Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
OSSERVA
Rilevato che G.A. richiedeva di essere ammesso alla procedura di accesso alla procreazione medicalmente assistita, e il Ministero rigettava l’istanza assumendo che lo stato di detenzione non rientrava fra i presupposti per poter accedere alla procedura;
che il magistrato di sorveglianza di Pavia, in data 21.12.2006 rigettava il reclamo del G., non ravvisando nella decisione ministeriale alcuna violazione di legge, applicando la procedura di cui agli artt. 14 ter e 69 ord. pen.;
che avverso tale decisione proponeva reclamo, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 69 comma 6 ord. pen., in proprio, il G., deducendo violazione di legge perchè non dovevano essere applicati gli artt. 14 ter e art. 69, come ritenuto dal magistrato di sorveglianza, ma doveva essere applicato il disposto dell’art. 11 ord. pen., secondo il quale gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia; aggiungeva che questo sanitario avrebbe potuto procedere – sempre a spese del ricorrente – al prelievo; deduceva inoltre violazione di legge in quanto l’impedimento del detenuto doveva essere equiparato all’impedimento del soggetto sterile.
Il ricorso è infondato.
Considerato che il G. assume essere stato violato un suo diritto personalissimo;
che, la L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 4, comma 1, così recita:
il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritta ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico;
che nessun diritto soggettivo è stato violato, dunque, non avendo il G. prodotto documentazione medica da cui emerge la sua sterilità o infertilità, nè avendo nemmeno mai allegato siffatta circostanza;
che l’impedimento al rapporto non è equiparabile a sterilità o infertilità, esattamente come lo stato di lontananza del coniuge non integra il presupposto richiesto dalla legge per accedere alla procedura di inseminazione artificiale;
che non è applicabile al caso di specie il disposto dell’art. 11 ord. pen., il quale riguarda solo la profilassi e la cura della salute dei detenuti, mentre la procreazione medicalmente assistita non rientra nè sotto l’una nè sotto l’altra delle due voci.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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