Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 24.09.2010 il Tribunale di Trento assolveva perchè il fatto non costituisce reato P.M. e M. E. dall’imputazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, per avere smaltito 150 me di rifiuti (terre e rocce da scavo prive dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, per essere esonerate dal regime dei rifiuti) provenienti da lavori eseguiti in località (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS) depositandoli sulle particelle 3428 e 3429/2 del Comune di (OMISSIS) senza alcuna autorizzazione (in (OMISSIS)).
In particolare, il giudice riteneva che, pur costituendo rifiuti, le rocce e le terre da scavo perchè il deposito era stato eseguito senza il previo parere dell’Agenzia provinciale di protezione ambientale, l’intervenuta regolarizzazione amministrativa avesse sanato l’illecito, donde l’assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.
Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge sull’esclusione del reato pur in assenza di norme che prevedano che un’autorizzazione postuma possa rendere non punibile la pregressa condotta illecita e chiedendo l’annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato.
Il tribunale ha qualificato rifiuti le terre e rocce da scavo prelevate da un cantiere sito nel Comune di (OMISSIS) e depositate su un terreno sito nel Comune di (OMISSIS) non avendo gli interessati osservato, con l’approvazione del progetto e con l’acquisizione dei necessari pareri, la procedura prevista dal D.Lgs. n. 153 del 2006, art. 186, per sottrarle all’ambito di applicazione della parte quarta del suddetto decreto.
Tuttavia ha attribuito a una regolarizzazione amministrativa postuma l’effetto di escludere la rilevanza penale del fatto in assenza di una previsione normativa giustificativa, sicchè la relativa statuizione è illegittima.
S’impone, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 23 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011
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