidazione dell’attivo in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, inquadrando correttamente la fattispecie nel paradigma del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., che regola il caso in cui venga chiesta al giudice d’appello la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata, e la pronuncia, ineccepibile nella conclusione, non può essere sottoposta all’esame di questa Corte, in quanto non è preordinata alla decisione sul diritto controverso.
La questione di costituzionalità illustrata nel secondo motivo è manifestamente infondata alla luce delle considerazioni già svolte nel citato arresto, che ha esaminato e risolto la questione osservando che "i motivi per cui si può chiedere ad un giudice di esercitare il controllo di legittimità su un determinato provvedimento presuppongono che sia dato rimedio a quel giudice avverso quel tipo di provvedimento, si che va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost.".
Con riguardo poi al disposto dell’art. 111 Cost., è pacifico che ha valore di sentenza la pronuncia che decide su di un diritto e tale non può essere considerato il provvedimento assunto nella sede di cui ci si occupa, che neppure ha valore di stabilità potendo la relativa istanza essere riproposta per circostanze sopravvenute. n diverse conseguenze comporterebbe l’assunzione dell’inibitoria in esame, pur sostenuta da avveduta dottrina, nella categoria dei provvedimenti cautelari, che sono reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ma comunque restano non impugnabili per cassazione (v. S.U. n. 27537/2008).
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente liquidandole in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
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