Cass. pen., sez. VI 31-10-2007 (18-10-2007), n. 40373 Sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato – Ricorso per cassazione del P.M. – Deduzione di vizio di motivazione

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MOTIVI DELLA DECISIONE
A conclusione di indagini preliminari il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Genova esercitava l’azione penale nei confronti di C.G. in ordine al delitto di concussione continuata commesso in (OMISSIS) dal (OMISSIS) al (OMISSIS) per avere, in qualità di primario del reparto di chirurgia toracica ed oncologica dell’ospedale (OMISSIS) e – quindi – di incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio della sua autorizzata attività libero-professionale intra moenia cd. allargata, indotto quindici pazienti o loro familiari a "consegnargli indebitamente somme di denaro per l’effettuazione di interventi chirurgici nel proprio reparto a spese del servizio sanitario nazionale"; somme oscillanti tra i 1.500,00 e i 2.500,00 Euro, che in uno dei quindici casi oggetto di imputazione non erano state versate:
caso sub f) contestato a titolo di tentativo di concussione.
All’udienza preliminare l’imputato chiedeva di definire la propria posizione processuale nelle forme del giudizio abbreviato.
All’esito dell’udienza camerale il g.u.p. del Tribunale di Genova con l’epigrafata sentenza pronunciata il 17.5.2006 ha mandato assolto C.G. dal delitto ascrittogli per insussistenza del fatto reato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, deducendo tre serie di profili o motivi di censura: 1) violazione di legge in riferimento all’art. 203 c.p.p. (avendo il decidente g.u.p. fatto menzione in sentenza dell’iniziale fonte confidenziale raccolta dalla p.g., dalla quale erano scaturite le investigazioni a carico dell’imputato); 2) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento decisorio e da atti processuali specificamente indicati, costituiti dalle informazioni testimoniali rese da pazienti e loro congiunti rivoltisi al prof. C. (il ricorrente nell’atto di gravame ripercorre e commenta le singole testimonianze che confuterebbero l’assunto liberatorio enunciato nell’impugnata sentenza); 3) erronea applicazione della legge penale il riferimento alla latitudine applicativa dell’art. 317 c.p..
Il ricorso del pubblico ministero è stato proposto il 29.5.2006, quale unico mezzo di impugnazione allora consentito al rappresentate della pubblica accusa, nella piena vigenza dell’art. 443 c.p.p. come riformato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 2 introduttivo del principio di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse all’esito del giudizio abbreviato. Tale novella è stata oggi abolita per effetto della declaratoria di incostituzionalità del modificato art. 443 c.p.p. pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 320/2007 (illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, citato art. 2 nella parte in cui, modificando l’art. 443 c.p.p., comma 1, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato).
L’intervento del giudice delle leggi ha, dunque, ripristinato la situazione anteriore legittimante l’appello del pubblico ministero contro sentenze assolutorie rese in giudizio abbreviato, con effetto integralmente retroattivo sui rapporti di impugnazione pendenti, cioè non ancora esauriti (vale a dire in assenza di giudicato). La dichiarazione di incostituzionalità di una norma processuale penale opera, infatti, come una sentenza di annullamento che determina la radicale espunzione dalla trama dell’ordinamento giuridico processuale della norma dichiarata in contrasto con i precetti costituzionali (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 6^, 16.2.2007 n. 9270, Berlusconi, rv. 235736). Con la conseguenza, quindi, che è stata pienamente ristabilita l’appellabilità per il P.M. delle sentenze di proscioglimento conclusive del giudizio abbreviato.
Ribadito che l’odierno ricorso del pubblico ministero ligure è stato presentato in un momento in cui il ricorso per cassazione si poneva come il solo mezzo impugnatorio accessibile (essendosi al di fuori dell’ambito temporale di applicazione del regime transitorio previsto dalla L. n. 46 del 2006, art. 10: l’impugnata sentenza del g.i.p. del Tribunale di Genova è stata emessa il 17.5.2006, dopo l’entrata in vigore della riforma), vengono in luce due ordini di complementari considerazioni.
Per un verso la ripristinata appellabilità per il pubblico ministero delle sentenze liberatorie pronunciate nel giudizio abbreviato implica la reviviscenza del potere del P.M. di proporre appello.
Situazione suscettibile di dar luogo alla qualificazione èdell’odierno gravame quale appello per gli effetti di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, con coeva trasmissione degli atti al competente giudice di appello. Per altro verso, prima della novella di cui alla L. n. 46 del 2006, così come oggi dopo l’eliminazione della novella per incostituzionalità, il pubblico ministero aveva ed ha la facoltà di proporre ricorso diretto per cassazione (cd. per saltum) ex art. 569 c.p.p..
Di tal che si pone il problema di individuare l’esatta natura del mezzo di gravame esperito dal pubblico ministero di Genova oggetto dell’odierno giudizio di legittimità. Problema di agevole soluzione, poichè il ricorso per cassazione proposto dal P.M. genovese non può, in tutta evidenza, essere qualificato come ricorso volto a far valere esclusivamente vizi di legittimità, vale a dire come ricorso immediato ex art. 569 c.p.p.. In vero con il proposto mezzo di gravame il ricorrente pubblico ministero muove alla sentenza del g.u.p. del Tribunale di Genova censure non di sola violazione di legge, ma altresì – ed in predominante misura – di insufficienza ed illogicità della motivazione. Censure articolate soprattutto (con il secondo motivo di ricorso) mediante una rilettura e reinterpretazione delle emergenze probatorie dell’espletato giudizio abbreviato ed in particolare delle deposizioni dei pazienti del prof. C..
Tematiche, quindi, tutte direttamente attinenti al merito della regiudicanda e – per ciò stesso – a questioni di fatto involgenti la valutazione delle prove, pacificamente improponibili nel giudizio di legittimità introdotto da un ricorso per saltum.
Se ne inferisce, allora, che l’attuale ricorso non può che essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3. Il dettato di tale norma è, del resto, quanto mai chiaro, escludendo la proponibilità attraverso il ricorso immediato di censure afferenti ad asserite mancate assunzioni di prove decisive ovvero a vizi della motivazione della decisione impugnata (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) lett. e); tipologia di censure che, se dedotte, determinano la conversione del ricorso in appello.
Per tanto questa Corte, preso atto della volontà di impugnazione del pubblico ministero e delle connotazioni giuridiche di tale iniziativa processuale, non può che trasmettere gli atti alla competente Corte di Appello di Genova per il giudizio di merito di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Qualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Genova per il giudizio di appello.

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