Cass. pen., sez. III 30-10-2007 (10-10-2007), n. 40195 Blocco psicologico del teste in sede di esame dibattimentale – Imprevedibilità dello stesso in epoca anteriore – Lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18 luglio 2002, il Tribunale per i Minorenni di Bari ha ritenuto – condannandoli alla pena di giustizia – P.M., B.A., C.L., P.A., L.R. C. responsabili dei reati previsti dagli artt. 519 e 527 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (per costretto a congiunzione carnale in luogo pubblico la (OMISSIS) D.C. approffitando della loro superiorità numerica e delle evidenti condizioni di inferiorità psichica della vittima alla quale hanno usato violenza fisica).
Gli imputati P.M., B. e C. hanno proposto appello alla Corte territoriale Firenze che, con sentenza 4 novembre 2004, ha confermato la decisione del Tribunale.
Entrambi i Giudici di merito, dopo una ponderata analisi critica, hanno ritenuto attendibile e credibile il circostanziato racconto accusatorio della vittima che, al momento dei fatti, si presentava in condizioni di inferiorità psichica percepibile da chiunque.
La Corte ha utilizzato i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalla ragazza che, al dibattimento, ha avuto un black emotivo e non è stata in grado di essere escussa; tale situazione psicologica è stata dai Giudici equiparata ad una patologia acuta sopravenuta ed imprevedibile al momento delle indagini.
A corroborare le asserzioni della parte lesa, il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni, parzialmente ammissive dei fatti in esame, di P.A., rese avanti il Pubblico Ministero, a cagione della sua irreperibilità dibattimentale; la Corte di Appello ha sentito il P., non appellante, con le modalità del testimone assistito previste dall’art. 197 bis c.p.p..
Per l’annullamento della sentenza, hanno proposto ricorso per Cassazione C.L. e P.M. deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
Il primo imputato rileva:
– che erano prevedibili le circostanze che al dibattimento hanno reso impossibile l’escussione della parte lesa sicchè le sue precedenti dichiarazioni non erano utilizzabili;
– che non era provata la irreperibilità del P.A. nel giudizio di primo grado ed, inoltre, le sue dichiarazioni, recuperate a sensi dell’art. 513 c.p.p., non erano utilizzabili nei confronti dei coimputati;
– che non si è dato credito alle dichiarazioni del P.A. che, sentito a sensi dell’art. 197 bis c.p.p., ha escluso il suo coinvolgimento nei reati in esame.
L’imputato P.M., nei motivi di ricorso, deduce:
– che i Giudici hanno ritenuto, non motivatamente, credibile P.A. salvo che per le dichiarazioni relative alla sua innocenza;
– che le concesse attenuanti generiche avrebbero dovuto essere dichiarate prevalenti sulla aggravante come da richiesta della difesa alla quale i Giudici non hanno fornito congrua risposta.
Per quanto concerne la impugnazione di C. deve precisarsi che, in astratto, le deduzioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso sono puntuali.
L’art. 512 c.p.p. consente la lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini, quando sussista una vera e propria impossibilità di ripetizione dell’atto che non era prospettabile al momento della sua assunzione. Il presupposto normativo, per quanto rileva, è che la situazione sopravvenuta sia ancorata a fatti o circostanze imprevedibili. Il Legislatore ha circoscritto l’ambito della lettura che, di conseguenza, è vietata in presenza di negligenze dell’organo della accusa che non si è attivato per ricorrere allo incidente probatorio di fronte ad emergenze che rendevano plausibile la futura impossibilità di escutere un dichiarante. Nel caso concreto, all’epoca delle indagini, la parte lesa, pur affetta da alcune difficoltà di comunicazione e da un ritardo mentale di grado lieve, era perfettamente nella condizione ricordare i fatti per cui è processo e rievocarli in modo utile come emerge dalla dettagliata e coerente deposizione resa al Pubblico Ministero in data 12 maggio 1998 (e quasi interamente trascritta nello impugnato provvedimento). Il blocco psicologico che le ha inibito di deporre al dibattimento, secondo i Giudici di merito (che hanno tenuto in considerazione gli esiti della relazione peritale) rappresenta una patologia acuta, nuova e diversa dal modesto deficit cognitivo che da sempre ha caratterizzato la giovane.
Su tale punto, cioè, sulla imprevedibile evoluzione negativa dello stato della parte lesa, il ricorrente non ha formulato esplicite deduzioni in quanto si è limitato ad una analisi dell’art. 512 c.p.p., senza evidenziare da quali elementi o argomenti ha tratto la conclusione che la negativa evoluzione della patologia, che la ragazza presentava nella fase dibattimentale, fosse ragionevolmente ipotizzabile in epoca anteriore; di conseguenza, le censure sono generiche.
Relativamente alla deposizione di P.A., si rileva che le sue dichiarazioni, rese al Pubblico Ministero in data 30 giugno 1998, sono state veicolate nel novero delle prove utilizzabili a fini decisori a sensi dell’art. 513 c.p.p. per la sua comprovata irreperibilità; la norma prevede il recupero delle dichiarazioni dello imputato rese nella fase procedimentale per casi particolari, che configurano ipotesi di oggettiva impossibilità di ripetizione dell’atto (per cui è consentita una deroga, prevista dall’art. 111 Cost., al generale principio di formazione della prova in contraddittorio).
Le dichiarazioni in tale modo acquisite non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso come precisato nel ci dell’art. 513 c.p.p. (novellato dalla L. n. 267 del 1997 ed in vigore al momento della lettura dibattimentale).
Ora, nel caso concreto, il P., avanti il Pubblico Ministero aveva fatto ammissioni pregiudizievoli per i coimputati in quanto aveva riferito che tutti, nella occasione per cui è processo, avevano avuto rapporti sessuali con la parte lesa; il dichiarante aveva precisato che i rapporti erano stati voluti, anzi sollecitati, dalla ragazza, ma i Giudici hanno disatteso tale prospettazione ritenendo implausibile l’ipotesi del consenso (con apparato argomentativo congruo e completo non coinvolto dai motivi dei ricorrenti).
La Corte territoriale ha rinnovato il dibattimento ed escusso il P. con la procedura di cui all’art. 197 bis c.p.p.; sentito in tale modo, il teste ha riferito che la donna ha avuto rapporti sessuali con alcuni imputati (non con P.M. e C. L.). Entrambi i Giudici hanno posto a fondamento della loro decisione sia la testimonianza dibattimentale del P. sia le dichiarazioni recuperate a sensi dell’art. 513 c.p.p. contravvenendo allo esplicito divieto della loro inutilizzabilità contra alios.
Di conseguenza, deve essere espunto dal testo del provvedimento in esame il riferimento, fatto dal P. al Pubblico Ministero, relativo al coinvolgimento del fratello M. e di C. L.; anche con questa selezione, non viene meno la completezza e la congruità delle ragioni argomentative della impugnata sentenza.
La Corte territoriale ha correttamente evidenziato come le asserzioni di una parte lesa possano rappresentare l’unica prova del fatto da accertare (non applicandosi a tale teste la regola dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4) se le sue dichiarazioni sono immuni da sospetti.
Tale è il caso concreto nel quale i Giudici hanno avuto cura di precisare i numerosi indici rilevatori della intrinseca credibilità della ragazza (quali la congruenza del narrato, la assenza di motivi di rancore verso gli imputati e la incapacità, per il suo stato mentale, di elaborazione e affabulazione tali da potere manipolare la realtà). In sostanza i Giudici, dopo avere sottoposto ad un controllo critico di particolare rigore il racconto accusatorio, hanno concluso che le dichiarazioni della ragazza fossero da sole sufficienti a sostenere una declaratoria di condanna degli imputati.
La testimonianza dibattimentale del P. è stata ritenuta dai Giudici inattendibile (per il suo palese intento di alleggerire la posizione dei coimputati) ed è stata utilizzata come elemento di conforto, peraltro non necessario, che corroborava la circostanza che la donna aveva avuto rapporti sessuali con alcuni imputati; il particolare che i violentatori fossero cinque emerge dalla deposizione de relato del fratello della vittima (sulla cui attendibilità i ricorrenti non hanno formulato censure).
Queste conclusioni superano le censure del ricorrente P. M. sulla sua estraneità ai fatti e sulla non corretta ponderazione delle dichiarazioni del fratello A..
Le attenuanti generiche sono state concesse dal Tribunale che, nel computo della pena, non ha tenuto conto della aggravante. Da ultimo, il Collegio di ufficio rileva che, per il reato di atti osceni, si è maturato il periodo richiesto dagli artt. 157 e 160 c.p. (anni sette e mezzo tenuto conto dell’interruzione). Di conseguenza, annulla senza rinvio la impugnata sentenza, limitatamente al delitto sub b, perchè estinto per prescrizione ed elimina, dal computo della pena effettuato dai Giudici di merito, la relativa sanzione (mesi due di reclusione).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente al reato sub b (art. 527 c.p.) perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione; rigetta, nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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