Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 29-07-2011, n. 30248 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.E. era imputato per i seguenti reati: a) contravvenzione ai sensi del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere abusivamente realizzato, in assenza del permesso di costruire, una tettoia delle dimensioni di mt. 4,20 x 5,50 x 2,65 di altezza alla gronda e mt. 3,00 all’apice (in Roma Via (OMISSIS)); b) delitto ai sensi art. 483 c.p., avendo il predetto con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata al Comune di Roma il 15/3/2004 n. (OMISSIS), attestato che la costruzione abusiva era stata ultimata entro il 31/3/2003, quando invece risulta realizzata nel febbraio – marzo 2004 (in Roma il 15 marzo 2004).

Con sentenza del 12 giugno – 7 luglio 2009 il tribunale di Roma dichiarava il S. colpevole del reato a lui ascritto al capo b), e, per l’effetto, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della pena sospesa; dichiarava la falsità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sequestro, e ne ordinava la confisca; dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato predetto in ordine al reato di cui al capo a), per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione.

2. La Corte d’appello di Roma con sentenza del 6 ottobre – 2 dicembre 2010 rigettava l’appello proposto all’imputato e confermava la sentenza del tribunale di Roma.

Riteneva che le risultanze probatorie avessero fornito la prova della falsità della dichiarazione di cui al capo b) dell’imputazione:

l’imputato, al fine di beneficiare del condono edilizio, aveva falsamente attestato che i lavori suddetti erano stati ultimati entro il 31 marzo 2003 laddove gli stessi erano ancora in corso al momento del sopralluogo (15 marzo 2004); circostanza questa confermata anche dalle dichiarazioni dell’amministratore del condominio.

3. Avverso questa la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 546 c.p.p. per aver la sentenza impugnata confermato la pronuncia di primo grado condannando l’imputato per il delitto previsto dall’art. 483 c.p. senza fornire un’adeguata motivazione in ordine alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio.

In particolare la sentenza d’appello non fornisce alcuna motivazione relativamente alle dichiarazioni dei testi L.F. e R. N. che contrastavano con quelle poste a sostegno della pronuncia di condanna.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 179 c.p.p. deducendo che all’ultima udienza dopo l’assunzione delle testimonianze vi è stata la discussione delle parti che, per l’imputato, è stata fatta non dal difensore di fiducia, ma dal difensore d’ufficio nominato dal giudice in sostituzione del primo.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche in assenza di elementi tali da giustificarne la concessione stessa.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo contiene una mera censura di merito che è ex se inammissibile nel giudizio di legittimità in quanto esprime un mero dissenso in ordine alla raggiungimento del convincimento da parte del giudice e all’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Comunque la sentenza impugnata da una parte ha tenuto conto anche delle deposizioni testimoniali addotte dalla difesa ritenendole irrilevanti perchè generiche; d’altra parte si è fondata per confermare la pronuncia di responsabilità sulla testimonianza dell’operante che ha effettuato il sopralluogo in data 16 marzo 2004 e sulla documentazione fotografica del sopralluogo medesimo da cui risultava che i lavori edilizi erano ancora in corso a quella data e che non erano stati ancora ultimati.

Inoltre la Corte d’appello richiama anche quanto dichiarato dall’amministrazione del condominio che aveva intimato all’imputato l’interruzione dei lavori in questione. Pertanto è ampiamente motivata l’affermazione della Corte d’appello confermativa della sentenza di primo grado sul punto della realizzazione ancora in corso alla data del 16 marzo 2004 dei lavori abusivi, di cui l’imputato aveva invece attestato falsamente l’ultimazione in un data utile (31 marzo 2003) per beneficiare del condono edilizio.

1.2. Manifestamente infondato e comunque inammissibile è anche la secondo motivo.

Il ricorrente – che neppure precisa se si riferisce al giudizio di primo grado o a quello di gravame, ma dagli atti risulta trattarsi del giudizio di primo grado – non censura la illegittimità della nomina del difensore d’ufficio in assenza del difensore di fiducia talchè nessuna violazione di legge può ravvisarsi tanto più che il ricorrente nell’atto d’appello non si è voluto di questa nomina del difensore d’ufficio all’ultima udienza celebrata davanti al giudice di primo grado.

2.3. Inammissibile è anche l’ultimo motivo atteso che la sentenza impugnata contiene una motivazione, seppur sintetica, sulle attenuanti generiche consistente nella rilevata assenza di elementi tali da giustificare il riconoscimento delle stesse; nè il ricorrente deduce elementi di fatto che non siano stati valutati dalla corte d’appello a fine della concessione delle attenuanti generiche.

3. Nel complesso quindi il ricorso deve con deve ritenersi inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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