T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 29-08-2011, n. 1316

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il ricorrente di essere regolarmente soggiornante in Italia da oltre dieci anni e di essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalla Questura di Pisa.

In data 15 gennaio veniva tratto in arresto, unitamente ad altri 22 connazionali, in seguito ad una rissa scoppiata tra un gruppo di stranieri di etnia macedone e uno di etnia kosovara.

Peraltro l’arresto non veniva convalidato dal GIP, ma nei suoi confronti veniva adottata, in data 8 febbraio 2008, la misura dell’avviso orale.

Venuto a scadenza il proprio titolo di soggiorno, il deducente ne domandava il rinnovo, allegando allo scopo la necessaria documentazione riguardante la propria condizione alloggiativa e lavorativa.

In data 25 settembre 1009, gli veniva, tuttavia, notificato il provvedimento in epigrafe con cui il Questore di Pisa rigettava l’istanza ritenendo il richiedente "elemento incline a violare la legge e di indole antisociale"

Contro tali atti ricorre il sig. A. chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, nonché dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, nonché dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per l’attraversamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.Eccesso di potere per motivazione insufficiente, in conferente ed apodittica. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 963 depositata il 16 dicembre 2009 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

Assume il ricorrente, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, nonché dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 e l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto dei presupposti e illogicità.

Ciò in quanto l’Amministrazione sarebbe giunta ad un giudizio di pericolosità sociale e conseguente mancanza dei presupposti per la permanenza nel territorio nazionale sulla scorta di una valutazione apodittica e presuntiva, essendo nella fattispecie assenti gli elementi che lo giustificassero sulla scorta di fatti certi ed obiettivamente inequivocabili.

La tesi non può essere condivisa.

Come è noto, l’art. 4, comma 3, disciplinando l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, oltre a enucleare specifiche situazioni collegate alla commissione di taluni reati in cui la causa ostativa è stabilita ex lege, dispone che "non è ammesso in Italia lo straniero che…sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne…".

Ne discende che, oltre alle ipotesi specificamente individuate dalla legge, sussiste in capo all’Amministrazione il potere di formulare un giudizio complessivo di pericolosità sociale svincolato da queste ultime, purché fondato su circostanze obiettive e adeguatamente motivato.

Osserva in proposito il Collegio che, tra i requisiti che il cittadino straniero deve possedere per ottenere e mantenere un permesso di soggiorno, è da annoverarsi, oltre all’attività lavorativa e alla disponibilità di un alloggio, una condotta di vita corretta, requisito che non deve sussistere soltanto al momento del rilascio del primo permesso di soggiorno, ma anche durante tutto il soggiorno nel territorio italiano e che può essere verificato in ogni momento da parte della competente autorità secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.

Tra gli elementi che dimostrano il non mantenimento di una condotta di vita corretta e che sono, quindi, ostativi al rinnovo del permesso di cui trattasi, rientra dunque la cosiddetta pericolosità sociale – normativamente definita dall’art. 13, comma 2, del citato d.lgs. n. 286, il cui giudizio riferisce, per talune ipotesi, il suo momento giustificativo a comportamenti o situazioni non ancora definitivamente sanzionate e riguarda, perciò, una valutazione indiziaria della condotta dell’interessato fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale e su contesti significativi nel loro complesso.

Orbene, per consolidata giurisprudenza, l’apprezzamento in ordine alla pericolosità sociale costituisce un giudizio caratterizzato da una discrezionalità assai ampia ed è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo unicamente nei casi di illogicità e di carenza dei presupposti. Detta valutazione si traduce in un giudizio probabilistico e prognostico che può anche prescindere da accertamenti intervenuti in sede penale, essendo, per contro, rilevante che l’atto indichi elementi di fatto significativi in quanto sintomatici di una situazione di pericolosità per la sicurezza pubblica (Cons. St. Sez. VI, 10.10.2005, n. 6818; id., 14 novembre 2006, n. 6694; T.A.R. Veneto, sez. III, 7 febbraio 2011, n. 200).

Nel caso al’esame il provvedimento è articolatamente motivato con riferimento, non solo all’avviso orale, ex art. 1 della l. n. 1423/1956 (peraltro non contestato dal ricorrente), ma anche a plurime segnalazione all’Autorità giudiziaria per detenzione illegale di armi, ricettazione, oltre che dalla circostanza del suo rinvio a giudizio per direttissima in relazione al reato di cui all’art. 697 cod. pen. per i fatti riferiti in narrativa. Risultano, inoltre, dagli atti depositati dall’Amministrazione (doc. n. 7 e 8) segnalazioni, da parte dell’ASL di Pisa e della Questura, per comportamenti violenti nei confronti dei propri familiari, minacce di incendiare l’edificio in cui risiede ed una proposta di sottoporre l’interessato a trattamento sanitario obbligatorio.

Ne scaturisce, con evidenza un quadro di complessiva inaffidabilità e incapacità del ricorrente a tenere una condotta conforme a parametri di accettabilità sociale, tale da giustificare il giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione.

Per tali ragioni non può darsi ingresso a quanto dedotto con il secondo e terzo motivo con cui il ricorrente deduce che la Questura non abbia tenuto nel debito conto la circostanza che il medesimo è titolare di un contratto di locazione di un immobile, dove risiede stabilmente con la propria famiglia, e da anni svolge regolare attività lavorativa autonoma, senza contare che il suo rimpatrio in Macedonia comporterebbe il pericolo di trovarsi in condizioni di vita tali da non garantire i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione.

È, infatti, agevole replicare che, da un lato il decreto questorile non è sorretto da considerazioni che attengono ai presupposti oggettivi e lavorativi necessari al rinnovo del permesso di soggiorno (che nella fattispecie non sono in discussione perché non rilevanti); dall’altro proprio le circostanze sopra menzionate inducono a ritenere che, nonostante la lunga permanenza in Italia, il ricorrente non abbia manifestato una adeguata integrazione ed un radicamento sociale sufficiente a consentire di elidere o, quanto meno contemperare, la personalità antisociale dimostrata.

In conclusione, può affermarsi che quando, come nella fattispecie, sussistono elementi fattuali sufficienti a generare allarme sociale, il giudizio di pericolosità è giustificato, dovendo valorizzarsi i profili discrezionali del potere esercitato dalla P.A., sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità che, nel caso concreto, per le ragioni riferite, non appaiono sussistere (Cons. Stato sez. VI, 17 ottobre 2008, n. 5053).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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