Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa l’11/06/010, confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 09/04/09, appellata da F.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, (capo A) della rubrica, come ritenuto in sentenza), artt. 476, 482 e 640 c.p.; D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 (come contestati ai capi B), C), E), F)) e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1500 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili S.P. e S.G., da liquidarsi in separato giudizio, assegnando loro una provvisionale, determinata come in atti.
F.D. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. l), in relazione al mancato espletamento di perizia psichiatrica sulla propria persona ai fini dell’accertamento della sua capacità di intendere e volere, all’epoca dei fatti.
Le parti civili, S.P. e S.G., proponevano ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello in data 11/06/010, con la quale era stata respinta la propria istanza avente per oggetto la revocatoria penale ex art. 193 c.p. in relazione ad una molteplicità di atti di disposizione patrimoniale effettuati direttamente /o indirettamente dall’imputato.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 07/06/011, ha chiesto rinammissibilità di entrambi i ricorsi.
Motivi della decisione
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Quanto alla impugnazione di F.D. – circoscritta al mancato espletamento di perizia psichiatrica sulla persona dell’imputato per accertare l’eventuale vizio parziale di mente, ex art. 89 c.p. – la stessa è manifestamente infondata.
La Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni poste a base dell’ordinanza de qua, ed ossia:
1. il certificato medico prodotto a sostegno della richiesta di perizia psichiatrica era privo di data e rilasciato da soggetto poi deceduto;
2. detto certificato era stato già valutato con esito negativo nell’udienza preliminare, senza che la difesa avesse rinnovato, successivamente, nel prosieguo del giudizio di 1 grado e nei motivi di appello, la richiesta di perizia psichiatrica;
3. dall’esame del citato certificato non si evincevano elementi tali da cui desumere una patologia psichiatrica dell’imputato risalente all’epoca dei fatti in esame.
Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto e vizi logici, non censurabili in sede di legittimità.
Ancora, l’elaborato peritale prodotto dalla difesa del ricorrente attinente ad accertamenti eseguiti in altro e distinto procedimento penale ed espletati in epoca successiva (09/10/010) alla sentenza della Corte Territoriale (emessa l’01/06/010), non risulta pertinente in modo certo e determinante, in riferimento alle condizioni psichiche in cui versava il D. all’epoca dei fatti relativi al presente processo.
Quanto alle impugnazioni proposte da S.P. e S.G., si rileva che la Corte ha indicato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di revocatoria, ex art. 193 c.p.; ed ossia: non risultava, allo stato degli atti, la prova della malafede degli acquirenti dei beni immobili ceduti; acquirenti in ordine ai quali non era stato instaurato alcun contraddittorio.
Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto e vizi logici, non censurabili in sede di legittimità.
Va, peraltro, evidenziato che la revocatoria, ex art. 193 c.p., costituisce titolo giuridico ai fini dell’azione di revocatoria da espletare, però, davanti al giudice civile, non certo nel corso del procedimento penale.
Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da D.F. e dalle parti civili S.P. e S.G., con condanna degli stessi, singolarmente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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