Cass. pen., sez. VI 30-07-2007 (10-07-2007), n. 30972 Ripristino della custodia cautelare per sopravvenuta condanna – Entità della pena inflitta ed altri elementi obiettivi che rendono probabile il pericolo di fuga

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza 29/3/2007, decidendo in sede di appello ex art. 310 c.p.p., confermava il provvedimento del precedente 23 febbraio emesso dal Gup dello stesso Tribunale, che, a seguito di pronuncia di condanna alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, aveva ripristinato, ai sensi dell’art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), la misura cautelare della custodia in carcere a carico di V.V., già scarcerato – il 27/12/2005 – per decorrenza dei termini relativi alla fase delle indagini.
Rilevava il Tribunale che la consistente entità della pena inflitta in primo grado all’imputato, l’inserimento di costui in una organizzazione criminale di notevole pericolosità e la frequentazione con personaggi di grosso spessore criminale quale L. C.A. inducevano realisticamente a ritenere elevata la probabilità che l’imputato, se libero, potesse fare perdere le proprie tracce.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il V., deducendo la violazione di legge, con riferimento alle norme di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), e la mancanza assoluta di motivazione:
erroneamente si era fatto riferimento alla frequentazione con il L. C., col quale egli non era stato mai coinvolto in alcuna indagine; il paventato pericolo di fuga doveva essere escluso, essendo egli già detenuto in espiazione pena.
Il ricorso non è fondato.
Ai fini del ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna (art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), l’entità della pena inflitta è certamente elemento di imprescindibile valenza che, rapportato alle ulteriori circostanze dell’inserimento dell’imputato in una pericolosa associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e della sua frequentazione con personaggi di grosso spessore delinquenziale (il contrario assunto sostenuto in ricorso è soltanto affermato), legittima il giudizio probabilistico che il predetto faccia perdere le sue tracce, potendo fruire del reticolo di complicità e assistenza che il sodalizio non fa mancare ai suoi adepti.
Non esclude il pericolo di fuga la circostanza che il V., allo stato, sia detenuto per espiazione pena, considerato che tale titolo, come precisato nel provvedimento impugnato, è di prossima scadenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà dell’imputato, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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